CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 10916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il oordin tor Pres. mei Dc:ATO . IN C5ATAnigliiiTIA C2A-- CANCELLIER E`' 43:10 ilinc..2nzo [OSCURATO:PERSONA] IL CELjLIE -O Vi