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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31895/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25052-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.PRI. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via E. [OSCURATO:PERSONA], è elettivamente domiciliata; ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; • controrícorrente - avverso la sentenza n. 1043/06/2019 della Commissione tributaria regionale dell'ABRUZZO, Sezione staccata di PESCARA, depositata in data 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della CO.GE.PRI. s.r.I per IRPEF dovuta per l'anno d'imposta 2014, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo sanati dalla tempestiva impugnazione gli eventuali vizi di nullità della notifica della cartella di pagamento che la società lamentava essere stata effettuata mediante allegazione al messaggio PEC di trasmissione in formato pdf. anziché p7m.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'ADER con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

4. La società ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 36, comma 4-ter, del di. n. 248 del 2007, convertito, 20, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005.

Sostiene la ricorrente che «la allegazione della cartella di pagamento in formato pdf, senza l'estensione "p7m" non costituisce motivazione dell'atto impositivo» e che «il documento non è stato reso conforme all'originale essendo privo dell'attestazione di conformità».2.

Il motivo è inammissibile risultando nuove le censure relative al difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata e all'assenza sulla stessa dell'attestazione di conformità, che non risultano essere state proposte nel giudizio di merito, sul punto essendo il ricorso anche del tutto privo di autosufficienza non avendo il ricorrente né indicato in quale parte degli atti del giudizio di merito aveva proposto le questioni dedotte nel motivo in esame, né trascritto il contenuto del documento allegato al messaggio PEC.

Peraltro il motivo si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.n. 30948 del 2019; Cass. n. 25907, n. 25908, n. 25909 e n. 25910 del 2022) che, in casi del tutto analoghi, di notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento in cui il concessionario della riscossione aveva «provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta», ha escluso, sulla base della normativa in materia (art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, che definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati»; della lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, che definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico»; e della lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, che nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario»), l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, «per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico» e che neppure era necessaria l'attestazione di conformità del documento informatico a quello analogico. 3.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ. sostenendo l'inapplicabilità della disposizione al caso di specie in cui l'atto notificato era privo di motivazione.

Il motivo deve ritenersi assorbito dalla dichiarata inammissibilità della censura relativa al difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, proposta con il primo motivo di ricorso, ed è in ogni caso manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente trascurato di trascrivere il contenuto dell'atto che ha dedotto essere stato allegato al messaggio PEC, nella specie vieppiù necessario in quanto la CTR ha espressamente dato atto che la notifica ha riguardato una cartella di pagamento, di cui la società contribuente non aveva «neppure allegata la difformità» all'originale.

4. Il rigetto del ricorso rende superfluo l'esame dell'eccezione della controricorrente di inammissibilità dello stesso per omessa indicazione nell'atto dell'Agenzia delle entrate che era stata parte dei giudizi di merito e per omessa notificazione del ricorso alla predetta parte.

E ciò alla stregua del principio secondo il quale «La Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo» (Cass. n. 10839 del 2019; v. anche Cass. n. 11287 del 2018).

5. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il rìcorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25052-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.PRI. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via E. [OSCURATO:PERSONA], è elettivamente domiciliata; ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; • controrícorrente - avverso la sentenza n. 1043/06/2019 della Commissione tributaria regionale dell'ABRUZZO, Sezione staccata di PESCARA, depositata in data 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della CO.GE.PRI. s.r.I per IRPEF dovuta per l'anno d'imposta 2014, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo sanati dalla tempestiva impugnazione gli eventuali vizi di nullità della notifica della cartella di pagamento che la società lamentava essere stata effettuata mediante allegazione al messaggio PEC di trasmissione in formato pdf. anziché p7m. 2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'ADER con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 4. La società ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 36, comma 4-ter, del di. n. 248 del 2007, convertito, 20, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005. Sostiene la ricorrente che «la allegazione della cartella di pagamento in formato pdf, senza l'estensione "p7m" non costituisce motivazione dell'atto impositivo» e che «il documento non è stato reso conforme all'originale essendo privo dell'attestazione di conformità».2. Il motivo è inammissibile risultando nuove le censure relative al difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata e all'assenza sulla stessa dell'attestazione di conformità, che non risultano essere state proposte nel giudizio di merito, sul punto essendo il ricorso anche del tutto privo di autosufficienza non avendo il ricorrente né indicato in quale parte degli atti del giudizio di merito aveva proposto le questioni dedotte nel motivo in esame, né trascritto il contenuto del documento allegato al messaggio PEC. Peraltro il motivo si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.n. 30948 del 2019; Cass. n. 25907, n. 25908, n. 25909 e n. 25910 del 2022) che, in casi del tutto analoghi, di notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento in cui il concessionario della riscossione aveva «provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta», ha escluso, sulla base della normativa in materia (art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, che definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati»; della lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, che definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico»; e della lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, che nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario»), l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, «per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico» e che neppure era necessaria l'attestazione di conformità del documento informatico a quello analogico. 3. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ. sostenendo l'inapplicabilità della disposizione al caso di specie in cui l'atto notificato era privo di motivazione. Il motivo deve ritenersi assorbito dalla dichiarata inammissibilità della censura relativa al difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, proposta con il primo motivo di ricorso, ed è in ogni caso manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente trascurato di trascrivere il contenuto dell'atto che ha dedotto essere stato allegato al messaggio PEC, nella specie vieppiù necessario in quanto la CTR ha espressamente dato atto che la notifica ha riguardato una cartella di pagamento, di cui la società contribuente non aveva «neppure allegata la difformità» all'originale. 4. Il rigetto del ricorso rende superfluo l'esame dell'eccezione della controricorrente di inammissibilità dello stesso per omessa indicazione nell'atto dell'Agenzia delle entrate che era stata parte dei giudizi di merito e per omessa notificazione del ricorso alla predetta parte. E ciò alla stregua del principio secondo il quale «La Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo» (Cass. n. 10839 del 2019; v. anche Cass. n. 11287 del 2018). 5. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il rìcorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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