CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, e la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Sezione, con pronuncia in data 9 settembre 2022, in accoglimento del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], revocava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Settima Sezione della Corte, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 25 novembre 2019, con cui era stata confermata dalla Corte di appello di Venezia la condanna del suddetto, da parte del Tribunale di Verona, in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen., ritenuti avvinti dalla continuazione. Invero, attraverso la verifica degli atti si riscontrava che il ricorso non era stato presentato personalmente dall'interessato, ma dal suo difensore e che, pertanto, la pronuncia di inammissibilità della Settima Sezione, fondata sul presupposto che l'atto di impugnazione fosse stato presentato personalmente dall'interessato e non sottoscritto dal suo difensore, doveva ritenersi dovuta, in misura determinante, ad un errore di fatto per difetto di percezione, rientrante nella previsione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., di talché se ne imponeva la revoca. Veniva, quindi, rinviato a nuovo ruolo il processo per la trattazione del ricorso. 2. Con detto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, articolando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine alla formulata richiesta di derubricazione del reato. Rileva che nel caso in esame, in cui [OSCURATO:PERSONA], durante un controllo di polizia al confine italo-tedesco, esibì una carta di identità valida per l'espatrio riportante la sua fotografia e le generalità di altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), trattandosi di possesso per uso personale, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. Aggiunge che il secondo comma del medesimo articolo punisce la sola contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore e che nella specie non vi è alcuna prova che il documento sia stato falsificato da [OSCURATO:PERSONA], che invece si sarebbe procurato un documento precedentemente contraffatto da altri senza alcun suo contributo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si sottolinea come la Corte di appello si sia limitata a richiamare le argomentazioni del primo Giudice al riguardo, trascurando che dette circostanze andavano riconosciute non solo per il comportamento posto in essere dall'imputato subito dopo il fatto, avendo, invero, rivelato la propria identità, ma anche in generale per il suo comportamento processuale. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso, mentre il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con memoria scritta, per l'insussistenza della fattispecie contestata, per la sussistenza quantomeno dell'ipotesi di lieve entità, lamentando la mancata immotivata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e insistendo sull'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondato è il primo motivo di ricorso. La Corte di appello di Venezia, a fronte del rilievo difensivo secondo cui nel caso in esame sarebbe ravvisabile il delitto di cui al primo comma dell'art. 497-bis cod. pen. e non quello del secondo comma dello stesso articolo, osserva che l'avere l'imputato nella specie fornito la propria foto per la formazione del documento falso, del quale è stato, pacificamente, trovato in possesso, integra gli estremi del delitto di cui al secondo comma del suddetto articolo, che punisce colui che comunque forma un documento falso, come appunto [OSCURATO:PERSONA] che ha formato o comunque concorso a formare il documento falso. Tale motivazione appare immune da censure e conforme al principio di diritto secondo cui il secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma, essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468) e secondo cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (si veda, per tutte, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303: in motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione). Inammissibile è, poi, la doglianza circa l'esclusione della tenuità del fatto, proposta con la memoria conclusiva sopra riportata in quanto attinente a motivo nuovo assolutamente slegato dal primo motivo di ricorso (a meno che il riferimento alla tenuità del fatto non si debba intendere alla fattispecie meno grave del primo comma). 1.2. Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. sCT` Invero, la Corte territoriale, nel ritenere l'imputato non meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiama le osservazioni del primo Giudice, che fa leva sulla gravità della condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], con evidenza tesa a sottrarsi all'esecuzione di pena per reati commessi in precedenza, e sul fatto che l'accertamento delle false generalità sia conseguito ad accertamenti di polizia giudiziaria e non a resipiscenza del prevenuto. E' evidente come le doglianze difensive sopra riportate si rivelino infondate, ai limiti dell'inammissibilità laddove lamentano la mancata valorizzazione del comportamento dell'imputato (sollecitando una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali). 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento