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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 30358/2026

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nza del 10/02/2026 del GIP TRIBUNALE di Romavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa il 10 febbraio 2026, il GIP del Tribunale di Roma,quale giudice della esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da ElMouaddine [OSCURATO:PERSONA], relativa al riconoscimento della continuazione tra i reatioggetto delle seguenti decisioni di condanna:1) sent. n. 4473/2018 emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma il 17.01.2018, per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990commesso tra giugno e luglio del 2016;2) sent. n. 13668/2019 emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma il 10.12.2018, per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990commesso nel mese di luglio del 2017.2.

In motivazione si afferma che non si evince l’esistenza di un momentounificante sotto l’aspetto psicologico poiché anche se le violazioni sonoomogenee (reati in materia di stupefacenti), gli illeciti sono stati consumati adistanza di un anno l’uno dall’altro.

Non ricorre, quindi, uno dei presupposti dellacontinuazione: la necessaria contiguità spazio- temporale tra le condotte.In secondo luogo, i reati non sono stati consumati in favore di uno stessoacquirente poiché risulta che il fatto illecito occorso a giugno e luglio 2016,cessione di varie quantità di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, si ècompiuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed èstato commesso in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA].Diversamente, il reato commesso a luglio 2017, cessione di cocaina, si èperpetrato nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla retedi spaccio con gli altri acquirenti del 2016.In conclusione, quindi, il giudice dell’esecuzione esclude la continuazionepoiché ritiene che il reato di luglio 2017 sia il frutto di una determinazionesuccessiva che è scaturita dalla semplice tendenza del condannato a realizzaregli stessi reati, in ossequio ad una rinnovata scelta criminale.3. [OSCURATO:PERSONA], con atto del suo difensore, ha propostoricorso per cassazione, articolando un unico motivo.Si deducono erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione peravere il giudice dell’esecuzione negato il riconoscimento del reato continuatosulla base di criteri giuridicamente erronei e di una motivazione meramenteapparente, incentrata su elementi non decisivi (distanza temporale dei fattireato, diversità di soggetto acquirenti), in contrasto – si afferma – con i principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità.La decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto necessaria unaprogettazione dettagliata dei singoli episodi già al momento della ideazione delprimo reato, lì dove ad essere decisivi sono gli indicatori di serialità delcomportamento.

Inoltre, non vi sarebbe un intervallo temporale tale da spezzarela continuità di azione e la segnalata diversità dei soggetti acquirenti nonpotrebbe essere ritenuta un elemento che recide l’unitarietà del disegnocriminoso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivimanifestamente infondati.2.

Va premesso che, in via generale, al fine di valutare l'applicabilità dellanorma in tema di reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.) ènecessario che il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi edelle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate –individui precisi indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cuieventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862 - 01).Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.3.

Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale di legittimità haindividuato i possibili «indici rivelatori» della effettiva preordinazione unitaria : a)nella ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, b) nelle concrete modalitàdella condotta, c) nella medesimezza del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici, d) nell'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo eluogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anchesoltanto alcuni di detti elementi purché significativi (Sez. 1 n. 44862 del05/11/2008, Rv. 242098 - 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a porre in essere dei reati.Al contempo, la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesiche tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, inrelazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalitàdelle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparireconforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istitutofuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loroprevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima,purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento, prefissato e specifico (in tal senso Sez. 1, n. 12905 del17/03/2010, Rv. 246838).Tali principi di diritto sono stati ribaditi, con specifico riferimento aicontenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

U, n. 28659del 18 maggio 2017, Rv. 270074 - 01, che si è espressa nel modo che segue:«[i]l riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e delbene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea».4.

Ciò posto, è esatto affermare che il legislatore non ha mai richiesto lacontestualità delle azioni come presupposto della continuazione, essendo – persua natura – l’istituto in parola destinato alla mitigazione della rispostasanzionatoria in riferimento a fatti commessi 'in tempi diversi’, ma espressivi diuna deliberazione unitaria.4.1 L'ampliamento di operatività dell'istituto, nel corso del tempo, hariguardato, infatti (d.l. n. 99 del 11.4.1974), il diverso aspetto della possibilediversità delle disposizioni violate, lì dove fino a tale importante riforma lacontinuazione poteva essere riconosciuta solo in presenza di violazioni dellastessa disposizione di legge.Come è noto, tale modifica della previsione di legge venne ispirata dallanecessità di attenuare il rigore del cumulo materiale, favorendo laindividualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove fosse concretamenterintracciabile – nelle azioni commesse – il profilo unificante rappresentato dallasostanziale unicità e specificità del fine concretamente perseguito.4.2.

Dunque, è del tutto infondata l’opinione del ricorrente secondo cui lagiurisprudenza si acconterebbe di indicatori di ‘serialità’, lì dove gli indicatoridevono essere tali da dimostrare la progettazione unitaria degli eventi delittuosi.4.3.

Ora, è del tutto evidente che la difficoltà di applicazione praticadell'istituto deriva proprio dalla natura indiziaria di tale tipologìa di accertamentoche impone di 'risalire' dai fatti commessi (evidenza obiettiva) ad un aspetto ditipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico),rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità benindividuata e circoscritta.Sul punto gli arresti che evidenziano la particolare valenza dell'indicatorelogico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni – al fine diidentificare il dato della comune ideazione finalistica – realizzano, pertanto, unaopportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima diesperienza che può essere ritenuta ragionevole (tra le molte, esprimono talecriterio Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Rv. 266413 - 01; Sez. 2, n. 7555 del22/01/2014, Rv. 258543 - 01).Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico, posto che ciò finirebbe con ilcontraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare ilrigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato unaridotta capacità criminale.

Il finalismo di cui si discute, pertanto, implicanecessariamente la identificazione di una finalità connotata da specificità, pur sei mezzi (che concretizzano le singole violazioni poi realmente commesse)possono essere oggetto di una programmazione solo 'di massima'.5.

Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, ècongruo indicatore logico di una 'successione' di azioni sorrette da rinnovataideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta(come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Non vi è pertanto alcuna contraddizione logica e giuridica tra il contenutodella norma regolatrice (ove si afferma che le violazioni possono essere statecommesse anche in tempi diversi) e l'orientamento interpretativo che nega lacontinuazione lì dove l'intervallo temporale tra le violazioni sia particolarmenteconsistente.Da ciò deriva la inammissibilità del ricorso, atteso che pur potendosidiscutere sulla seconda affermazione in fatto contenuta nella decisioneimpugnata (la diversità dei soggetti con cui si entra in contatto nella attività dispaccio pare essere fisiologica), è la prima affermazione (distanza temporale pariad un anno tra le diverse violazioni) ad essere decisiva.6.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 10/02/2026 del GIP TRIBUNALE di Romavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa il 10 febbraio 2026, il GIP del Tribunale di Roma,quale giudice della esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da ElMouaddine [OSCURATO:PERSONA], relativa al riconoscimento della continuazione tra i reatioggetto delle seguenti decisioni di condanna:1) sent. n. 4473/2018 emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma il 17.01.2018, per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990commesso tra giugno e luglio del 2016;2) sent. n. 13668/2019 emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma il 10.12.2018, per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990commesso nel mese di luglio del 2017.2. In motivazione si afferma che non si evince l’esistenza di un momentounificante sotto l’aspetto psicologico poiché anche se le violazioni sonoomogenee (reati in materia di stupefacenti), gli illeciti sono stati consumati adistanza di un anno l’uno dall’altro. Non ricorre, quindi, uno dei presupposti dellacontinuazione: la necessaria contiguità spazio- temporale tra le condotte.In secondo luogo, i reati non sono stati consumati in favore di uno stessoacquirente poiché risulta che il fatto illecito occorso a giugno e luglio 2016,cessione di varie quantità di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, si ècompiuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed èstato commesso in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA].Diversamente, il reato commesso a luglio 2017, cessione di cocaina, si èperpetrato nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla retedi spaccio con gli altri acquirenti del 2016.In conclusione, quindi, il giudice dell’esecuzione esclude la continuazionepoiché ritiene che il reato di luglio 2017 sia il frutto di una determinazionesuccessiva che è scaturita dalla semplice tendenza del condannato a realizzaregli stessi reati, in ossequio ad una rinnovata scelta criminale.3. [OSCURATO:PERSONA], con atto del suo difensore, ha propostoricorso per cassazione, articolando un unico motivo.Si deducono erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione peravere il giudice dell’esecuzione negato il riconoscimento del reato continuatosulla base di criteri giuridicamente erronei e di una motivazione meramenteapparente, incentrata su elementi non decisivi (distanza temporale dei fattireato, diversità di soggetto acquirenti), in contrasto – si afferma – con i principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità.La decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto necessaria unaprogettazione dettagliata dei singoli episodi già al momento della ideazione delprimo reato, lì dove ad essere decisivi sono gli indicatori di serialità delcomportamento. Inoltre, non vi sarebbe un intervallo temporale tale da spezzarela continuità di azione e la segnalata diversità dei soggetti acquirenti nonpotrebbe essere ritenuta un elemento che recide l’unitarietà del disegnocriminoso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivimanifestamente infondati.2. Va premesso che, in via generale, al fine di valutare l'applicabilità dellanorma in tema di reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.) ènecessario che il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi edelle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate –individui precisi indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cuieventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862 - 01).Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.3. Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale di legittimità haindividuato i possibili «indici rivelatori» della effettiva preordinazione unitaria : a)nella ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, b) nelle concrete modalitàdella condotta, c) nella medesimezza del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici, d) nell'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo eluogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anchesoltanto alcuni di detti elementi purché significativi (Sez. 1 n. 44862 del05/11/2008, Rv. 242098 - 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a porre in essere dei reati.Al contempo, la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesiche tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, inrelazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalitàdelle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparireconforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istitutofuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loroprevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima,purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento, prefissato e specifico (in tal senso Sez. 1, n. 12905 del17/03/2010, Rv. 246838).Tali principi di diritto sono stati ribaditi, con specifico riferimento aicontenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. U, n. 28659del 18 maggio 2017, Rv. 270074 - 01, che si è espressa nel modo che segue:«[i]l riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e delbene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea».4. Ciò posto, è esatto affermare che il legislatore non ha mai richiesto lacontestualità delle azioni come presupposto della continuazione, essendo – persua natura – l’istituto in parola destinato alla mitigazione della rispostasanzionatoria in riferimento a fatti commessi 'in tempi diversi’, ma espressivi diuna deliberazione unitaria.4.1 L'ampliamento di operatività dell'istituto, nel corso del tempo, hariguardato, infatti (d.l. n. 99 del 11.4.1974), il diverso aspetto della possibilediversità delle disposizioni violate, lì dove fino a tale importante riforma lacontinuazione poteva essere riconosciuta solo in presenza di violazioni dellastessa disposizione di legge.Come è noto, tale modifica della previsione di legge venne ispirata dallanecessità di attenuare il rigore del cumulo materiale, favorendo laindividualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove fosse concretamenterintracciabile – nelle azioni commesse – il profilo unificante rappresentato dallasostanziale unicità e specificità del fine concretamente perseguito.4.2. Dunque, è del tutto infondata l’opinione del ricorrente secondo cui lagiurisprudenza si acconterebbe di indicatori di ‘serialità’, lì dove gli indicatoridevono essere tali da dimostrare la progettazione unitaria degli eventi delittuosi.4.3. Ora, è del tutto evidente che la difficoltà di applicazione praticadell'istituto deriva proprio dalla natura indiziaria di tale tipologìa di accertamentoche impone di 'risalire' dai fatti commessi (evidenza obiettiva) ad un aspetto ditipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico),rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità benindividuata e circoscritta.Sul punto gli arresti che evidenziano la particolare valenza dell'indicatorelogico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni – al fine diidentificare il dato della comune ideazione finalistica – realizzano, pertanto, unaopportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima diesperienza che può essere ritenuta ragionevole (tra le molte, esprimono talecriterio Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Rv. 266413 - 01; Sez. 2, n. 7555 del22/01/2014, Rv. 258543 - 01).Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico, posto che ciò finirebbe con ilcontraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare ilrigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato unaridotta capacità criminale. Il finalismo di cui si discute, pertanto, implicanecessariamente la identificazione di una finalità connotata da specificità, pur sei mezzi (che concretizzano le singole violazioni poi realmente commesse)possono essere oggetto di una programmazione solo 'di massima'.5. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, ècongruo indicatore logico di una 'successione' di azioni sorrette da rinnovataideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta(come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Non vi è pertanto alcuna contraddizione logica e giuridica tra il contenutodella norma regolatrice (ove si afferma che le violazioni possono essere statecommesse anche in tempi diversi) e l'orientamento interpretativo che nega lacontinuazione lì dove l'intervallo temporale tra le violazioni sia particolarmenteconsistente.Da ciò deriva la inammissibilità del ricorso, atteso che pur potendosidiscutere sulla seconda affermazione in fatto contenuta nella decisioneimpugnata (la diversità dei soggetti con cui si entra in contatto nella attività dispaccio pare essere fisiologica), è la prima affermazione (distanza temporale pariad un anno tra le diverse violazioni) ad essere decisiva.6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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