CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 37028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18337-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 10817/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 14/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Consorzio ASI propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto gli appelli, riuniti, avverso le sentenze nn. 5707, 5713, 5709, 5710, 5711, 5712 e 5713 del 2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, in rigetto dei ricorsi propostiavverso avvisi di accertamento IMU 2012-2015 emessi dal Comune di Buccino; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo ed il secondo motivo di ricorso il Consorzio ricorrentedenuncia violazione dell'art. 7, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 504 del 1992, dell'articolo 36 D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 36, comma 4°, L. n. 371/1991 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta ai fini del riconoscimento dell’esenzione d’imposta ed avrebbe erroneamente ritenuto che mancasse in capo al Consorzio il requisito soggettivo (ovvero, l’essere interamente partecipato da enti territoriali), considerata la partecipazione al Consorzio del Banco di Napoli; 1.2. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese; 1.3. la sentenza impugnata ha invero correttamente escluso che il Consorzio potesse usufruire dell'esenzione stante la presenza del Banco di Napoli, soggetto non individualmente esente, tra gli enti consorziati, avuto riguardo all'art. 31, comma 18,della L. n. 289/2002, avente chiara natura interpretativa, che stabilisce che «l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione» (riguardo all'interpretazione di detta norma come portante ad escludere, per mancanza del requisito soggettivo in capo ad un consorziato, l'applicabilità dell'esenzione ICI in oggetto cfr. Cass. n. 26575/2018 e nn. 16281 e 16282 del 2017 in altre controversie similari del Consorzio ASI di Salerno; cfr. altresì Cass. n. 19380/2003); 1.4. ne consegue l'inapplicabilità della clausola di esenzione di cui all'art. 7, co. 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 stante l'ostativa presenza nella compagine di un soggetto imprenditoriale, qual è una banca, non individualmente esente ai fini dell'art. 31, comma 18, cit.; 1.5. non può peraltro neppure dubitarsi che per le norme derogatorie vada esclusa l'estensione al di là delle previsioni legali (cfr. Sez. U, n. 18574/2016); 1.6. avuto riguardo alla dedotta omessa valutazione della documentazione circa la mancata partecipazione al Consorzio dell’istituto di credito (che avrebbe unicamente ricoperto l’incarico di tesoriere) ed in ogni caso attestante l’intervenuto recesso ad nutumdell’ i stituto di c redito dal Consorzio nell’anno 2001, la censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., in quanto il ricorrente, per un verso, non ha riprodotto il contenuto della suddetta documentazione, ed ha inoltre omesso di localizzarne la produzione nelle fasi di merito, essendosi limitato ad affermare genericamente che era stata depositata «nel giudizio di merito»; 2. quantosin qui illustrato comporta il rigetto del ricorso; 5. le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione, come da dispositivo, in favore del difensore del Comune controricorrente, dichiaratosi antistatario P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida e distrae in favore del difensore antistatariodel Comune controricorrente in Euro 10.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio,