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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 31542/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2026 la Corte di appello diBari, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] dirideterminare la pena indicata dalla Procura generale presso la Corte di appello diBari nell'ordine di esecuzione emesso in data 13 maggio 2025, a seguito dellarevoca della liberazione anticipata per complessivi 360 giorni.Secondo la Corte di appello, il provvedimento di cumulo è errato perché haomesso di tenere conto di altri periodi di liberazione anticipata già concessi e nonrevocati, in particolare quanto a 131 giorni (rectius 139) residuanti dal primocumulo parziale e a 41 giorni concessi con ordinanza emessa in data 29 aprile2025.

Essendo la pena residua ancora da espiare pari a cinque anni direclusione, la Corte di appello ha ritenuto che la revoca della liberazioneanticipata per 360 giorni non possa che portare ad una pena da espiare pari a seianni di reclusione, e non a quella di sei anni, quattro mesi e nove giorni direclusione calcolata dalla Procura generale, e l'ha rideterminata in detta misura.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso laCorte di appello di Bari, con un unico motivo con il quale deduce la violazione dilegge in relazione all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.La revoca della liberazione anticipata per 360 giorni è stata determinatadall'accertamento della commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. dal2013 sino alla data della sentenza di primo grado.L'errore di calcolo nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti,asserito dal giudice dell'esecuzione, è insussistente, perché i 41 giorni diliberazione, concessi in realtà, in data 29 aprile 2025, quale risarcimento per unaingiusta detenzione, sono stati conteggiati e detratti dalla pena da espiare,mentre i 270 giorni di liberazione anticipata mai revocati, di cui residuano 139giorni non goduti, sono stati concessi in relazione a periodi di detenzionecompresi tra il 2004 e il 2007, perciò antecedenti alla commissione del reato lacui pena è in espiazione, con conseguente divieto di fungibilità ai sensi dell'art.657, quarto comma, cod. proc. pen., essendo tale norma applicabile anche nelcaso della liberazione anticipata.

Correttamente, perciò, sono stati emessi deicumuli parziali, comprendenti le pene relative ai reati commessiantecedentemente al 2008 e antecedentemente al 2013, dalle quali possonoessere sottratti i periodi di presofferto, anche conseguenti alla concessione dellaliberazione anticipata, precedenti a tali epoche.

Il divieto di fungibilità stabilitodall'art. 657, quarto comma, cod. proc. pen., infatti, può comportare la perdita dialcuni di tali periodi, se la pena per detti reati è stata già interamente espiata,senza che il residuo possa essere utilizzato in relazione alle pene irrogate perreati commessi in epoca successiva.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato, stante la correttezza del cumulopredisposto dal pubblico ministero.4.

In data 01/06/2026 il condannato ha depositato una memoria difensivacon la quale afferma l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale pressola Corte di appello, in quanto il giudice dell'esecuzione ha eseguito una sempliceoperazione aritmetica, eliminando il periodo di liberazione anticipata revocato edaggiungendolo alla pena ancora da espiare.

In questo caso non opera il divietodi fungibilità, perché deve evitarsi che un periodo di liberazione anticipata nonvenga goduto per intero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2.

Il giudice dell'esecuzione ha travisato il contenuto del provvedimento diesecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero, e non ha tenutoconto del divieto di fungibilità stabilito dall'art. 657, quarto comma, cod. proc.pen., che opera anche con riferimento all'applicazione del beneficio dellaliberazione anticipata, diversamente da quanto sostenuto dal condannato nellasua memoria difensiva.

Questa Corte ha, infatti, stabilito che «In tema diesecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi diliberazione anticipata relativi a condanne per reati commessi in tempi diversi -antecedenti o successivi alla detenzione o alla liberazione anticipata - deveprocedersi alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascunodi essi, delle detrazioni che, a vario titolo, devono essere operate, tenendo conto,prima per i cumuli parziali e, poi, per quello totale, del criterio moderatore di cuiall'art. 78 cod. pen., che va applicato non in modo unitario e alla fine, ma allepene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione» (Sez. 1, n.18757 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 284690).

Tale sentenza ha precisato,nella parte motiva, che «Nel caso di liberazioni anticipate concesse in relazione acondanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione o dellaliberazione anticipata e dopo di esse, è necessario, dunque, procedere allaformazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delledetrazioni che devono, a vario titolo, essere operate»: è, infatti, precluso diimputare un periodo di detenzione presofferta, anche nella forma dellaliberazione anticipata, alla condanna relativa ad un reato commessosuccessivamente a detto periodo, stante il divieto di cui all'art. 657, quartocomma, cod. proc. pen.Correttamente, pertanto, il pubblico ministero ha proceduto alla formazionedi cumuli parziali, detraendo i periodi di liberazione anticipata concessi dalle peneda espiare per reati commessi precedentemente a tale concessione.

Ha, infatti,formato un primo cumulo comprendente le condanne per reati commessi sino algennaio 2007, dal quale ha detratto i relativi periodi di presofferto e quelli diliberazione anticipata concessi in relazione alle detenzioni sofferte sino al09/11/2007; un secondo cumulo contenente le condanne per reati commessi conpermanenza dal 2008, e le detrazioni spettanti per i periodi di presofferto e diliberazione anticipata concessi in relazione a detenzioni espiate tra il 2010 e il2012; infine un terzo cumulo, comprendente solo la condanna per il reatocommesso, con permanenza, dal 2013 al 2023, per la quale devono essereespiati anni cinque di reclusione senza alcuna detrazione, essendo stata revocatala liberazione anticipata concessa, per 360 giorni, in relazione ai periodi didetenzione espiati tra il 2021 e il 2025.L'ordinanza impugnata afferma erroneamente che il provvedimento diesecuzione di pene concorrenti non ha tenuto conto della concessione, in data 29aprile 2025, di un periodo di liberazione pari a 41 giorni a titolo di risarcimentodanni ai sensi del d.l. n. 92/2014: tale periodo, infatti, è stato conteggiato neldeterminare il fine pena che, da una prima fissazione al 04/09/2027, è statoanticipato al 30/07/2026 in applicazione sia di tale risarcimento sia dellaconcessione di ulteriori 360 giorni di liberazione anticipata, peraltro già revocatacon ordinanza emessa in data 15 aprile 2025.Il giudice dell'esecuzione, poi, afferma erroneamente che il residuo diliberazione anticipata, non goduto in relazione al primo cumulo, avrebbe dovutoessere detratto dalle pene da espiare inserite nel secondo cumulo, perché talebeneficio è stato concesso, come detto, in relazione a periodi detentivi espiatisino al 2007, e non può, pertanto, essere detratto dalle condanne relative a reaticommessi successivamente, essendo la fungibilità limitata, dall'art. 657, quartocomma, cod. proc. pen., alla custodia presofferta e alle pene espiate «dopo lacommissione del reato per il quale deve essere determinata la pena daeseguire».

L'ordinamento, infatti, impedisce la formazione di un “tesoretto” dipena detraibile, che potrebbe indurre il condannato a delinquere ancora, sapendodi poter detrarre dalla pena a cui potrebbe essere condannato in futuro il periododi detenzione già espiato.

Pertanto è possibile, come ricordato dal pubblicoministero nel suo ricorso, che all'interno di un cumulo parziale si “perdano” deiperiodi di presofferto o di liberazione anticipata, anche perché quest'ultimaviene, talvolta, concessa molto tempo dopo l'avvenuta espiazione della pena; illimite stabilito dall'art. 657, quarto comma, cod. proc. pen., però, impedisceanche in tal caso di computare nel cumulo successivo il periodo di liberazioneanticipata non goduto, se relativo ad una detenzione espiata prima dellacommissione dei reati in esso contenuti.La semplice operazione aritmetica che, secondo il condannato, è stataeffettuata dal giudice dell'esecuzione, aggiungendo i 360 giorni di liberazioneanticipata revocati alla sola pena da espiare in relazione all'ultima condannariportata, è pertanto errata, perché non tiene conto del residuo di pena ancorada espiare in relazione al secondo cumulo parziale, dal quale non possono esseredetratti i 139 giorni non goduti in relazione al primo cumulo parziale, perchéconcessi in relazione a vari periodi detentivi sino al 2007, mentre i reati compresiin tale cumulo, come detto, sono stati commessi in epoca successiva.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, aisensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., dovendo procedersisemplicemente alla eliminazione della errata rideterminazione della pena daespiare, come indicata nel provvedimento impugnato, senza necessità di ulterioriaccertamenti.La presente decisione deve essere comunicata al Procuratore Generalepresso la Corte di appello di Bari, per le sue determinazioni.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari.Così deciso il 02 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2026 la Corte di appello diBari, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] dirideterminare la pena indicata dalla Procura generale presso la Corte di appello diBari nell'ordine di esecuzione emesso in data 13 maggio 2025, a seguito dellarevoca della liberazione anticipata per complessivi 360 giorni.Secondo la Corte di appello, il provvedimento di cumulo è errato perché haomesso di tenere conto di altri periodi di liberazione anticipata già concessi e nonrevocati, in particolare quanto a 131 giorni (rectius 139) residuanti dal primocumulo parziale e a 41 giorni concessi con ordinanza emessa in data 29 aprile2025. Essendo la pena residua ancora da espiare pari a cinque anni direclusione, la Corte di appello ha ritenuto che la revoca della liberazioneanticipata per 360 giorni non possa che portare ad una pena da espiare pari a seianni di reclusione, e non a quella di sei anni, quattro mesi e nove giorni direclusione calcolata dalla Procura generale, e l'ha rideterminata in detta misura.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso laCorte di appello di Bari, con un unico motivo con il quale deduce la violazione dilegge in relazione all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.La revoca della liberazione anticipata per 360 giorni è stata determinatadall'accertamento della commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. dal2013 sino alla data della sentenza di primo grado.L'errore di calcolo nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti,asserito dal giudice dell'esecuzione, è insussistente, perché i 41 giorni diliberazione, concessi in realtà, in data 29 aprile 2025, quale risarcimento per unaingiusta detenzione, sono stati conteggiati e detratti dalla pena da espiare,mentre i 270 giorni di liberazione anticipata mai revocati, di cui residuano 139giorni non goduti, sono stati concessi in relazione a periodi di detenzionecompresi tra il 2004 e il 2007, perciò antecedenti alla commissione del reato lacui pena è in espiazione, con conseguente divieto di fungibilità ai sensi dell'art.657, quarto comma, cod. proc. pen., essendo tale norma applicabile anche nelcaso della liberazione anticipata. Correttamente, perciò, sono stati emessi deicumuli parziali, comprendenti le pene relative ai reati commessiantecedentemente al 2008 e antecedentemente al 2013, dalle quali possonoessere sottratti i periodi di presofferto, anche conseguenti alla concessione dellaliberazione anticipata, precedenti a tali epoche. Il divieto di fungibilità stabilitodall'art. 657, quarto comma, cod. proc. pen., infatti, può comportare la perdita dialcuni di tali periodi, se la pena per detti reati è stata già interamente espiata,senza che il residuo possa essere utilizzato in relazione alle pene irrogate perreati commessi in epoca successiva.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato, stante la correttezza del cumulopredisposto dal pubblico ministero.4. In data 01/06/2026 il condannato ha depositato una memoria difensivacon la quale afferma l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale pressola Corte di appello, in quanto il giudice dell'esecuzione ha eseguito una sempliceoperazione aritmetica, eliminando il periodo di liberazione anticipata revocato edaggiungendolo alla pena ancora da espiare. In questo caso non opera il divietodi fungibilità, perché deve evitarsi che un periodo di liberazione anticipata nonvenga goduto per intero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. Il giudice dell'esecuzione ha travisato il contenuto del provvedimento diesecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero, e non ha tenutoconto del divieto di fungibilità stabilito dall'art. 657, quarto comma, cod. proc.pen., che opera anche con riferimento all'applicazione del beneficio dellaliberazione anticipata, diversamente da quanto sostenuto dal condannato nellasua memoria difensiva. Questa Corte ha, infatti, stabilito che «In tema diesecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi diliberazione anticipata relativi a condanne per reati commessi in tempi diversi -antecedenti o successivi alla detenzione o alla liberazione anticipata - deveprocedersi alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascunodi essi, delle detrazioni che, a vario titolo, devono essere operate, tenendo conto,prima per i cumuli parziali e, poi, per quello totale, del criterio moderatore di cuiall'art. 78 cod. pen., che va applicato non in modo unitario e alla fine, ma allepene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione» (Sez. 1, n.18757 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 284690). Tale sentenza ha precisato,nella parte motiva, che «Nel caso di liberazioni anticipate concesse in relazione acondanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione o dellaliberazione anticipata e dopo di esse, è necessario, dunque, procedere allaformazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delledetrazioni che devono, a vario titolo, essere operate»: è, infatti, precluso diimputare un periodo di detenzione presofferta, anche nella forma dellaliberazione anticipata, alla condanna relativa ad un reato commessosuccessivamente a detto periodo, stante il divieto di cui all'art. 657, quartocomma, cod. proc. pen.Correttamente, pertanto, il pubblico ministero ha proceduto alla formazionedi cumuli parziali, detraendo i periodi di liberazione anticipata concessi dalle peneda espiare per reati commessi precedentemente a tale concessione. Ha, infatti,formato un primo cumulo comprendente le condanne per reati commessi sino algennaio 2007, dal quale ha detratto i relativi periodi di presofferto e quelli diliberazione anticipata concessi in relazione alle detenzioni sofferte sino al09/11/2007; un secondo cumulo contenente le condanne per reati commessi conpermanenza dal 2008, e le detrazioni spettanti per i periodi di presofferto e diliberazione anticipata concessi in relazione a detenzioni espiate tra il 2010 e il2012; infine un terzo cumulo, comprendente solo la condanna per il reatocommesso, con permanenza, dal 2013 al 2023, per la quale devono essereespiati anni cinque di reclusione senza alcuna detrazione, essendo stata revocatala liberazione anticipata concessa, per 360 giorni, in relazione ai periodi didetenzione espiati tra il 2021 e il 2025.L'ordinanza impugnata afferma erroneamente che il provvedimento diesecuzione di pene concorrenti non ha tenuto conto della concessione, in data 29aprile 2025, di un periodo di liberazione pari a 41 giorni a titolo di risarcimentodanni ai sensi del d.l. n. 92/2014: tale periodo, infatti, è stato conteggiato neldeterminare il fine pena che, da una prima fissazione al 04/09/2027, è statoanticipato al 30/07/2026 in applicazione sia di tale risarcimento sia dellaconcessione di ulteriori 360 giorni di liberazione anticipata, peraltro già revocatacon ordinanza emessa in data 15 aprile 2025.Il giudice dell'esecuzione, poi, afferma erroneamente che il residuo diliberazione anticipata, non goduto in relazione al primo cumulo, avrebbe dovutoessere detratto dalle pene da espiare inserite nel secondo cumulo, perché talebeneficio è stato concesso, come detto, in relazione a periodi detentivi espiatisino al 2007, e non può, pertanto, essere detratto dalle condanne relative a reaticommessi successivamente, essendo la fungibilità limitata, dall'art. 657, quartocomma, cod. proc. pen., alla custodia presofferta e alle pene espiate «dopo lacommissione del reato per il quale deve essere determinata la pena daeseguire». L'ordinamento, infatti, impedisce la formazione di un “tesoretto” dipena detraibile, che potrebbe indurre il condannato a delinquere ancora, sapendodi poter detrarre dalla pena a cui potrebbe essere condannato in futuro il periododi detenzione già espiato. Pertanto è possibile, come ricordato dal pubblicoministero nel suo ricorso, che all'interno di un cumulo parziale si “perdano” deiperiodi di presofferto o di liberazione anticipata, anche perché quest'ultimaviene, talvolta, concessa molto tempo dopo l'avvenuta espiazione della pena; illimite stabilito dall'art. 657, quarto comma, cod. proc. pen., però, impedisceanche in tal caso di computare nel cumulo successivo il periodo di liberazioneanticipata non goduto, se relativo ad una detenzione espiata prima dellacommissione dei reati in esso contenuti.La semplice operazione aritmetica che, secondo il condannato, è stataeffettuata dal giudice dell'esecuzione, aggiungendo i 360 giorni di liberazioneanticipata revocati alla sola pena da espiare in relazione all'ultima condannariportata, è pertanto errata, perché non tiene conto del residuo di pena ancorada espiare in relazione al secondo cumulo parziale, dal quale non possono esseredetratti i 139 giorni non goduti in relazione al primo cumulo parziale, perchéconcessi in relazione a vari periodi detentivi sino al 2007, mentre i reati compresiin tale cumulo, come detto, sono stati commessi in epoca successiva.3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, aisensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., dovendo procedersisemplicemente alla eliminazione della errata rideterminazione della pena daespiare, come indicata nel provvedimento impugnato, senza necessità di ulterioriaccertamenti.La presente decisione deve essere comunicata al Procuratore Generalepresso la Corte di appello di Bari, per le sue determinazioni. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari.Così deciso il 02 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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