Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 29916/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 06/0:7/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza - a seguito di annullamento della prima sentenza di appello disposto da questa Sezione (sent. n. 30217 del 28 settembre 2020) per l'omessa notifica all'imputato e al difensore della nuova citazione in appello a seguito di rinvio del processo "a nuovo ruolo" - con sentenza del 6 luglio 2022 (motivazione depositata il 14 settembre 2022) ha confermato la condanna a mesi otto di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in primo grado con giudizio abbreviato dal locale Tribunale in relazione alle contestazioni di resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato - fatti commessi il 28 novembre 2012 (capo A) - e di ulteriori episodi di danneggiamento aggravato - fatti commessi il 21 gennaio e il 21 febbraio 2013, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (capo B): si tratta di distinti episodi di danneggiamento e resistenza commessi dal Quinto all'interno della Casa circondariale di Potenza ove era detenuto.

2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce tre motivi.

Con il primo motivo eccepisce violazione del bis in idem in quanto per il danneggiamento di un lavandino e del water della cella avvenuto il 28 novembre 2012, contestato al capo A), Quinto è stato già condannato con sentenza della Corte di appello di Potenza irrevocabile il 14 gennaio 2020.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale in quanto il giudizio di appello si è svolto in pubblica udienza e non nelle forme camerali previste dalla legge; inoltre, la Corte territoriale, pur essendo Quinto detenuto per altra causa, non ne ha disposto la traduzione o comunque l'audizione per il tramite del Magistrato di sorveglianza nel luogo di detenzione.

Con il terzo motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui al capo A) in quanto la contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è specificamente riferita al solo capo B) dell'imputazione, di tal che i reati oggetto del primo addebito, commessi nel novembre del 2012, risultano ampiamente prescritti già prima della sentenza di appello.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è complessivamente infondato.

2. Per quanto attiene alla dedotta violazione del divieto di bis in idem rileva il Collegio che le contestazioni mosse all'imputato nei due giudizi concernono fatti diversi.

Invero, l'addebito oggetto del presente ricorso riguarda, in relazione ai fatti avvenuti il 28 novembre 2012, il danneggiamento aggravato del lavandino e del water collocati all'interno della cella n. 19 della Casa circondariale di Potenza.

La seconda condanna, pronunciata dal Tribunale di Potenza il 29 giugno 2017 e divenuta irrevocabile nel gennaio 2020, ha ad oggetto invece il danneggiamento, sempre avvenuto nella Casa circondariale di Potenza il 28 novembre 2012, ma relativo ad un vaso e un lavandino collocati nella cella n. 21 (nella quale, come si evince dalla sentenza di appello oggetto del presente ricorso, Quinto era stato trasferito, occupando precedentemente quella n. 19 dalla quale non intendeva spostarsi, ragione per la quale ha posto in essere gli atti di resistenza e di danneggiamento); trattasi, dunque, di fatti ontologicamente diversi in relazione ai quali non può porsi questione di bis in idem.

3. In riferimento alle dedotte violazioni processuali, oggetto del secondo motivo di ricorso, la prima questione eccepita è manifestamente infondata.

In primo luogo, la Corte di appello ha proceduto con trattazione scritta, senza che possa quindi inferirsi che il giudizio sarebbe stato trattato in "pubblica udienza"; in ogni caso, la celebrazione del giudizio di appello relativo a sentenza emessa con il rito abbreviato in pubblica udienza anziché in camera di consiglio non integra alcun profilo di nullità (Sez. 6, n. 21977 del 1/04/2008, Simoncini, Rv. 240365).

3.1. In relazione all'omessa traduzione dell'imputato detenuto per altra causa al fine di partecipare al giudizio di appello - oggetto di doglianza da parte del ricorrente - è pacifico che, a norma dell'art. 599 comma 2 cod. proc. pen., «nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza» (ex multis, Sez. 2, n. 27245 del 02,105/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276658 - 01).

Nella specie, non risulta che l'imputato avesse in alcun modo richiesto di poter intervenire all'udienza di appello, di tal che non è ravvisabile alcuna nullità.

4. Infine, per quel che concerne il terzo motivo di ricorso con il quale si invoca la prescrizione in relazione ai fatti di cui al capo A), è fondata la deduzione del ricorrente secondo cui la contestazione della recidiva è stata riferita - sin dal decreto di citazione a giudizio - in modo espresso solo al capo 3) dell'imputazione.

Peraltro, tale questione non è stata sollevata nei motivi di appello nell'ambito del primo gravame in ordine al quale è intervenuto l'annullamento con rinvio della prima sentenza di appello, ma è stata eccepita per la prima volta nel secondo giudizio di appello (in particolare nei motivi di gravame).

4.1. A tale riguardo, sotto un primo aspetto, va evidenziato che l'annullamento con rinvio da parte di questa Sezione è stato disposto "con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per nuovo giudizio, non essendo maturato il termine massimo di prescrizione in ragione dell'incidenza sul calcolo di detto termine della recidiva pluriaggravata contestata e ritenuta in primo grado" e quindi la questione è dubbiamente rilevante ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen. che consente l'impugnativa della sentenza emessa all'esito del rinvio esclusivamente per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Cassazione.

In ogni caso, il motivo è inammissibile in quanto precluso ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. — non essendo stato dedotto nel primo appello - non trattandosi di questione rilevabile di ufficio ed atteso che «non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale che ne abbiano modificato "in melius" la portata precettiva» (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903 - 01).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 06/0:7/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza - a seguito di annullamento della prima sentenza di appello disposto da questa Sezione (sent. n. 30217 del 28 settembre 2020) per l'omessa notifica all'imputato e al difensore della nuova citazione in appello a seguito di rinvio del processo "a nuovo ruolo" - con sentenza del 6 luglio 2022 (motivazione depositata il 14 settembre 2022) ha confermato la condanna a mesi otto di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in primo grado con giudizio abbreviato dal locale Tribunale in relazione alle contestazioni di resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato - fatti commessi il 28 novembre 2012 (capo A) - e di ulteriori episodi di danneggiamento aggravato - fatti commessi il 21 gennaio e il 21 febbraio 2013, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (capo B): si tratta di distinti episodi di danneggiamento e resistenza commessi dal Quinto all'interno della Casa circondariale di Potenza ove era detenuto. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce tre motivi. Con il primo motivo eccepisce violazione del bis in idem in quanto per il danneggiamento di un lavandino e del water della cella avvenuto il 28 novembre 2012, contestato al capo A), Quinto è stato già condannato con sentenza della Corte di appello di Potenza irrevocabile il 14 gennaio 2020. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale in quanto il giudizio di appello si è svolto in pubblica udienza e non nelle forme camerali previste dalla legge; inoltre, la Corte territoriale, pur essendo Quinto detenuto per altra causa, non ne ha disposto la traduzione o comunque l'audizione per il tramite del Magistrato di sorveglianza nel luogo di detenzione. Con il terzo motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui al capo A) in quanto la contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è specificamente riferita al solo capo B) dell'imputazione, di tal che i reati oggetto del primo addebito, commessi nel novembre del 2012, risultano ampiamente prescritti già prima della sentenza di appello. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è complessivamente infondato. 2. Per quanto attiene alla dedotta violazione del divieto di bis in idem rileva il Collegio che le contestazioni mosse all'imputato nei due giudizi concernono fatti diversi. Invero, l'addebito oggetto del presente ricorso riguarda, in relazione ai fatti avvenuti il 28 novembre 2012, il danneggiamento aggravato del lavandino e del water collocati all'interno della cella n. 19 della Casa circondariale di Potenza. La seconda condanna, pronunciata dal Tribunale di Potenza il 29 giugno 2017 e divenuta irrevocabile nel gennaio 2020, ha ad oggetto invece il danneggiamento, sempre avvenuto nella Casa circondariale di Potenza il 28 novembre 2012, ma relativo ad un vaso e un lavandino collocati nella cella n. 21 (nella quale, come si evince dalla sentenza di appello oggetto del presente ricorso, Quinto era stato trasferito, occupando precedentemente quella n. 19 dalla quale non intendeva spostarsi, ragione per la quale ha posto in essere gli atti di resistenza e di danneggiamento); trattasi, dunque, di fatti ontologicamente diversi in relazione ai quali non può porsi questione di bis in idem. 3. In riferimento alle dedotte violazioni processuali, oggetto del secondo motivo di ricorso, la prima questione eccepita è manifestamente infondata. In primo luogo, la Corte di appello ha proceduto con trattazione scritta, senza che possa quindi inferirsi che il giudizio sarebbe stato trattato in "pubblica udienza"; in ogni caso, la celebrazione del giudizio di appello relativo a sentenza emessa con il rito abbreviato in pubblica udienza anziché in camera di consiglio non integra alcun profilo di nullità (Sez. 6, n. 21977 del 1/04/2008, Simoncini, Rv. 240365). 3.1. In relazione all'omessa traduzione dell'imputato detenuto per altra causa al fine di partecipare al giudizio di appello - oggetto di doglianza da parte del ricorrente - è pacifico che, a norma dell'art. 599 comma 2 cod. proc. pen., «nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza» (ex multis, Sez. 2, n. 27245 del 02,105/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276658 - 01). Nella specie, non risulta che l'imputato avesse in alcun modo richiesto di poter intervenire all'udienza di appello, di tal che non è ravvisabile alcuna nullità. 4. Infine, per quel che concerne il terzo motivo di ricorso con il quale si invoca la prescrizione in relazione ai fatti di cui al capo A), è fondata la deduzione del ricorrente secondo cui la contestazione della recidiva è stata riferita - sin dal decreto di citazione a giudizio - in modo espresso solo al capo 3) dell'imputazione. Peraltro, tale questione non è stata sollevata nei motivi di appello nell'ambito del primo gravame in ordine al quale è intervenuto l'annullamento con rinvio della prima sentenza di appello, ma è stata eccepita per la prima volta nel secondo giudizio di appello (in particolare nei motivi di gravame). 4.1. A tale riguardo, sotto un primo aspetto, va evidenziato che l'annullamento con rinvio da parte di questa Sezione è stato disposto "con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per nuovo giudizio, non essendo maturato il termine massimo di prescrizione in ragione dell'incidenza sul calcolo di detto termine della recidiva pluriaggravata contestata e ritenuta in primo grado" e quindi la questione è dubbiamente rilevante ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen. che consente l'impugnativa della sentenza emessa all'esito del rinvio esclusivamente per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Cassazione. In ogni caso, il motivo è inammissibile in quanto precluso ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. — non essendo stato dedotto nel primo appello - non trattandosi di questione rilevabile di ufficio ed atteso che «non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale che ne abbiano modificato "in melius" la portata precettiva» (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903 - 01). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric
Sentenza Cassazione n. 29916/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris