CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Preliminare di vendita sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1639/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47C65 E648D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53L15 E648P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44E27 E648A), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, v. Barberini, n. 29; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43H28 H501P), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4164/2016 (pubblicata i110 novembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. dalla difesa dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 3 dicembre 2004 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipularono un contratto preliminare con [OSCURATO:PERSONA] mediante il quale promisero in vendita a quest'ultimo (che, a sua volta, si impegnava ad acquistarlo) un complesso immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 100,00 al mc residenziale, la cui metratura sarebbe stata determinata all'atto del rogito in base ai permessi rilasciati dal citato Comune, con il versamento da parte del Greco della somma di euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. In data 13 gennaio 2006 i citati promittenti venditori comunicavano il loro recesso dal suddetto contratto e, conseguentemente, nello stesso anno il Greco introduceva un primo giudizio, dinanzi al Tribunale di Lodi, con il quale chiedeva l'accertamento della legittimità o meno di tale recesso e l'emissione di pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. . Si costituivano in giudizio i convenuti che, a fronte di una iniziale opposizione, dichiaravano poi, in corso di causa, di aderire alla domanda diretta all'ottenimento della pronuncia di cui al citato art. 2932 c.c. . L'adito Tribunale, con sentenza n. 81/2010, poi passata in giudicato, accertava la legittimità del recesso operato dai promittenti venditori ma, siccome essi avevano aderito alla proposta di controparte di emissione della sentenza prevista dall'art. 2932 c.c., interpretava questo comportamento come manifestazione di revoca del recesso stesso. Tuttavia, poiché non vi era accordo tra le parti sul dato essenziale relativo alla determinazione dei metri cubi residenziali realizzabili sul compendio immobiliare e difettavano le relative autorizzazioni comunali, stante l'inerzia da parte dei promittenti venditori alla produzione di tutta la necessaria certificazione richiesta dall'indicato Comune, lo stesso Tribunale dava atto dell'insussistenza dei presupposti richiesti per la conclusione del contratto definitivo, ragion per cui la domanda di emissione della sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. non poteva essere accolta (e ciò sia perché avrebbe violato i principi di ordine pubblico sia in quanto l'acquirente aveva interesse ad ottenere la proprietà di un bene che, al momento, non era fruibile né determinato nella sua metratura). In seguito, il Greco esperiva nel 2012 una nuova azione nei confronti dei citati Moroni, con la quale - sul presupposto di aver inviato, successivamente alla prima sentenza, una missiva con cui aveva chiesto alle controparti di adempiere a quanto richiesto dal predetto Comune entro un determinato termine, recedendo dal contratto in difetto di una risposta al riguardo - chiedeva l'accertamento e la declaratoria della legittimità del proprio recesso con condanna dei Moroni al pagamento del doppio della caparra confirmatoria in favore di [OSCURATO:PERSONA] (anch'ella attrice), alla quale egli aveva ceduto il contratto, oltre al risarcimento dei danni. L'adito Tribunale di Lodi, con sentenza n. 475/2014, accoglieva "in toto" la domanda del Greco, salvo a dichiarare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria [OSCURATO:PERSONA], poiché la cessione del contratto non risultava essere stata accettata dai Moroni. 2. Decidendo sull'appello formulato dai tre Moroni (i quali invocavano l'illegittimità dell'impugnata pronuncia sull'asserito presupposto che si sarebbe dovuto ritenere formato il giudicato sull'avversa pretesa per effetto della prima sentenza del Tribunale di Lodi n. 81/2010), cui resisteva l'appellato [OSCURATO:PERSONA] (che avanzava formalmente anche gravame in via incidentale), la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 4164/2016 (pubblicata il 10 novembre 2016), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale, dichiarando non coperta dal giudicato la statuizione sulla legittimità del recesso dei Moroni avvenuto nel 2006, confermando nel resto l'impugnata sentenza, con la condanna dei tre Moroni, in solido, al pagamento delle spese del grado. A fondamento dell'adottata pronuncia, la Corte di appello riteneva che, dalla ricostruzione fattuale e giuridica della complessiva vicenda, si evinceva che - come ritenuto dal primo giudice - il promissario acquirente aveva legittimamente esercitato il recesso stante l'inadempimento dei promissari acquirenti a produrre tutta la documentazione richiesta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] anche al fine di determinare il volume in metri cubi del complesso edilizio da realizzare, sottolineando che, per effetto del contenuto della prima sentenza, non si era venuto a produrre alcun effetto preclusivo riconducibile ad un giudicato sostanziale, poiché la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere è idonea determinare solo effetti processuali. Inoltre, rilevava il giudice di appello, la domanda successivamente fatta valere dal Greco si era venuta a fondare su fatti e circostanze verificatisi dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza, da ricollegare all'intimazione ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. dallo stesso operata ed al successivo recesso dal medesimo esercitato sulla base del grave inadempimento da parte dei Moroni. Infine, la Corte milanese rilevava che non poteva essere accolta nemmeno la richiesta di cancellazione della trascrizione della prima citazione, non essendo stata prodotta la relativa nota di trascrizione né in primo grado né in appello.3. Contro la menzionata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'intimato [OSCURATO:PERSONA]. La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - l'omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti in relazione all'art. 2909 c.c., riguardante gli estremi e la portata del giudicato ricondotto alla sentenza n. 81/2010 del Tribunale di Lodi. 2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - l'illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 2909 c.c., nonché l'inesistenza della motivazione della pronuncia sulla ritenuta loro adesione alla domanda di cui all'art. 2932 c.c., da intendersi quale condotta processuale implicante rinuncia al recesso, anche con omesso esame del relativo fatto decisivo. 3. Con il terzo mezzo i ricorrenti hanno lamentato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - l'illegittimità della sentenza della Corte di appello di Milano nella parte in cui aveva accolto un (asserito) appello incidentale del Greco (diretto all'ottenimento della dichiarazione che la legittimità del recesso dei Moroni avvenuto nel 2006 non fosse coperto da giudicato), in realtà inesistente, con violazione degli artt. 343 e 342 c.p.c., oltre che dell'art. 2909 c.c. 4. Con la quarta doglianza i ricorrenti hanno prospettato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. - l'illegittimità dell'impugnata sentenza per omesso esame del fatto decisivo ricollegabile alla data di entrata in vigore del d. Igs. n. 152/2006 ed ai documenti depositati da essi Moroni su istanza del P.R.U. e di bonifica e non considerati, così configurandosi anche la violazione dell'art. 132, comma 2, n.), c.p.c. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 2668 e 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., con riferimento al rigetto - da considerarsi erroneo - dell'istanza di cancellazione della trascrizione, avvenuta nel 2006, della domanda giudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con la sesta ed ultima censura i ricorrenti hanno proposto istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea della disposizione contenuta nell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, che pone a carico della parte soccombente, ma senza previa valutazione di alcun elemento quantomeno soggettivo, il raddoppio del contributo unificato. 7. I primi due motivi del ricorso sono esaminabili congiuntamente attenendo alla medesima questione e, quindi, risultando tra loro connessi. Essi si profilano inammissibili e, comunque, infondati. Nel primo motivo, infatti, malgrado con esso venga posta in discussione la portata dell'efficacia del giudicato riconducibile alla sentenza del Tribunale civile di Lodi n. 81/2010, non risulta trascritta la sua motivazione né può ritenersi che il richiamo di suoi passaggi nella sentenza qui impugnata possa valere in via sostitutiva, poiché le relative parti sono state utilizzate in via valutativa dalla Corte di appello ai fini dell'interpretazione della sentenza stessa. Quindi, poiché con la prima censura, si denuncia l'erroneità dell'interpretazione di detta sentenza del Tribunale lodigiano e l'asserito mancato rilievo del giudicato da esso discendente, sarebbe stato necessario, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte sull'applicabilità del principio di specificità dei motivi, che il contenuto della stessa sentenza venisse trascritto (cfr., tra le tante, Cass. n. 15737/2017, Cass. n. 5508/2018 e Cass. n. 17310/2020). In ogni caso, con l'impugnata sentenza, è stato correttamente ritenuto che andasse respinto il motivo relativo al rigetto dell'eccezione di giudicato in relazione alla citata sentenza del Tribunale di Lodi poiché, con essa, non era stata valutata, nemmeno incidentalmente, la legittimità del recesso comunicato dai Moroni al Greco, dal momento che - alla stregua del comportamento processuale e, in particolar modo, della sopravvenuta adesione dei convenuti Moroni alla domanda proposta dal Greco ai sensi dell'art. 2932 c.c. - il Tribunale ritenne che gli stessi Moroni avevano implicitamente rinunciato a far valere il loro recesso, ragion per cui, con la sentenza n. 81/2010 (come si evince anche dalla copia prodotta dal controricorrente), era stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso. Occorre, tuttavia, rilevare che i ricorrenti (v. pagg. 20-21 del ricorso) sostengono che, nella sentenza di primo grado del Tribunale di Lodi n. 475/2014, oggetto di gravame e decisa con la sentenza della Corte di appello di Milano qui impugnata, nell'affermare che, con la precedente sentenza dello stesso Tribunale n. 81/2010 (a cui è riferita l'eccezione di giudicato), era stata previamente accertata, in concreto, la legittimità del recesso dei promittenti venditori ma che poi gli stessi, aderendo alla domanda di controparte proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., avevano posto in essere un comportamento processuale concludente implicante l'implicita revoca dello stesso recesso. Senonché, va osservato che ciò che è decisivo - ai fini della rilevazione dell'assunto giudicato - è la portata oggettiva della sentenza n. 81/2010 (oltretutto - come posto in risalto - non riprodotta nel testo del ricorso), cui si riferisce per l'appunto l'eccezione di giudicato, e da essa non emerge affatto che fosse stata adottata una statuizione comportante il previo accertamento della legittimità del recesso dei Moroni, tanto è vero che, in detta sentenza, il Tribunale, prendendo atto che i Moroni avevano posto in essere una condotta conducente alla revoca di tale domanda, aveva dichiarato espressamente la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento dell'(il)legittimità del recesso (donde nessuna pronuncia di merito era stata adottata al riguardo). E, a tal proposito, è da ritenersi un dato acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte ed in risposta al secondo motivo, che la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere è inidonea a produrre l'efficacia di giudicato sostanziale. Infatti, al riguardo, è stato reiteratamente affermato (v. Cass. nn. 7185/2010, 17312/2015, 1695/2018 e, da ultimo, n. 4167/2020) che la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo. 8. Rileva il collegio che la terza censura è anch'essa priva di fondamento e deve essere rigettata. Occorre, invero, evidenziare che non è ravvisabile il vizio di ultrapetizione nel caso in cui viene in rilievo un'attività di interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda (indipendentemente dalla sua - eventualmente - erronea indicazione formale), che integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, fatta salva la sua censurabilità in sede di legittimità allorquando l'estrinsecazione di tale attività comporta una illegittima sostituzione d'ufficio della domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandola su una realtà fattuale non dedotta o allegata in giudizio. Nel caso di specie, i ricorrenti lamentano che il giudice di secondo grado abbia deciso su un appello incidentale del Greco che, in effetti, non risultava essere stato proposto, perché, in realtà, la richiesta operata in proposito da quest'ultimo integrava, piuttosto, un'istanza di correzione della motivazione della sentenza di primo grado impugnata. Tuttavia, ove anche fosse esatta tale deduzione, la Corte di appello non è incorsa - per quanto prima detto - nel vizio di ultrapetizione, essendosi avvalsa della sua "potestas decidendi" nell'individuare la natura della sottesa domanda, senza modificarne gli elementi costitutivi e non riferendosi a fatti nuovi, ovvero non risultanti da fatti già acquisiti in giudizio (cfr. Cass. n. 11304/2018). Peraltro, sul piano sostanziale, la pur formalmente erronea qualificazione come appello incidentale della difesa attuata dal Greco in secondo grado non ha comportato la statuizione di una decisione di merito - confermativa o reiettiva di una parte del "decisum" della sentenza di primo grado - ma solo l'esplicazione di ciò che può costituire oggetto di giudicato sostanziale (il fatto storico del recesso, non la sua legittimità, nella fattispecie concreta) e, quindi, tale affermazione - ancorché autonomamente adottata in motivazione e riportata anche in dispositivo - deve essere, in effetti, interpretata come una specificazione del rigetto del primo motivo di appello principale dei Moroni sulla insussistenza dell'eccepito giudicato, per quanto precedentemente rimarcato. 9. La quarta doglianza va ritenuta inammissibile poiché, con essa, i ricorrenti hanno posto riferimento ad una serie di documenti (riscontranti - secondo la loro prospettazione - l'attuazione del piano di recupero urbano), di cui hanno assunto la produzione, senza però riprodurli nel motivo, né hanno indicato quando e come i richiamati documenti (di cui è stato denunciato l'omesso esame) siano stati sottoposti al contraddittorio delle parti e all'esame della Corte di appello e ciò senza sottacere che la stessa censura implica una sollecitazione a rivalutare in fatto tutta la vicenda sostanziale (come tale inammissibile nella presente sede di legittimità). 10. Pure il quinto motivo non coglie nel segno e va disatteso per l'assorbente considerazione che, se pur può ritenersi corretta l'impostazione in punto di diritto della censura circa l'interpretazione dell'art. 2668 c.c., la Corte di appello ha rigettato l'istanza di cancellazione della trascrizione della prima citazione sul presupposto che non era stata prodotta la relativa nota di trascrizione né in primo grado né in appello, donde difettava la prova che l'atto di citazione fosse stato effettivamente trascritto. Peraltro, ove anche fosse stato adempiuto tale onere di produzione, l'ordine di cancellazione avrebbe dovuto essere disposto con la pregressa sentenza n. 81/2010, ai sensi del citato art. 2668, comma 2, c.c. Occorre, peraltro, osservare che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 25248/2007 e Cass. n. 13127/2010) - i Moroni non avrebbero potuto far valere l'omessa pronuncia sulla cancellazione della trascrizione in un altro giudizio di merito (quale, nel caso di specie, quello originatosi dalla successiva citazione del Greco) cui si riferisce la sentenza di appello qui impugnata, potendo - a fronte dell'intervenuto passaggio in giudicato della citata precedente sentenza n. 81/2010 del Tribunale di Lodi - instaurare un giudizio autonomo al fine di ottenere detta cancellazione, ove ritenuta pregiudizievole. 11. Rileva, infine, il collegio che va disattesa l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, come sollecitata dai ricorrenti in ordine alla disposizione contenuta nell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 (che impone al giudice di dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico della parte soccombente, per la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato). Al riguardo, va osservato che, in effetti, l'attestazione della sussistenza delle condizioni per la debenza del raddoppio del contributo è dovuta dal giudice quando emette una pronuncia di rigetto integrale o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. SU n. 4315/2020), spettando, poi, solo all'Amministrazione giudiziaria competente valutare se - nonostante la suddetta attestazione (ovvero sulla ricorrenza delle condizioni "in astratto") - la doppia contribuzione sia dovuta "in concreto".Del resto, l'ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui alla citata disposizione normativa è volto a ristorare l'Amministrazione della Giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia. Oltretutto, la garanzia di accesso alla Giustizia dei non abbienti risulta assicurata anche nel caso di condanna al pagamento del contributo unificato, in quanto la citata Amministrazione, in casi simili, non procederà all'effettivo recupero delle somme qualora accerti la legittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Si può, quindi, concludere nel senso che la previsione dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si pone in contrasto con l'art. 47 della Carta di Nizza. 12. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, con vincolo solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidante nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, h/a, cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de