CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24242/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2 luglio 2024, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni, undici mesi di reclusione e 670,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi A, E e G, accertati a [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2020. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della decisione impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel pieno rispetto delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti Carabinieri della Stazione di Platì, I'll dicembre 2020, risultava univocamente orientato contro [OSCURATO:PERSONA], che non spiegava le ragioni per cui era in possesso del fucile da caccia calibro 36 privo di punzonatura e del relativo munizionamento, sequestrati presso un casolare del ricorrente, ubicato a Platì, in [OSCURATO:PERSONA] n. 1. Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere al ricorrente le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento alla posizione processuale dell'imputata (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec