CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' per tutti i ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il difensore si riporta ai motivi di ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] e avv [OSCURATO:PERSONA]; il difensore chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, per quanto qui interessa, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto da alcuni reati in contestazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la decisione del primo giudice in relazione a quanto statuito in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 meglio descritti in rubrica. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale riqualificato gli episodi criminosi di cui ai capi 13) e 20) nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, con conseguente intervenuta prescrizione degli stessi in quanto commessi nell'anno 2008. Violazione del principio di ragionevolezza-eguaglianza con riferimento al trattamento sanzionatorio, atteso che per fattispecie analoghe nei confronti di alcuni coimputati coinvolti nel medesimo traffico di sostanze stupefacenti è stata riconosciuta l'ipotesi del fatto di lieve entità. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 12), per non avere la Corte territoriale tenuto conto delle doglianze proposte con i motivi di appello, in cui era stato evidenziato che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata come un segmento della condotta delittuosa contestata ai ricorrenti, ma andava considerato che i fatti, per come ricostruiti, erano risultati essere diametralmente differenti da come erano stati cristallizzati nel capo di imputazione, in quanto i ricorrenti non potevano essere più ritenuti i destinatari finali della cocaina. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 2), la cui condanna si basa unicamente sui contenuti delle intercettazioni telefoniche, assolutamente incerti, trattandosi di episodi di c.d. "droga parlata". 3 (2- III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi 21) e 22) ascritti a [OSCURATO:PERSONA], stante l'assenza di intercettazioni di conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di riscontri idonei a dimostrare che il Sem fosse stato depositario, per conto del [OSCURATO:PERSONA], della chiave del deposito dove erano state custodite le armi e la droga. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di cui al capo 47), risultando dalle intercettazioni la ritrosia di [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare la cessione di droga a favore dei ricorrenti, in quanto ritenuti pessimi pagatori. V) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi 3) e 20), in assenza di elementi che collegassero il [OSCURATO:PERSONA] all'accertata cessione di stupefacente, non essendo stata captata alcuna telefonata tra questi e il [OSCURATO:PERSONA] (effettivo autore della cessione). Analogo discorso è svolto per la cessione contestata al capo 20). VI) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi 5), 19) e 46). Si deduce travisamento della prova quanto alla cessione di stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (capo 5), essendo stato accertato solo uno scambio di ortaggi presso il mercato ortofrutticolo di Pagani. L'assenza di riscontri è lapalissiana anche per i capi 19) e 46). VII) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a tutti i capi di imputazione residui, per i quali non è stata erroneamente riconosciuta l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 cit. VIII) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, mancando la motivazione in ordine agli aumenti di pena applicati e circa il diniego delle attenuanti generiche. 5. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Mancata riqualificazione del reato di cui al capo 39) nella ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. II) Vizio di motivazione in riferimento all'aumento di pena a titolo di continuazione. 6. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con unico motivo, vizio di motivazione in relazione al divieto di un secondo giudizio circa le contestazioni di cui ai capi 38) e 39), avuto riguardo alla sentenza n. 1676/2012 resa dalla Corte di appello di Salerno in data 13.7.2012. 7. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue.I) Erronea qualificazione giuridica del fatto/reato in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e intervenuta prescrizione del relativo reato. II) Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. III) Violazione di legge in ordine alla configurabilità del dolo del reato. IV) Violazione di legge in relazione alla omessa valutazione in ordine al possibile proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. L'unico, articolato, motivo proposto - con cui si deduce la mancata riqualificazione degli episodi criminosi di cui ai capi 13) e 20) nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, con conseguente intervenuta prescrizione degli stessi in quanto commessi nell'anno 2008; nonché violazione del principio di ragionevolezza-eguaglianza con riferimento al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, oltre che generico e aspecifico. 2.1.1. La censura con cui si accenna ad altri coimputati per i quali, in separato procedimento, sarebbe stata riconosciuta l'ipotesi del fatto di lieve entità per lo stesso traffico di stupefacenti, è prospettata in maniera generica e non autosufficiente, non avendo il ricorrente allegato alcunché di specifico in ordine a tali posizioni soggettive. Peraltro, è evidente che questa Corte non può entrare nel merito di valutazioni compiute in un separato procedimento di cui non è dato conoscere alcunché. 2.1.2. Per quanto attiene alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 13) e 20), è appena il caso di rilevare che il ricorrente pretende di ottenere in sede di legittimità una non consentita rivalutazione del compendio probatorio affinché si pervenga ad una diversa e, in ipotesi, più favorevole ricostruzione dei fatti, onde giungere ad un apprezzamento di lieve entità degli stessi. Ma in questa sede è richiesta solo una delibazione in ordine alla tenuta logico-giuridica delle argomentazioni offerte dal giudice di merito circa la posizione di responsabilità del ricorrente, e sotto tale profilo il percorso argomentativo della sentenza impugnata sfugge a rilievi di legittimità. 2.1.3. La Corte territoriale, con motivazione logica, ampia ed esauriente, ha escluso la ricorrenza, nella specie, dei presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi autonoma di reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, avendo ravvisato elementi di non minima offensività sul piano della condotta, per la serialità e la professionalità della stessa e le modalità estremamente organizzate dello spaccio. In proposito, è stata riscontrata l'esistenza di una vera e propria piazza di spaccio gestita a Pagani da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che assicuravano ai clienti costante disponibilità di stupefacente e che potevano contare sul contributo di diversi "pusher", fra cui il Paone, sempre pronto a dare seguito alle cessioni richieste dai coimputati, gestori della menzionata piazza di spaccio. In tale contesto sono stati appunto inseriti, con valutazione insindacabile, anche gli episodi ascritti al ricorrente, con riferimento alla cessione effettuata al Libetti (capo 13) e a quella commissionata, e non concretizzatasi, in favore del Capuozzo (capo 20). 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo - con cui, in relazione al reato di cui al capo 12), si eccepisce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle doglianze proposte con i motivi di appello, in cui era stato evidenziato che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata come un segmento della condotta delittuosa contestata ai ricorrenti, ma andava considerato che i fatti, per come ricostruiti, erano risultati essere diametralmente differenti da come erano stati cristallizzati nel capo di imputazione, in quanto i ricorrenti non potevano più essere ritenuti i destinatari finali della cocaina - è manifestamente infondato. 3.1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha congruamente e logicamente dato conto della censura proposta in sede di appello, offrendo una motivazione ineccepibile sotto il profilo della logicità e coerenza con i dati processualmente emersi in ordine alla ricostruzione della vicenda che occupa. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che i rilievi della parte appellante "obliterano del tutto le risultanze delle intercettazioni eseguite prima e dopo l'incontro avvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'arresto di quest'ultimo, avvenuto in data 21.7.2008 in flagranza della cessione di un involucro contenente cocaina e della detenzione di 49,41 grammi di cocaina" (pag. 30). I giudici territoriali hanno puntualmente analizzato le risultanze delle intercettazioni acquisite e - con particolare riguardo alla sequenza e al contenuto delle conversazioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e (dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - hanno plausibilmente desunto che, al di là dell'identificazione del fornitore di [OSCURATO:PERSONA], questi, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], superata la momentanea indisponibilità di stupefacente, aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] (mandato da [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell'incontro) e che di tanto [OSCURATO:PERSONA] aveva avvisato [OSCURATO:PERSONA], stante la comunanza di interesse dei due imputati. 3.2. Il secondo motivo - con cui si eccepisce che la condanna per il reato di cui al capo 2) si basa unicamente sui contenuti delle intercettazioni telefoniche, assolutamente incerti, trattandosi di episodi di c.d. "droga parlata" - è inammissibile in quanto generico e attinente al merito, a fronte di conversazioni intercettate il cui significato è stato interpretato in maniera logica e plausibile dai giudici territoriali, i quali hanno osservato che il frequente riferimento alla necessità di consegnare bottiglie di vino, pizze, "gatorade", pacchetti di sigarette, bollette, non poteva che essere valutato in chiave accusatoria, non risultando che gli imputati gestissero attività commerciali in quei settori. 3.3. Il terzo motivo - con cui si deduce l'assenza di riscontri, in riferimento ai reati di cui ai capi 21) e 22) ascritti a [OSCURATO:PERSONA] - sviluppa inammissibili censure di merito, a fronte di adeguata motivazione in cui si valorizzano logicamente le conversazioni intercettate, anche quali riscontro individualizzante delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], idonee a dimostrare che alla data della perquisizione del 10.1.2009 il Sem lavorasse (oltre che per [OSCURATO:PERSONA]) per [OSCURATO:PERSONA], che ne disponeva per l'attività di spaccio, per il prelievo e la consegna dello stupefacente; se ne è conseguentemente desunto che la droga e le armi descritti nella contestazione fossero detenute anche per conto di [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Il quarto motivo - con cui si deduce vizio di motivazione con riferimento al reato di cui al capo 47), risultando dalle intercettazioni la ritrosia di [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare la cessione di droga a favore dei ricorrenti, in quanto ritenuti pessimi pagatori - continua a prospettare inammissibili censure di merito, mediante le quali si contesta la ricostruzione fattuale operata dai giudici territoriali sulla base di una diversa interpretazione delle prove, operazione notoriamente non consentita in sede di legittimità. In questa sede non si può che prendere atto della non manifesta illogicità della ricostruzione fattuale offerta dai giudici del merito, i quali hanno insindacabilmente desunto dal tenore delle conversazioni intercettate, fra l'altro, che, in assenza di garanzie, Izzo aveva ceduto alla richiesta degli imputati, accettando però di vendere loro un quantitativo dimezzato di sostanza stupefacente rispetto a quanto preteso. Per il resto, la sentenza impugnata ha plausibilmente affermato la sussistenza del reato sulla scorta della frequenza dei contatti e delle richieste di incontro, sollecitate dai due imputati quando dovevano ricevere (stupefacente) e posticipate quando dovevano consegnare (denaro) per il pagamento degli acquisti di cocaina da [OSCURATO:PERSONA].3.5. Il quinto motivo - con cui si deduce, con riferimento ai reati di cui ai capi 3) e 20), l'assenza di elementi che collegassero il [OSCURATO:PERSONA] all'accertata cessione di stupefacente, non essendo stata captata alcuna telefonata tra questi e il [OSCURATO:PERSONA] (effettivo autore della cessione); analoga censura è svolta per la cessione contestata al capo 20) - reitera inammissibili censure di merito, a fronte della ineccepibile ricostruzione dei fatti rilevanti operata dai giudici territoriali a pagg. 37 e 38, che appare inutile ripercorrere in questa sede. 3.6. Il sesto motivo - con cui si deduce travisamento della prova con riferimento ai reati di cui ai capi 5), 19) e 46) - è inammissibile perché generico e attinente al merito. 3.6.1. Sotto l'apparenza del vizio di travisamento della prova la difesa del ricorrente pretende di contestare quella che è stata una legittima valutazione del compendio probatorio da parte dei giudici territoriali. In particolare, è stato plausibilmente ricostruito che la sostanza stupefacente rinvenuta nell'autovettura del Capaldo era stata la risultante dello scambio di ortaggi notato dalla PG operante nel mercato ortofrutticolo di Pagani, tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ciò anche in ragione del fatto che gli agenti operanti avevano avuto modo di avere diretta percezione dello scambio oggetto/banconote tra il Capaldo ed il [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, dal rinvenimento di tre dosi di cocaina nella disponibilità del Capaldo, si è avuta conferma che le tre "padelle di fragole" previamente ordinate al [OSCURATO:PERSONA] facevano riferimento proprio alla fornitura dello stupefacente in questione. 3.6.2. Analogo discorso vale per i reati di cui ai capi 19) e 46), in cui, peraltro, la palese inammissibilità del motivo sta proprio nell'assoluta genericità del rilievo proposto per tali capi, in relazione ai quali è del tutto assente qualsiasi argomentazione in fatto e/o in diritto esplicativa della relativa doglianza, limitandosi la stessa a contestare "l'assenza di riscontri" per tali capi, senza aggiungere altro. 3.7. Il settimo motivo - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a tutti i capi di imputazione residui, per i quali non sarebbe stata erroneamente riconosciuta l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 cit. - è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha ampiamente e logicamente motivato in ordine al diniego della riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90. 3.7.1. In proposito, sono stati valorizzati plurimi elementi: la sistematicità degli spacci e la complessiva gravità dei fatti, derivante dal numero delle cessioni, dalle modalità in cui gli imputati venivano contattati, dalla loro costante 8 (1- disponibilità a soddisfare le richieste di numerosi acquirenti, dalla stabile collaborazione offerta dai "pusher" che lavoravano per loro, tutti elementi che sono stati ritenuti indicativi della sussistenza di una vera e propria piazza di spaccio gestita da pepe Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] in maniera professionale. Pertanto, alla luce di una "visione unitaria" dell'attività svolta dagli imputati, del suo radicamento nel territorio, della stabilità dei rapporti con clienti e fornitori, dell'entità degli investimenti economici effettuati per rifornirsi dello stupefacente con il quale soddisfare le numerose richieste di cui erano destinatari, della disponibilità di un deposito presso il quale erano custodite armi e droga (capi 20, 21), i giudici salernitani hanno legittimamente escluso, nel caso in disamina, quella modesta offensività che caratterizza l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. 3.8. L'ottavo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sia in punto di aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., effettuati in ragione della posizione di spicco assunta dai prevenuti nell'ambito dell'attività di spaccio gestita, della loro capacità organizzativa e dei rapporti intrattenuti con altri gruppi criminali; sia in punto di diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., alla luce dei precedenti a carico dei medesimi, anche specifici. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo - con sui si denuncia la mancata riqualificazione del reato di cui al capo 39) nella ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 - è manifestamente infondato, per le stesse ragioni già enunciate con riferimento ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. supra al par. 3.7.1). In particolare, nella specie la Corte territoriale ha valorizzato, oltre al non irrisorio dato quantitativo delle sostanze stupefacenti trattate, la sistematicità delle forniture operate in favore del [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta distribuiva lo stupefacente ad una sua rete di "pusher". È stato sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] costituisse un elemento di spicco del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], provvedendo allo stabile approvvigionamento di [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta si avvaleva di una rete di spacciatori locali che operavano in Cava de' Tirreni. Tutti elementi che rendono logica la motivazione in punto di non lieve entità del fatto. 4.2. Il secondo motivo - con cui si denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'aumento di pena operato a titolo di continuazione - è manifestamente infondato, tenuto conto di quanto specificamente argomentato dalla Corte territoriale (v. pag. 48) in ordine alla gravità della condotta (rifornimenti "all'ingrosso" di notevoli quantitativi di stupefacente) ed alla personalità dell'imputato (ruolo di spicco nell'associazione e numerosi precedenti a carico). 5. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con unico motivo lamenta vizio di motivazione, in relazione al divieto di un secondo giudizio circa le contestazioni di cui ai capi 38) e 39), avuto riguardo alla sentenza n. 1676/2012 resa dalla Corte di appello di Salerno in data 13.7.2012. 5.1.1. Il rilievo è manifestamente infondato, privo di autosufficienza e reiterativo di analoga censura già proposta in sede di gravame di merito, su cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta (da pag. 54), come tale insindacabile in sede di legittimità. In sintesi, i giudici territoriali non hanno ravvisato identità tra i fatti giudicati con la sentenza 13.7.2012 della Corte di appello di Salerno e quelli per cui si procede, per la stessa diversità della fattispecie contestata e diversità ontologica tra l'ipotesi associativa ed uno dei reati fine dell'associazione. 6. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il primo motivo - con cui si deduce erronea qualificazione giuridica del fatto/reato di cui al capo 19) in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e intervenuta prescrizione del relativo reato - è manifestamente infondato, per le stesse ragioni già enunciate ai precedenti paragrafi 2.1.3. e 3.7.1., in relazione ai ricorsi proposti da Paone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, anche in questo caso la posizione del ricorrente è stata inquadrata, non illogicamente, nel contesto di una complessa attività organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestori di una vera e propria piazza di spaccio; contesto connotato da indubbia gravità e, come tale, ritenuto plausibilmente incompatibile con l'autonomo reato del fatto di lieve entità. 6.2. Il secondo motivo - con cui si lamenta la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente affermato l'inapplicabilità di tale disposizione in relazione alla pena edittale del reato ascritto all'imputato (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90), il cui massimo è ampiamente al di sopra dei limiti di pena previsti per l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. 6.3. Il terzo e quarto motivo sono manifestamente inammissibili, denunciandosi genericamente la violazione di legge in ordine alla configurabilità del dolo del reato e la omessa valutazione in ordine al possibile proscioglimento del prevenuto ex art. 129 cod. proc. pen.6.3.1. Si tratta di rilievi prospettati senza alcuna specifica argomentazione che dia conto delle ragioni in fatto e/o in diritto a sostegno degli stessi, a fronte di una sentenza che ha motivatamente argomentato in punto di sussistenza (anche) del dolo del reato e che ha, conseguentemente, escluso la ricorrenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 7. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella mis