Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:52
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0660
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 26 gennaio 2023 (
1
)
Causa C‑660/21
Procureur de la [OSCURATO:PERSONA] penale
a carico di
K.B.,
F.S.
[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Tribunale penale di Villefranche-sur-Saône, Francia)]
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Articolo 82, paragrafo 2, TFUE – Principi di fiducia e di riconoscimento reciproco – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto di essere informati del proprio diritto al silenzio – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 3 e 4 – Diritti della difesa – Tutela giurisdizionale effettiva – Giurisprudenza nazionale che vieta al giudice penale di rilevare d’ufficio una violazione dei diritti processuali derivanti dal diritto dell’Unione – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principi di equivalenza e di effettività»
1.
«Unita nella diversità» è il motto dell’Unione Europea (
2
), e questi sono i termini della sfida che essa deve affrontare nella sua costruzione, poiché l’equilibrio tra questi due poli può essere difficile da trovare. È il caso della cooperazione giudiziaria in materia penale, che tradizionalmente fa riferimento alla sovranità nazionale, e più in particolare della procedura penale, che è giustamente considerata «uno dei settori del diritto penale più profondamente radicati nelle tradizioni giuridiche o nella cultura giuridica degli Stati, o addirittura nelle loro tradizioni culturali o nella loro cultura» (
3
).
2.
La causa in esame riguarda precisamente la delicata questione del ruolo del giudice penale nella fase di giudizio, in cui la Corte è chiamata a rispondere alla seguente questione: se spetti al giudice rilevare un vizio di forma relativo alla violazione del diritto dell’imputato di essere informato del suo diritto al silenzio.
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
3.
Sono rilevanti per la presente causa l’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, gli articoli 3, 4 e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE (
4
), gli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
Diritto francese
4.
L’articolo 63‑1 del code de procédure pénale (codice di procedura penale; in prosieguo: il «CPP») così prevede:
«La persona posta in stato di fermo di polizia è immediatamente informata da un ufficiale di polizia giudiziaria o, sotto il controllo di quest’ultimo, da un agente di polizia giudiziaria, in una lingua che essa comprende, se del caso mediante il modulo di cui al tredicesimo comma:
1
o
del suo stato di fermo di polizia, così come della durata del provvedimento e della o delle possibili proroghe di quest’ultimo;
2° della qualifica, della data e del luogo presunti della violazione che è sospettata di aver commesso o tentato di commettere e dei motivi menzionati all’articolo 62‑2, paragrafi da 1 a 6, che giustificano la sua sottoposizione a fermo di polizia;
3° del fatto che essa gode:
—
del diritto di far avvisare un congiunto e il suo datore di lavoro nonché, se è cittadina straniera, le autorità consolari dello Stato di cui è cittadina e, se del caso, di comunicare con tali persone, ai sensi dell’articolo 63‑2;
—
del diritto di essere esaminata da un medico, ai sensi dell’articolo 63‑3;
—
del diritto di essere assistita da un avvocato, ai sensi degli articoli da 63‑3‑1 a 63‑4‑3;
—
ove necessario, del diritto di essere assistita da un interprete;
—
del diritto di consultare, quanto prima e al più tardi prima dell’eventuale proroga del fermo di polizia, i documenti di cui all’articolo 63‑4‑1;
—
del diritto di presentare osservazioni al procureur de la [OSCURATO:PERSONA] (procuratore della Repubblica) o, se del caso, al juge des libertés et de la détention (giudice competente per l’adozione di misure restrittive della libertà personale), quando tale magistrato decide sull’eventuale proroga del fermo di polizia, finalizzate a porre fine a tale provvedimento. Se la persona non viene portata dinanzi al magistrato, può far conoscere le proprie osservazioni oralmente in un verbale di audizione che viene comunicato al magistrato prima che si pronunci sulla proroga del provvedimento;
—
del diritto, nel corso delle audizioni, dopo aver declinato le proprie generalità, di fare dichiarazioni, di rispondere alle domande che le sono poste o di tacere.
Se la persona è affetta da sordità e non sa né leggere, né scrivere, deve essere assistita da un interprete in lingua dei segni o da qualsiasi persona qualificata che padroneggi un linguaggio o un metodo che consenta di comunicare con essa. Si può altresì ricorrere a qualsiasi dispositivo tecnico che consenta di comunicare con una persona affetta da sordità.
Se la persona non comprende il francese, i suoi diritti devono esserle comunicati da un interprete, se del caso dopo che le sia stato consegnato un modulo per esserne immediatamente informata.
L’indicazione delle informazioni fornite ai sensi del presente articolo è inserita nel verbale dell’esecuzione del fermo di polizia e firmata dalla persona sottoposta al fermo. L’eventuale rifiuto di sottoscrizione deve esservi menzionato.
Ai sensi dell’articolo 803‑6, al momento della comunicazione del fermo, alla persona viene consegnato un documento che enuncia tali diritti».
5.
L’articolo 385, primo comma, del CPP prevede quanto segue:
«Il tribunal correctionnel (Tribunale penale, Francia) ha il potere di dichiarare la nullità dei procedimenti ad esso sottoposti, tranne quando la questione gli è stata sottoposta dal giudice istruttore o dalla sezione istruttoria».
6.
Ai sensi dell’articolo 802 dello stesso codice:
«In caso di violazione delle forme prescritte dalla legge a pena di nullità o di inosservanza di forme sostanziali, qualsiasi organo giurisdizionale, compresa la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), cui sia stata presentata una domanda di annullamento o che rilevi d’ufficio una tale irregolarità, può pronunciare la nullità solo qualora quest’ultima abbia avuto l’effetto di ledere gli interessi della parte che essa riguarda».
Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale
7.
Nella serata del 22 marzo 2021, alcuni agenti di polizia giudiziaria hanno notato la presenza sospetta in un parcheggio aziendale di due individui che cercavano di nascondersi. Gli agenti hanno notato che il serbatoio di un autocarro parcheggiato in tale parcheggio era aperto e che in prossimità si trovavano alcune taniche. Alle ore 22h25, nell’ambito di un’indagine in flagranza di reato per fatti di furto di carburante, hanno arrestato le due persone sospette, K.B. e F.S., che sono stati ammanettati per evitare tentativi di fuga.
8.
Dopo aver interrogato K.B. e F.S., gli agenti di polizia hanno avvisato un ufficiale di polizia giudiziaria, che ha chiesto l’immediata presentazione delle due persone arrestate per porle in stato di fermo di polizia.
9.
Gli stessi agenti hanno poi chiamato un altro ufficiale di polizia giudiziaria, che è giunto sul posto alle ore 22h40 e ha perquisito il veicolo di K.B. e F.S. Tale agente ha anche posto loro alcune domande a cui hanno risposto. Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti elementi a carico, quali alcuni tappi, un imbuto e una pompa elettrica.
10.
Alle ore 22h50 al procureur de la [OSCURATO:PERSONA] (procuratore della Repubblica; in prosieguo: il «pubblico ministero») è stata notificata la sottoposizione a fermo di polizia di F.S. e K.B., ai quali sono stati comunicati i loro diritti, rispettivamente alle ore 23h00 e 23h06.
11.
Il giudice del rinvio, chiamato a giudicare K.B. e F.S. per reati in concorso di furto di carburante, constata che erano stati compiuti atti di indagine e raccolte dichiarazioni autoincriminanti prima che K.B. e F.S. fossero stati informati dei loro diritti, quali previsti dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13. In considerazione del carattere tardivo della sottoposizione in stato fermo di polizia, della notifica al pubblico ministero e della comunicazione dei diritti, compreso il diritto al silenzio, la perquisizione del veicolo, il fermo di polizia degli indagati e tutti gli atti che ne derivano dovrebbero, in linea di principio, essere annullati.
12.
Al riguardo il giudice del rinvio ricorda che, in base alla giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione), salvo circostanze insormontabili, qualsiasi ritardo nel comunicare alle persone arrestate i loro diritti e nell’informare il pubblico ministero, costituisce un motivo di nullità del provvedimento di fermo di polizia di tali persone.
13.
Tuttavia, la Cour de cassation (Corte di cassazione) avrebbe anche stabilito che gli organi giudicanti non hanno il diritto di sollevare d’ufficio un’eccezione di nullità del procedimento, ad eccezione dell’incompetenza, poiché l’imputato, che ha il diritto di essere assistito da un avvocato quando compare o è rappresentato dinanzi a un organo giudicante, è legittimato a sollevare una tale eccezione, e che all’imputato è riconosciuta la medesima facoltà in appello se non è comparso o non è stato rappresentato in primo grado (
5
).
14.
Tuttavia, all’udienza di trattazione relativa a K.B. e F.S., i rispettivi difensori non hanno sollevato alcuna eccezione di nullità del procedimento.
15.
Il giudice del rinvio ritiene che da tale giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) risulterebbe che non è il giudice penale ad assicurare al singolo il primato e l’effetto utile del diritto dell’Unione, ma l’avvocato di quest’ultimo. Di conseguenza, nei casi di microcriminalità e/o per i soggetti che non siano assistiti da un avvocato, il giudice non potrebbe assicurare l’effettività del diritto dell’Unione rilevando, ove necessario d’ufficio, la sua violazione.
16.
A tal proposito, il giudice del rinvio richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui, in mancanza di norme dell’Unione in materia, come nel caso di specie, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti dei singoli in forza del principio dell’autonomia procedurale, a condizione però che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto nazionale (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività). Nella sentenza del 14 dicembre 1995, Peterbroeck (
6
), la Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione osta all’applicazione di una norma processuale nazionale la quale vieta al giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, di valutare d’ufficio la compatibilità di un atto di diritto nazionale con una disposizione [di diritto] dell’Unione, qualora quest’ultima non sia stata invocata dal singolo entro un determinato termine.
17.
Inoltre, il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia di tutela dei consumatori, in cui questa ha concluso che il giudice nazionale ha l’obbligo di esaminare d’ufficio la violazione della direttiva 93/13/CEE (
7
), nei limiti in cui tale esame consente di raggiungere i risultati prescritti da tale direttiva. Tale giurisprudenza riconoscerebbe al giudice nazionale lo status di autorità di uno Stato membro e il corrispondente obbligo di partecipare a pieno titolo al processo di recepimento delle direttive, in un contesto specifico caratterizzato dall’inferiorità di una delle parti del procedimento. Tale ragionamento relativo al consumatore potrebbe essere completamente trasposto all’imputato in materia penale, che non è necessariamente assistito da un avvocato per far valere i propri diritti.
18.
Il giudice del rinvio sottolinea che, se la Corte decidesse che il divieto di constatare d’ufficio la violazione di una disposizione nazionale diretta a recepire una direttiva è contrario al diritto dell’Unione, il giudice nazionale potrebbe assicurare l’effettività di quest’ultimo, addirittura nel caso in cui il singolo non disponga di un avvocato o quest’ultimo non abbia rilevato una violazione del diritto dell’Unione. In tal caso, il giudice del rinvio indica che qualora avesse il potere di sollevare d’ufficio la comunicazione tardiva del diritto al silenzio, potrebbe annullare gli atti decisivi per stabilire la colpevolezza degli imputati, vale a dire la perquisizione del veicolo e le dichiarazioni autoincriminanti rese, nonché il fermo di polizia e gli atti che ne derivano.
19.
In tali circostanze, il tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Tribunale penale di Villefranche-sur-Saône, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:
«Se gli articoli 3 (Diritto all’informazione sui diritti) e 4 (Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto) della [direttiva 2012/13], l’articolo 7 (Diritto al silenzio) della [direttiva (UE) 2016/343], in combinato disposto con l’articolo 48 (Presunzione di innocenza e diritti della difesa) della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che ostano al divieto imposto al giudice nazionale di rilevare d’ufficio una violazione dei diritti della difesa, quali garantiti dalle direttive menzionate, e più in particolare al fatto che gli sia vietato rilevare d’ufficio, ai fini dell’annullamento del procedimento, la mancata comunicazione del diritto al silenzio al momento dell’arresto o una comunicazione tardiva dello stesso».
Procedimento dinanzi alla Corte
20.
I convenuti nel procedimento principale, i governi francese e irlandese e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte e presentato osservazioni orali all’udienza del 20 settembre 2022.
Analisi
21.
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13 e l’articolo 7 della direttiva 2016/343 (
8
), letti alla luce dell’articolo 48 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una prassi giurisprudenziale che vieta al giudice penale incaricato di valutare la colpevolezza dell’imputato di sollevare d’ufficio, ai fini dell’annullamento del procedimento (
9
), la violazione del diritto di essere informati del proprio diritto al silenzio.
Sull’applicabilità della direttiva 2012/13
22.
Nel corso dell’udienza è stata sollevata la questione dell’applicabilità della direttiva 2012/13 alla luce della formulazione del suo articolo 2, paragrafo 1, secondo cui essa si applica «nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento». Tale formulazione escluderebbe l’applicazione ratione temporis di tale direttiva a qualsiasi situazione precedente alla comunicazione ufficiale di tale informazione.
23.
Va ricordato che, ai sensi del suo articolo 1, l’oggetto della direttiva 2012/13 consiste nello stabilire norme minime relative ai diritti di indagati e imputati nei procedimenti penali, in particolare il diritto all’informazione sui loro diritti. L’ambito di applicazione di tale direttiva è definito al suo articolo 2. L’articolo 3 di tale direttiva stabilisce che gli «Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti (…) i diritti processuali (…) onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti».
24.
Come indica il considerando 19 della direttiva 2012/13, il diritto di essere informati dei propri diritti mira a preservare l’equità del procedimento penale e a garantire l’effettività dei diritti della difesa, sin dalle prime fasi di tale procedimento. Infatti, come risulta dal punto 24 della proposta di direttiva della Commissione del 20 luglio 2010 [COM(2010) 392 definitivo], all’origine della direttiva 2012/13, il periodo immediatamente successivo alla privazione della libertà personale presenta il maggior rischio di estorsione abusiva di confessioni, di modo che «è fondamentale che l’indagato o l’imputato sia informato dei suoi diritti al più presto, ossia senza ritardo dopo il suo arresto e nel modo più efficace». Il considerando 19 della direttiva 2012/13 sottolinea inoltre che il diritto di essere informati sui propri diritti deve essere attuato «al più tardi anteriormente al primo interrogatorio degli indagati o imputati da parte della polizia», con una dichiarazione scritta contenente informazioni sui diritti processuali applicabili da fornire «tempestivamente», ai sensi del considerando 22 di tale direttiva, in caso di arresto o detenzione della persona interessata (
10
).
25.
Discende da tali elementi che le persone sospettate di aver commesso un reato devono essere informate dei loro diritti il più rapidamente possibile dal momento in cui i sospetti di cui sono oggetto giustificano, in un contesto diverso dall’urgenza, che le autorità competenti limitino la loro libertà mediante provvedimenti coercitivi e, al più tardi, antecedentemente al loro primo interrogatorio da parte della polizia (
11
). Poiché per essere efficace la comunicazione dei diritti deve avvenire in una fase iniziale del procedimento, la Corte ha affermato che l’informazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro alle persone interessate che sono indagate o imputate per un reato è possibile mediante notifica ufficiale o «in altro modo» o «a prescindere dalla modalità», poiché le modalità con le quali una siffatta informazione perviene a dette persone è irrilevante (
12
).
26.
Inoltre, è importante sottolineare che, conformemente al considerando 14 della direttiva 2012/13, quest’ultima muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), e che il termine «accusa» in questa direttiva è utilizzato per descrivere lo stesso concetto del termine «accusa» utilizzato nell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. A tale proposito, un’«accusa penale» si concretizza nel momento in cui a un individuo è ufficialmente notificata, dalle autorità competenti, l’accusa di aver commesso un reato, oppure nel momento in cui le azioni intraprese dalle autorità sulla base di sospetti nei suoi confronti incidono in modo sostanziale sulla sua situazione. Pertanto, in particolare, una persona che sia stata arrestata perché sospettata di aver commesso un reato può essere considerata «accusata di un reato» e chiedere la tutela dell’articolo 6 della CEDU (
13
). In particolare, ogni «imputato» ai sensi di tale articolo ha il diritto di essere informato del suo diritto di restare in silenzio (
14
).
27.
Orbene, dalla decisione di rinvio si evince che, la sera del 22 marzo 2021, l’attenzione degli agenti di polizia è stata attirata dalla presenza di due individui in un parcheggio aziendale, intenti a girare intorno a un autocarro il cui serbatoio era aperto, con alcune taniche in prossimità, e a cercare di nascondersi alla loro vista, situazione che ha portato all’arresto e all’ammanettamento degli interessati. Con tali atti coercitivi inequivocabili, è stato loro comunicato che erano sospettati di aver commesso un reato, nella fattispecie il furto di carburante, il che implica l’applicazione della direttiva 2012/13. Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2012/13, i due individui in questione avevano il diritto di essere informati tempestivamente dei loro diritti, e in particolare del diritto al silenzio.
28.
Infine, rilevo che l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, di cui al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, equivarrebbe a rendere la notifica tardiva e quindi irregolare dei diritti da essa previsti un motivo di non applicazione della stessa, il che non è logicamente e giuridicamente accettabile.
Sulla portata della domanda di pronuncia pregiudiziale
29.
Mi sembra necessario, innanzi tutto, interrogarsi sull’esatto significato della questione pregiudiziale alla luce del suo tenore letterale. Dalla formulazione della stessa risulta che il giudice del rinvio sembra limitare il suo interrogativo alla sola questione dell’incompatibilità con il diritto dell’Unione del divieto, derivante dalla giurisprudenza nazionale, di un rilievo d’ufficio da parte del giudice, in contrasto con la volontà di tale giudice di poter esercitare una tale competenza. Pertanto, la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte non riguarderebbe l’esistenza di un eventuale obbligo di rilievo d’ufficio imposto al giudice nazionale dal diritto dell’Unione nelle circostanze di cui alla causa principale.
30.
Ritengo tale interpretazione della questione pregiudiziale discutibile nella misura in cui il giudice nazionale fa esplicito riferimento, nella sua decisione di rinvio, alla giurisprudenza della Corte di giustizia che conclude che il giudice nazionale ha il «dovere» di esaminare d’ufficio l’esistenza di una violazione del diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori relativamente alle clausole abusive. È chiaro che tale giudice ritiene che la giurisprudenza sopra citata debba essere applicata nel procedimento principale, sulla base dell’equiparazione degli imputati ai consumatori, data la loro comune posizione di inferiorità nei procedimenti in questione. Al riguardo è significativo osservare che sia i convenuti nel procedimento principale che i governi francese e irlandese e la Commissione hanno incluso nelle loro osservazioni elementi di risposta in merito all’esistenza di un obbligo di rilievo d’ufficio ai sensi del diritto dell’Unione, questione che mi sembra, in effetti, difficile da definire in modo puro e semplice alla luce della decisione di rinvio.
31.
In secondo luogo, va rilevato che il diritto dell’Unione prevede il diritto al silenzio per gli indagati o gli imputati in due strumenti giuridici distinti, ovvero la direttiva 2012/13 e la direttiva 2016/343. La prima, agli articoli 3 e 4, prevede l’esistenza del diritto all’informazione e il diritto al silenzio, mentre la seconda, all’articolo 7, sancisce quest’ultimo come diritto sostanziale insieme al diritto di non autoincriminarsi, entrambi descritti come aspetti della presunzione di innocenza. In base ai considerando 26 e 27 della direttiva 2016/343, il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi si applicano a domande riguardanti il reato contestato ed implicano che le autorità competenti non devono
costringere
gli indagati o imputati a fornire informazioni
qualora questi non desiderino farlo
. Il secondo considerando fa riferimento all’interpretazione data dalla Corte EDU (
15
).
32.
Tale giudice ritiene che il diritto di non testimoniare contro sé stessi riguardi, in primo luogo, il rispetto della volontà di un accusato di rimanere in silenzio e presuppone che, in un procedimento penale, l’accusa cerchi di dimostrare la propria tesi senza ricorrere a prove ottenute con la coercizione o l’oppressione, in spregio alla volontà dell’accusato. La logica dell’esistenza di tali diritti comprende la protezione dell’accusato da indebite coercizioni da parte delle autorità, il che permette quindi di evitare errori giudiziari e di raggiungere gli obiettivi dell’articolo 6 della CEDU (
16
). Pertanto, l’articolo 7 della direttiva 2016/343 e l’articolo 6 della CEDU condividono un’accezione comune di tali diritti, vale a dire la tutela, nel corso degli interrogatori, dall’acquisizione di prove mediante coercizione, nonostante la previa manifestazione della volontà dell’indagato di rimanere in silenzio.
33.
Rilevo che, tenuto conto dei fatti del procedimento principale, come esposti nella decisione di rinvio, il contenuto del diritto al silenzio sancito dall’articolo 7 della direttiva 2016/343, menzionato nella questione pregiudiziale e sopra descritto, non è quindi direttamente in discussione. Il problema sollevato dalla presente causa s’inquadra nel contesto della circostanza che la comunicazione agli indagati del loro diritto al silenzio è stata effettuata tardivamente, in violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13, recepita nel diritto nazionale, che prevedono che una tale informazione debba essere fornita tempestivamente. In tali circostanze, l’articolo 7 della direttiva 2016/343 non sembra essere rilevante ai fini della risposta che la Corte è chiamata a dare nel caso di specie.
34.
Inoltre, dalla decisione di rinvio emerge chiaramente che il procedimento principale riguarda l’esistenza di un ricorso effettivo quale previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, che prescrive che «le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse».
35.
Pertanto, occorre constatare (
17
) che, da un lato, nel procedimento principale sono in discussione, in particolare, gli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13 e l’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultima e che, dall’altro, tali disposizioni concretizzano i diritti fondamentali a un processo equo e al rispetto dei diritti della difesa, quali sanciti, in particolare, dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta, e devono essere interpretati alla luce di questi ultimi (
18
). A tale proposito, dalle spiegazioni relative alla Carta – le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, debbono essere prese in considerazione per la sua interpretazione – risulta che gli articoli 47 e 48 della Carta garantiscono, nel diritto dell’Unione, la tutela conferita dagli articoli 6 e 13 della CEDU. Si deve, pertanto, far riferimento esclusivamente a tali articoli della Carta (
19
). La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita di tali articoli della Carta assicuri un livello di protezione che non violi quello garantito agli articoli 6 e 13 della CEDU, come interpretati dalla Corte EDU (
20
).
36.
In tali circostanze, si deve ritenere che il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se gli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13 e l’articolo 8, paragrafo 2, della stessa, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’interpretazione di una disposizione nazionale che impedisce al giudice, nella fase di giudizio non preceduta da un’istruttoria preparatoria (
21
), di rilevare d’ufficio la violazione del diritto dell’imputato di essere informato del suo diritto al silenzio, costitutiva di un’eccezione di nullità del procedimento e, in caso positivo, se il diritto dell’Unione riconosca al giudice nazionale la facoltà di rilevare d’ufficio una tale violazione o gli imponga un obbligo in tal senso.
37.
Ritengo che la risposta a tale questione implichi che l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2012/13 debba tenere conto anche dei limiti inerenti al fondamento giuridico su cui detta direttiva è stata adottata.
Sul fondamento giuridico della direttiva 2012/13
38.
In primo luogo, va ricordato che l’articolo 67 TFUE stabilisce che «l’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri». L’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, che rientra nel capo 4 (intitolato «Cooperazione giudiziaria in materia penale») del titolo V della parte terza, di detto trattato, prevede che «[l]addove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Tali norme minime tengono conto delle differenze tra le tradizioni e i sistemi giuridici degli Stati membri».
39.
L’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che costituisce il fondamento giuridico della direttiva 2012/13, consente solo di stabilire norme minime in materia di «diritti della persona» nella procedura penale, e pertanto tale direttiva non può contenere disposizioni che determinino l’organo giurisdizionale competente a conoscere asserite violazioni di diritti sostanziali riconosciuti dalla stessa, né la natura e l’estensione del controllo giurisdizionale, in assenza di un’attribuzione di competenza al legislatore dell’Unione al riguardo (
22
).
40.
Pertanto, la direttiva 2012/13 partecipa alla creazione di un’armonizzazione minima dei procedimenti penali nell’Unione e non può essere interpretata come uno strumento completo ed esaustivo. Essa consente agli Stati membri, come precisato dal suo considerando 40, di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalla stessa, livello di tutela che non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte EDU (
23
).
41.
Come giustamente sottolineato dalla Commissione, le suddette disposizioni di diritto primario mirano a preservare le specificità dei procedimenti penali nazionali e implicano che l’interferenza del diritto dell’Unione con le norme che disciplinano tali procedimenti debba essere limitata, il che mi sembra difficilmente conciliabile con un’interpretazione della Corte della direttiva 2012/13 che concluda che è possibile, o addirittura obbligatorio, per il giudice nazionale rilevare d’ufficio, nella fase di giudizio non preceduta da un’istruttoria preparatoria, la violazione dei diritti processuali riconosciuti dalla stessa.
42.
In secondo luogo, occorre rammentare che il diritto dell’Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo 2 TUE. Tale premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto del diritto dell’Unione che li attua. Tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del riconoscimento reciproco, che si fonda sul primo, rivestono importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne (
24
).
43.
A tale proposito, dai considerando 3, 4, 10 e 14 della direttiva 2012/13 emerge che la direttiva, stabilendo norme minime comuni sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, mira a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici penali, al fine di facilitare il riconoscimento delle decisioni in materia penale. Come enunciato dal considerando 4 della direttiva 2012/13, «[i]l reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell’adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, bensì anche nella corretta applicazione di tali normative».
44.
Va aggiunto che il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri impone a ciascuno di detti Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettano il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo. Allorché attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri possono quindi essere tenuti, in forza di tale diritto, a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, sicché risulta ad essi preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione (
25
).
45.
Tale giurisprudenza dà attuazione a una presunzione di fiducia reciproca negli ordinamenti nazionali di tutela dei diritti fondamentali che può essere confutata solo in circostanze estremamente limitate consistenti in «circostanze eccezionali». Detta giurisprudenza è destinata ad applicarsi all’insieme degli strumenti di diritto derivato in materia di esecuzione delle sentenze penali di condanna che irrogano una pena, ossia la decisione quadro 2002/584/GAI (
26
), la decisione quadro 2008/909/GAI (
27
) e la decisione quadro 2008/675/GAI (
28
).
46.
Al di là del rispetto delle specificità degli ordinamenti giuridici nazionali e dell’ipotesi della loro equivalenza nella tutela dei diritti fondamentali, la questione giuridica sollevata dal giudice del rinvio deve essere esaminata anche alla luce del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, che si inquadra nel necessario rispetto degli obblighi derivanti dai principi di equivalenza e di effettività (
29
).
Sull’autonomia procedurale degli Stati membri
47.
È pacifico che i diritti di K.B. e F.S. derivanti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 sono stati violati nel corso del procedimento penale oggetto della causa principale. L’obbligo imposto da tali disposizioni alle autorità nazionali di informare gli indagati e gli imputati del loro diritto al silenzio riveste un’importanza fondamentale per la garanzia effettiva di tali diritti e quindi per il rispetto degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta. Infatti, in assenza di una tale informazione, l’interessato non può conoscere l’esistenza e la portata di tali diritti né esigerne il rispetto, di modo che egli si troverebbe nell’impossibilità di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa e di beneficiare di un processo equo (
30
). Tuttavia, è importante rammentare che, nel caso di specie, le due persone arrestate sono state effettivamente informate dei loro diritti, ma con ritardo, il che porta alla conclusione di una violazione di tali diritti, poiché il ritardo non era giustificato da circostanze insormontabili (
31
).
48.
Per quanto riguarda le conseguenze di tale violazione, dalle osservazioni del governo francese emerge che il diritto nazionale distingue tra le nullità assolute, riguardanti l’organizzazione, la composizione e le competenze dei giudici, e le nullità relative, previste nell’interesse delle parti. Queste ultime sono sanzionate solo se viene dimostrata l’esistenza di un pregiudizio per gli interessi della parte che le invoca, ad eccezione di alcune garanzie di particolare rilevanza, come il diritto al silenzio, la cui violazione è considerata inevitabilmente pregiudizievole, e che non possono essere sollevate d’ufficio dal giudice. Quest’ultima regola deriva dall’interpretazione data dalla Cour de cassation (Corte di cassazione) all’articolo 385, primo comma, del CPP.
49.
A tale proposito, va ricordato che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 impone agli Stati membri di assicurare che, secondo le procedure previste dal diritto nazionale, le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla stessa direttiva. Pertanto, il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri la facoltà di decidere sulla natura e sulle modalità concrete di ricorso a disposizione degli interessati e le conseguenze che dovrebbero derivare da una violazione dei diritti previsti dalla direttiva 2012/13.
50.
Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. In tal senso, in osservanza del principio di cooperazione leale, sancito ormai dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Tali esigenze di equivalenza e di effettività esprimono l’obbligo generale per gli Stati membri di garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, ivi inclusi i diritti della difesa (
32
).
Sul principio di equivalenza
51.
Per quanto concerne il principio di equivalenza, non c’è nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte da cui risulti, a priori, che tale principio sarebbe trasgredito applicando l’articolo 385, primo comma, del CPP in un’ipotesi di violazione dei diritti derivanti dalla direttiva 2012/13. Infatti, tale articolo, così come interpretato nella prassi giurisprudenziale contestata, disciplina le condizioni in presenza delle quali può invocarsi una nullità procedurale dinanzi al tribunal correctionnel (Tribunale penale), indipendentemente dal fatto che tale nullità derivi dalla violazione di un diritto individuale che trae fondamento dalle disposizioni del diritto nazionale o da quelle del diritto dell’Unione (
33
).
Sul principio di effettività
52.
Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre ricordare che il diritto dell’Unione non produce l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, a meno che, tuttavia, dalla struttura dell’ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, o che l’unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo sia quello di commettere violazioni del diritto (
34
).
53.
Dalla giurisprudenza della Corte emerge inoltre che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che l’ordinamento giuridico dell’Unione conferisce ai singoli dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se del caso, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (
35
).
54.
Sulla scorta di tale giurisprudenza, la valutazione del rispetto del principio di effettività richiede non già l’analisi dell’insieme dei rimedi giuridici esistenti in uno Stato membro, bensì un’analisi contestualizzata della norma che si asserisce pregiudichi tale principio, il che può implicare l’analisi di altre norme procedurali che sono applicabili nell’ambito del mezzo di ricorso la cui effettività è posta in dubbio o quella di mezzi di ricorso aventi il medesimo oggetto di quest’ultima (
36
). La Corte ritiene che le sentenze emesse siano quindi il risultato di valutazioni specifiche, effettuate in considerazione dell’insieme del contesto di fatto e di diritto proprio di ciascuna causa e che non possono essere trasposte automaticamente in settori diversi da quelli nell’ambito del quale sono state formulate (
37
).
55.
Mi sembra importante sottolineare la difficoltà che una siffatta valutazione rappresenta rispetto alla modalità di rinvio alla Corte, nella fattispecie il rinvio pregiudiziale. In tale contesto, è necessario infatti fare riferimento, in via prioritaria, alla decisione di rinvio per conoscere la normativa nazionale applicabile, integrata, nel caso in cui tale decisione sia incompleta, come nel caso di specie, dalle osservazioni scritte delle parti interessate e, se del caso, dal dibattimento nel corso dell’udienza. Nel caso di specie, ritengo che la contestualizzazione richiesta debba comprendere diverse disposizioni del diritto nazionale.
56.
Per quanto riguarda, in primo luogo, il ruolo del pubblico ministero in Francia, il governo francese sostiene che dalle disposizioni pertinenti del CPP (
38
) si evince che il ruolo del pubblico ministero è quello di conciliare la difesa degli interessi generali della società, perseguendo le violazioni della legge penale, e il rispetto delle libertà individuali, essendo il custode dei diritti dei singoli durante tutto il procedimento. Benché l’interpretazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 2012/13 non implichi, in senso stretto, una disamina del concetto di «autorità giudiziaria», è tuttavia importante sottolineare la natura altamente controversa di una tale qualificazione per quanto riguarda il pubblico ministero francese.
57.
Chiamata a pronunciarsi sulla competenza di quest’ultimo a controllare legittimamente i provvedimenti di fermo di polizia ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della CEDU, secondo cui «ogni persona arrestata o detenuta (…) deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie (…)», la Cour de cassation (Corte di cassazione), rifacendosi alla giurisprudenza della Corte EDU (
39
), ha stabilito che il pubblico ministero, non presentando le garanzie di indipendenza e imparzialità ed essendo parte accusatrice, non è un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo citato (
40
). Per contro, il Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale, Francia) ha sempre ritenuto che l’autorità giudiziaria che garantisce il rispetto della libertà individuale includa sia i magistrati giudicanti che i pubblici ministeri, e che il controllo sulle prime 48 ore di fermo di polizia da parte del pubblico ministero non sia contrario alla Costituzione (
41
). Va aggiunto che se la Procura francese è stata riconosciuta dalla Corte come autorità giudiziaria, è solo nel contesto specifico dell’emissione di un mandato d’arresto europeo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. La Corte ha ritenuto che i membri della Procura, che in Francia hanno lo status di magistrati, agiscano in modo indipendente nell’esercizio delle funzioni inerenti all’emissione di un tale mandato (
42
).
58.
Al di là del relativismo giuridico per quanto riguarda la definizione di autorità giudiziaria, anche all’interno di uno stesso Stato, e della correlata constatazione della difficoltà oggettiva che ne deriva per la comprensione di un ordinamento giuridico nazionale, mi pare difficile, in tale contesto, ritenere che il controllo preventivo effettuato dal pubblico ministero francese, nel caso di specie carente, sia in grado di assicurare, di per sé, l’effettività della tutela garantita dalla direttiva 2012/13.
59.
In secondo luogo, dalle osservazioni scritte e orali del governo francese emerge chiaramente che il diritto a un avvocato è garantito per tutta la durata del procedimento penale (
43
), cosa che non è in realtà oggetto di discussione nel caso di specie, ed è agevolato dal sistema del gratuito patrocinio – che consente alle persone prive di risorse o con redditi modesti di ottenere la presa in carico, in tutto o in parte, da parte dello Stato delle spese processuali, compresi gli onorari degli avvocati – e dalla nomina di un difensore d’ufficio, con la quale un avvocato nominato dal presidente dell’Ordine degli avvocati o dal presidente dell’organo giurisdizionale assiste un singolo in un procedimento penale, su richiesta del singolo, poiché questi non ha un avvocato o non ha avuto il tempo di sceglierne uno, o perché il procedimento richiede la presenza di un avvocato e il singolo non ne ha uno.
60.
Per quanto riguarda il ruolo dell’avvocato, osservo che, al termine di ogni colloquio con la persona sottoposta a fermo di polizia e di ogni udienza o confronto a cui egli ha partecipato, l’avvocato può presentare osservazioni scritte, che vengono allegate alla procedura, e inviarle al procuratore della Repubblica per la durata del fermo di polizia. L’avvocato può, in particolare, consultare il verbale di notifica della sottoposizione a fermo di polizia e dei diritti ad esso connessi, il che gli consente di verificarne il rispetto, anche nella dimensione temporale (
44
).
61.
All’udienza di trattazione nel merito (
45
), la presenza di un avvocato è obbligatoria per alcuni procedimenti, come quelli a comparizione immediata che prevedono un giudizio entro brevissimo tempo dai fatti incriminati, previa ammissione di colpevolezza, dinanzi alla cour d’assises (Corte d’assise, Francia) che giudica i reati, e in tutti i procedimenti penali che riguardano un minore. Quando la presenza di un avvocato non è obbligatoria, l’imputato può, di propria iniziativa, farsi assistere o rappresentare da un avvocato di fiducia o richiedere un avvocato d’ufficio, eventualmente il giorno stesso dell’udienza. Occorre rammentare che ove l’eccezione di nullità del procedimento non sia stata sollevata in primo grado da un imputato non comparso in giudizio o non rappresentato, questi ne ha di nuovo la possibilità nel procedimento di appello.
62.
In terzo luogo, è importante sottolineare che l’articolo preliminare del CPP include un comma ai sensi del quale, in materia criminale e correzionale, nessuna sentenza può essere pronunciata nei confronti di una persona solo sulla base delle dichiarazioni che ha reso senza aver avuto la possibilità di conferire con un avvocato e di essere assistita da quest’ultimo. Inoltre, e soprattutto, a partire da una legge del 22 dicembre 2021, entrata in vigore il 31 dicembre dello stesso anno, il suddetto articolo comprende un nuovo comma ai sensi del quale «[i]n materia di crimini o delitti, il diritto di rimanere in silenzio sui fatti ad esso addebitati deve essere comunicato all’indagato o imputato prima di raccogliere qualsiasi sua osservazione e prima di qualsiasi interrogatorio, anche diretto ad ottenere informazioni sulla sua personalità o per disporre una misura di sicurezza, al momento della sua prima comparizione dinanzi a un’autorità inquirente, a un magistrato, a un organo giurisdizionale o a qualsiasi persona o autorità incaricata dall’autorità giudiziaria. Nessuna condanna può essere pronunciata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese senza che tale diritto sia stato comunicato».
63.
Tali disposizioni sono fondamentali in quanto pongono automaticamente rimedio al mancato rispetto del diritto degli indagati o degli imputati di essere informati dei loro diritti previsti dalla direttiva 2012/13, in particolare del diritto a un avvocato e del diritto al silenzio, «neutralizzando» le dichiarazioni rese dagli interessati che sono state impropriamente raccolte nel corso delle indagini ai fini dell’accertamento della loro responsabilità penale.
64.
In quarto luogo, sebbene sia pacifico che il collegio giudicante non abbia il potere di rilevare d’ufficio la nullità di un verbale non correttamente redatto, esso deve desumere dall’irregolarità riscontrata una mancanza di valore probatorio del verbale. Infatti, l’articolo 429 del CPP, citato in udienza, prevede che qualsiasi verbale o relazione ha valore probatorio solo se è regolare sotto l’aspetto formale, se il suo autore ha agito nell’esercizio delle sue funzioni e ha riferito su una questione di sua competenza (
46
). Agli atti irregolari non viene attribuito alcun valore probatorio. Il giudice del rinvio dovrebbe pertanto annullare gli atti processuali irregolari negando loro qualsiasi valore probatorio, fermo restando che la perdita di valore probatorio di un verbale non ne comporta l’annullamento. In base alla sua valutazione degli elementi del fascicolo che rimangono validi, egli potrebbe decidere, in base al suo intimo convincimento, di assolvere, se del caso, i due imputati. Va notato che tale disposizione consente di escludere informazioni e elementi di prova ottenuti in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, nel caso di specie gli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13. L’irregolarità riscontrata non è quindi irrimediabile (
47
).
65.
Risulta quindi che l’esistenza di tali norme procedurali nell’ordinamento giuridico francese garantisce l’effettività del diritto dell’Unione e che il divieto per il giudice del rinvio di rilevare d’ufficio un’eccezione di nullità del procedimento derivante dalla comunicazione tardiva ai due imputati del loro diritto al silenzio – motivo di nullità relativa – non viola il principio di effettività, in quanto tale norma non è di per sé tale da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti agli indagati o agli imputati dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera e), e 4, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, della stessa.
66.
Tale conclusione non può essere messa in discussione alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta. Al riguardo sia sufficiente osservare che, laddove i singoli dispongano, nell’ambito del diritto dell’Unione in questione, di un rimedio giurisdizionale che consente di garantire il rispetto dei diritti a loro riconosciuti dal diritto dell’Unione – come sembra avvenire nell’ordinamento giuridico francese –, una norma di diritto nazionale che impedisca all’organo giudicante di sollevare d’ufficio un’eccezione di nullità del procedimento per violazione delle disposizioni che tutelano gli interessi privati di tali persone non può essere interpretata come una restrizione, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, del diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, né dei diritti della difesa garantiti rispettivamente dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta (
48
).
67.
Ritengo che l’interpretazione del diritto dell’Unione così come configurata sia compatibile con la giurisprudenza della Corte e della Corte EDU sulla questione del rilievo d’ufficio.
Sulla giurisprudenza europea in materia di rilievi d’ufficio
Sulla giurisprudenza della Corte
68.
Nelle cause civili e amministrative, la Corte ha affermato che il diritto dell’Unione, e in particolare il principio di effettività, in via di principio, non impone ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione di disposizioni di tale diritto – indipendentemente dall’importanza che queste rivestono per l’ordinamento giuridico europeo – qualora l’esame di tale motivo li obblighi a violare i limiti della lite quale circoscritta dalle parti e a basarsi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte interessata all’applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda. Tale limitazione del potere del giudice nazionale è giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa di un processo spetta alle parti e che, pertanto, quando il diritto processuale nazionale offre alla parte interessata una possibilità effettiva di sollevare un motivo fondato sul diritto dell’Unione, il giudice nazionale può agire d’ufficio solo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso (
49
).
69.
La Corte ha parimenti precisato (
50
) che tale giurisprudenza non può essere messa in discussione dalla giurisprudenza risultante dalle sentenze del 14 novembre 1995, Peterbroeck (
C‑312/93
,
EU:C:1995:437
) e del 27 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑240/98
,
EU:C:2000:346
) – menzionate nella decisione di rinvio – la quale è caratterizzata, da un lato, dalle circostanze attinenti alla controversia, volte a privare il ricorrente principale della possibilità di far valere utilmente l’incompatibilità di una disposizione di diritto nazionale con il diritto dell’Unione, e, dall’altro, si fonda sulla necessità di garantire al consumatore la tutela effettiva prevista dalla direttiva 93/13 (
51
).
70.
È opinione comune che il settore delle clausole abusive sia stato la porta d’ingresso nel diritto dei consumatori per lo sviluppo del ruolo del giudice nazionale, al quale è stato conferito il potere e poi il dovere di rilevare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale (
52
). Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni previamente predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra tali parti (
53
).
71.
A tale riguardo il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Inoltre, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il suo considerando 24, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori. È tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – una combinazione normativa che non ha equivalenti nella direttiva 2012/13 – che la Corte ha inquadrato il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono da tale direttiva, pur precisando che la tutela del consumatore non è assoluta (
54
). La Corte ha quindi precisato che il rispetto del principio di effettività non può giungere al punto di richiedere al giudice nazionale non solo di compensare un’omissione procedurale da parte di un consumatore ignaro dei propri diritti, ma anche di supplire in toto alla completa passività del consumatore interessato (
55
).
72.
Il giudice nazionale ritiene possibile trasporre la suddetta giurisprudenza al procedimento principale, basandosi in particolare sulla comune situazione di inferiorità dei consumatori (
56
) e degli imputati, il che ritengo essere un approccio accettabile. Va ricordato che il procedimento principale riguarda la materia penale – un settore estraneo alle obbligazioni contrattuali – in cui spetta sia al legislatore sia al giudice garantire il bilanciamento, da un lato, tra la prevenzione delle violazioni dell’ordine pubblico, l’individuazione degli autori del reato e la repressione dello stesso e, dall’altro, i diritti fondamentali dell’imputato, assicurando al contempo che il procedimento si svolga entro un termine ragionevole. Inoltre, nell’esercizio della sua potestà punitiva, lo Stato mira a proteggere non solo gli interessi delle vittime di reato, ma anche gli interessi più ampi della società, che costituiscono l’interesse pubblico in senso lato.
73.
In tale contesto, è importante sottolineare che, dall’adozione della decisione quadro 2002/584, la cooperazione giudiziaria in materia penale si è dotata progressivamente di strumenti giuridici la cui applicazione coordinata è destinata a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di garantire il riconoscimento e l’esecuzione nell’Unione delle sentenze in materia penale, al fine di evitare qualsiasi impunità degli autori di reati (
57
), garantendo al contempo l’equità dei procedimenti penali. La direttiva 2012/13, come indicato nei suoi considerando 11, 12 e 14, rientra tra questo insieme di strumenti giuridici che attuano la tabella di marcia, adottata dal Consiglio nel 2009, per il rafforzamento dei diritti di indagati o imputati nel corso di tali procedimenti (
58
). L’effetto cumulativo di detti strumenti, insieme alle disposizioni della Carta, della CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU, nonché alle disposizioni nazionali, fornisce una protezione reale ed estesa agli interessati, il cui status non è quindi paragonabile, anche in termini di livello di informazione, a quello di un consumatore nel suo rapporto contrattuale con un professionista (
59
). In tali circostanze, ritengo di escludere qualsiasi forma di trasposizione al caso di specie della soluzione, applicata all’articolo 6 della direttiva 93/13, di assimilare la norma europea alle norme interne di ordine pubblico.
74.
Infine, è necessario fare riferimento, in tale fase, alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al ruolo del giudice nell’ambito, da un lato, di un procedimento penale basato su informazioni o elementi di prova ottenuti in violazione degli obblighi risultanti dalla direttiva 2002/58/CE (
60
) e, dall’altro, nell’ambito di un procedimento di controllo dei presupposti di legittimità del trattenimento di cittadini di paesi terzi ai sensi del diritto dell’Unione.
75.
In primo luogo, la Corte ha ritenuto che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, interpretato alla luce del principio di effettività, imponga al giudice penale nazionale di escludere informazioni ed elementi di prova che siano stati ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione incompatibile con il diritto dell’Unione, nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di persone sospettate di atti di criminalità, qualora tali persone non siano in grado di elaborare efficacemente le proprie osservazioni in merito alle informazioni e agli elementi di prova suddetti, riconducibili a una materia estranea alla conoscenza dei giudici e idonei ad influire in maniera preponderante sulla valutazione dei fatti (
61
). Benché nel caso di specie il principio di effettività si applichi effettivamente a un procedimento penale quale quello di cui alla causa principale, tale procedimento non riguarda elementi di prova riconducibili a una materia estranea alla conoscenza dei giudici, la cui ammissibilità comporterebbe un rischio per il rispetto del principio del contraddittorio e, di conseguenza, del diritto a un processo equo.
76.
In secondo luogo, la Corte ha stabilito che l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE (
62
), l’articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE (
63
) e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 (
64
), in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a rilevare d’ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato (
65
).
77.
Tale interpretazione mi sembra dettata da un contesto normativo specifico, radicalmente diverso da quello del caso in esame. La Corte ha affermato, in primo luogo, che benché il trattenimento di un cittadino di un paese terzo costituisca un’ingerenza grave nel diritto alla libertà, sancito all’articolo 6 della Carta, la finalità di tale misura, ai sensi della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e del regolamento n. 604/2013, non è il perseguimento o la repressione di reati. In secondo luogo, e soprattutto, la Corte ha osservato che il legislatore dell’Unione non si è limitato a stabilire norme comuni sostanziali, ma ha altresì introdotto norme comuni procedurali, al fine di garantire l’esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che consenta all’autorità giudiziaria competente di liberare l’interessato, se del caso dopo un esame d’ufficio, non appena risulti che il suo trattenimento non è, o non è più, legittimo (
66
). La Corte ha sottolineato il fatto che il trattenimento disposto da un’autorità amministrativa è soggetto a un controllo giurisdizionale d’ufficio o su domanda dell’interessato, mentre per quanto riguarda il mantenimento della misura, l’autorità competente è tenuta a effettuare tale controllo d’ufficio, anche se l’interessato non ne ha fatto domanda. In un contesto normativo caratterizzato dall’esistenza di un’azione avviata d’ufficio dal giudice quando risulta che i presupposti di legittimità del trattenimento
non sono, o non sono più, soddisfatti
, che potrebbe dar luogo a un procedimento in cui la persona trattenuta non compaia, era teoricamente difficile concepire di arrivare ad una conclusione diversa da un rilievo d’ufficio da parte del giudice del mancato rispetto di un presupposto di legittimità del trattenimento «non dedotto dall’interessato».
78.
È alla luce di tale rigoroso inquadramento summenzionato della misura di trattenimento, che la Corte si è allontanata dalla sua consueta giurisprudenza sull’assenza di un obbligo a priori di rilievo d’ufficio nel contenzioso amministrativo in cui vige il principio dispositivo, e sull’attuazione del principio di effettività (
67
). Nel caso in esame, tuttavia, un tale inquadramento da parte del diritto dell’Unione, sul piano procedurale, è chiaramente assente, il che, a mio avviso, preclude qualsiasi forma di trasposizione dell’interpretazione adottata in materia di controllo giurisdizionale sul trattenimento.
Sulla giurisprudenza della Corte EDU
79.
Quando esamina un ricorso ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, la Corte EDU deve essenzialmente stabilire se il procedimento penale nel suo complesso sia stato equo, a seconda delle circostanze specifiche di ciascuna causa. Il rispetto dei requisiti di un processo equo viene quindi valutato caso per caso, alla luce dello svolgimento del procedimento nel suo complesso, e non sulla base di un esame isolato di una questione o di un incidente procedurale particolare, ancorché non si possa escludere che un elemento specifico possa essere così decisivo da consentire di statuire sull’equità del procedimento in una fase iniziale (
68
). Tenuto conto della natura del diritto di non testimoniare contro se stessi e del diritto al silenzio, tale giudice ritiene che, in linea di principio, non vi possa essere alcuna giustificazione per non comunicare tali diritti a un indagato. Tuttavia, nel caso in cui quest’ultimo non ne sia stato informato, esso deve valutare se, nonostante tale mancanza, il procedimento sia stato nel suo complesso equo (
69
).
80.
Tale valutazione complessiva può includere la verifica dell’efficacia dell’assistenza legale, il cui diritto è garantito dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU. La Corte EDU ritiene che, in conformità con l’indipendenza dell’avvocatura rispetto allo Stato, la conduzione della difesa ricada fondamentalmente sull’imputato e sul suo avvocato, sia che quest’ultimo sia nominato d’ufficio o pagato dal suo cliente. Tuttavia, se l’inadempienza del difensore d’ufficio è evidente o è comunque sufficientemente portata all’attenzione delle autorità per altre vie, queste ultime devono adottare provvedimenti per garantire che l’imputato eserciti effettivamente il diritto all’assistenza legale. Tuttavia, lo Stato non può essere ritenuto responsabile di eventuali inadempienze di un avvocato nominato nell’ambito del gratuito patrocinio (
70
).
81.
La responsabilità dello Stato può quindi sorgere allorché un avvocato semplicemente non agisca per conto dell’imputato (
71
) o non rispetti una semplice norma formale richiesta per la presentazione di un ricorso. Tuttavia, tale circostanza non può essere equiparata a una condotta errata o a una semplice mancanza nell’argomentazione, le quali non possono dare luogo a tale responsabilità. Infatti, la Corte EDU ha anche tenuto conto, nel quadro di un insieme di circostanze, del fatto che il ricorrente fosse uno straniero che non conosceva la lingua del procedimento e che era oggetto di accuse che avrebbero potuto comportare una pesante pena detentiva. In quest’ultimo caso, la Corte EDU ha ritenuto che il giudice nazionale avrebbe potuto invitare l’avvocato d’ufficio a completare o correggere la sua memoria indicante i motivi di ricorso, anziché dichiararla irricevibile (
72
).
82.
A parte il fatto che il ruolo della Corte EDU è quello di decidere, alla luce delle circostanze particolari di ciascun caso, sulle controversie di cui è investita, e non di pronunciarsi in astratto o di uniformare i vari ordinamenti giuridici (
73
), osservo che le situazioni summenzionate, che corrispondono a un approccio restrittivo, si distinguono dalle circostanze del procedimento principale. A tale proposito, è importante sottolineare che il diritto di essere informati dei propri diritti processuali e il diritto al silenzio sono diritti personali, i cui titolari sono liberi di esercitarli, e spetta solo agli imputati e ai loro difensori definire la strategia difensiva che può includere la mancata invocazione di una violazione di tali diritti per motivi specifici agli interessati (
74
). Tale situazione non può, di per sé, essere necessariamente equiparata a una «carenza manifesta» che richiede misure positive da parte del giudice competente (
75
). All’udienza di trattazione il giudice non deve sostituirsi alle parti nella scelta delle loro strategie difensive.
Conclusione intermedia
83.
Alla luce dell’insieme di considerazioni che precedono, si propone alla Corte di dichiarare che gli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13 e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta e alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, non ostano all’interpretazione di una disposizione nazionale che impedisce al giudice, nella fase di giudizio non preceduta da un’istruttoria preparatoria, di rilevare d’ufficio la violazione del diritto dell’imputato di essere informato del suo diritto al silenzio.
84.
L’esame dei diritti nazionali (
76
) non sembra portare a una diversa interpretazione. Lungi dal riflettere la classica summa divisio tra sistema accusatorio e inquisitorio che prevede, rispettivamente, un ruolo in linea di principio passivo o attivo del giudice, uno sguardo comparativo ai vari ordinamenti giuridici nazionali mette in evidenza la compenetrazione di questi due sistemi, nonché la diversità e la complessità dei procedimenti penali, basati su combinazioni di norme che rendono l’esercizio comparativo delicato e persino relativo. Pertanto, indipendentemente dal fatto che essi prevedano o meno meccanismi sanzionatori, talvolta automatici, nei confronti della violazione del diritto all’informazione, fondati su norme sull’ammissibilità delle prove o sulla nullità di atti processuali irregolari, gli ordinamenti nazionali possono definire con diversi gradi di rigore il ruolo assegnato all’imputato, e correlativamente al giudice, nell’attuazione di tali meccanismi.
85.
Resta il fatto che tutti gli ordinamenti giuridici nazionali presi in considerazione sanciscono il sistema della libertà della prova, rinviando a quella del giudice nella valutazione della stessa, e che, sebbene possano seguire percorsi procedurali diversi, detti ordinamenti giuridici condividono tutti la stessa preoccupazione o lo stesso obiettivo, ossia quello di impedire gli effetti di un atto processuale irregolare derivante da una violazione del diritto all’informazione e in particolare del diritto al silenzio. Come giustamente indicato nella «nota di ricerca» 22/006, in assenza dell’eliminazione formale di un elemento di prova da parte del giudice, un vizio di forma verificatosi nell’ambito dell’acquisizione di tale prova può sempre essere preso in considerazione nell’ambito della decisione di merito, per quanto riguarda il valore probatorio di tale elemento, il che è precisamente quanto abbiamo osservato ai precedenti paragrafi delle presenti conclusioni per l’ordinamento giuridico francese.
86.
Si pone quindi la questione se sia necessario, o addirittura opportuno, che la Corte adotti un’interpretazione che riconosca una facoltà, o addirittura imponga al giudice un obbligo di rilievo d’ufficio di cui è impossibile, allo stato attuale, prevedere tutte le conseguenze sulle articolate architetture delle procedure nazionali – che esprimono tutte la ricerca di un equilibrio, così difficile da raggiungere, tra la necessità di reprimere i reati e i diritti degli imputati a un processo equo (
77
) – e sulle organizzazioni giudiziarie nazionali (
78
). Inoltre, l’esercizio del rilievo d’ufficio da parte del giudice può ovviamente essere concepito solo nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, il che può comportare un allungamento del procedimento (
79
).
87.
Una tale conclusione non mi sembra necessaria per rafforzare la legittimità della fiducia reciproca alla base del riconoscimento reciproco. È pacifico che il diritto dell’Unione si è notevolmente sviluppato nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, al punto che oggi è ormai possibile parlare di un acquis o di un patrimonio comune significativo che ha permesso di allineare verso l’alto i sistemi giuridici nazionali in termini di tutela dei diritti processuali degli indagati o degli imputati, e di compiere progressi reali nell’integrazione di tali sistemi all’interno dell’Unione. In tale contesto è importante sottolineare – come ha fatto, da una parte, il governo francese – che il problema nel caso di specie non è trovare, nel contesto di una pseudo competizione interstatale, il sistema nazionale che fornisce la migliore tutela di tali diritti (
80
), e – come sostiene d’altra parte la dottrina – che non esiste un diritto soggettivo a beneficiare del sistema che meglio protegge i diritti individuali (
81
).
88.
Trattandosi di una questione che esprime le specificità dei sistemi giuridici nazionali che gli autori dei trattati si sono impegnati a preservare (
82
) e dell’interpretazione di una direttiva che riserva letteralmente agli indagati o agli imputati o ai loro avvocati il compito di far punire le violazioni dei diritti in essa contenuti, ritengo che la Corte debba dare prova di cautela e preoccuparsi dell’accettabilità della sua risposta per gli ordinamenti giuridici nazionali (
83
). Secondo il filosofo e scrittore illuminista francese Montesquieu, «talvolta è necessario cambiare certe leggi. Ma è un caso è raro, e quando capita, bisogna intervenire con mano tremante» (
84
). Nella fattispecie e applicata all’approccio giurisprudenziale, tale congettura dovrebbe portare, in ogni caso, a respingere la conclusione circa l’esistenza di un obbligo di rilievo d’ufficio, che appesantirebbe ulteriormente i compiti dei giudici nazionali, già alle prese con un’applicazione simultanea di norme interne, del diritto primario e derivato dell’Unione, compresa la Carta, e di norme convenzionali, compresa la CEDU, operando in circostanze istituzionali caratterizzate da forti disparità (
85
) e correndo il rischio di incorrere in responsabilità rispetto al loro dovere di legalità. Infatti, richiamando brevemente l’ineludibile componente umana del processo giurisdizionale, il giudice è fallibile come gli altri attori del procedimento penale, che non dovrebbero essere sollevati da responsabilità.
Conclusione
89.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue al tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Tribunale penale di Villefranche-sur-Saône, Francia):
Gli articoli 3 e 4, e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dei principi di equivalenza e di effettività
devono essere interpretati nel senso che:
non ostano all’interpretazione di una disposizione nazionale che impedisce al giudice, nella fase di giudizio non preceduta da un’istruttoria preparatoria, di rilevare d’ufficio la violazione del diritto dell’imputato di essere informato del suo diritto al silenzio, purché le norme processuali nazionali garantiscano, da un lato, il diritto di accesso degli indagati o degli imputati a un avvocato prima e durante la fase di giudizio e, dall’altro lato, la presa in considerazione dell’illegittimità degli atti processuali compiuti o degli elementi di prova ottenuti in violazione di tale diritto attraverso meccanismi di nullità o di inammissibilità di questi ultimi o in sede di valutazione del loro valore probatorio.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Dichiarazione n. 52 incorporata nel Trattato di Lisbona firmato da 16 dei 27 Stati membri.
(
3
) Weyembergh, A., «L’harmonisation des procédures pénales au sein de l’Union européenne» [«L’armonizzazione delle procedure penali all’interno dell’Unione europea»],
Archives de politique criminelle
[Archivi di politica criminale], n. 26, edizioni [OSCURATO:PERSONA], 2004 (https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2004-1-page-37.htm).
(
4
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (
GU 2012, L 142, pag. 1
).
(
5
) Cour de cassation (Corte di cassazione), 6 febbraio 2018, ricorso n. 17‑82826.
(
6
)
C‑312/93
,
EU:C:1995:437
.
(
7
) Direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (
GU 1993, L 95, pag. 29
).
(
8
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (
GU 2016, L 65, pag. 1
).
(
9
) L’espressione «annullamento del procedimento» può generare confusione, nel senso che, secondo una costante giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione), la portata di un annullamento, che rientra nella discrezionalità del giudice, è determinata dal criterio dell’atto quale necessario supporto. In altri termini, l’annullamento si estende solo a quegli atti di cui l’atto o il documento annullato costituisce il «supporto necessario» (v., in particolare, sentenza del 15 ottobre 2003, ricorso n. 03-82.683).
(
10
) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (
C‑467/18
,
EU:C:2019:765
, punti
51
e
52
).
(
11
) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (
C‑467/18
,
EU:C:2019:765
, punto
53
).
(
12
) V., per analogia, sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C‑659/18‑, EU:C:2020):201, punti da 24 a 26), in merito all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (
GU 2013, L 294, pag. 1
), che definisce l’ambito di applicazione di quest’ultima in termini quasi identici a quelli dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 [sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (
C‑467/18
,
EU:C:2019:765
, punto
38
)].
(
13
) Sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio) (
C‑564/19
,
EU:C:2021:949
, punto
121
).
(
14
) Corte EDU, 13 settembre 2016, Ibrahim e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 272).
(
15
) Sebbene non espressamente menzionati dall’articolo 6 della CEDU, il diritto al silenzio e il diritto di non contribuire alla propria incriminazione sono norme internazionali generalmente riconosciute, fondamentali per la nozione di «equo processo» sancita da tale articolo. Poiché la CEDU mira a garantire diritti non teorici e illusori, ma concreti ed effettivi, la Corte EDU ritiene pertanto che nel diritto di non testimoniare contro sé stessi, nel diritto al silenzio e nel diritto a un’assistenza legale sia insito che ogni «accusato», ai sensi del menzionato articolo 6, abbia il diritto di essere informato di tali diritti [Corte EDU, 13 settembre 2016, Ibrahim e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, §§ 266 e 272)].
(
16
) Corte EDU, 13 settembre 2016, Ibrahim e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 266).
(
17
) Ricordo che, nel quadro della procedura di cooperazione prevista dall’articolo 267 TFUE, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione di una disposizione specifica del diritto dell’Unione, una siffatta circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi di tale diritto che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto, o meno, riferimento nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, spetta alla Corte ricavare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di detto diritto che richiedono un’interpretazione in considerazione dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale [sentenza del 1o agosto 2022, TL (Assenza di un interprete e di una traduzione) (
C‑242/22 PPU
,
EU:C:2022:611
, punto
37
)].
(
18
) V., in tal senso, la sentenza del 1o agosto 2022, TL (Assenza di un interprete e di una traduzione) (
C‑242/22‑PPU
,
EU:C:2022:611
, punto
42
).
(
19
) Sentenza del 13 settembre 2018, UBS Europe e a. (
C‑358/16
‑,
EU:C:2018:715
, punto
50
).
(
20
) Sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio) (
C‑564/19
,
EU:C:2021:949
, punto
101
).
(
21
) Tale precisazione mi sembra necessaria per qualificare il procedimento principale, che è disciplinato dall’articolo 385, primo comma, del CPP.
(
22
) È interessante notare che, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, il legislatore può anche adottare norme minime sull’ammissibilità delle prove tra gli Stati membri [lettera a)], sui diritti delle vittime della criminalità [lettera c)] e su elementi specifici del procedimento penale diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c) di tale disposizione, a condizione che tali elementi siano stati individuati in via preliminare da una decisione deliberata all’unanimità dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento. Vale la pena sottolineare le condizioni per l’adozione di tale terzo tipo di norme. Lo stesso vale per il paragrafo 3 di detto articolo 82, relativo alla possibilità per un membro del Consiglio di opporsi a un progetto di direttiva che, a suo parere, incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale.
(
23
) V., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, Moro (
C‑646/17
,
EU:C:2019:489
, punti
36
e
54
) e, per analogia, sentenza del 19 settembre 2018, Milev (
C‑310/18 PPU
,
EU:C:2018:732
, punto
47
).
(
24
) Sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (
C‑314/18
,
EU:C:2020:191
, punti
35
e
36
).
(
25
) Parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014 (
EU:C:2014:2454
, punti
191
e
192
).
(
26
) Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (
GU 2002, L 190, pag. 1
), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (
GU 2009, L 81, pag. 24
), in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584». Nella sentenza del 25 luglio 2018, Ministro della giustizia e dell’uguaglianza (Carenze del sistema giudiziario) (
C‑216/18 PPU
,
EU:C:2018:586
), la Corte ha riconosciuto il potere dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di porre fine alla procedura di consegna nel contesto di una pretesa violazione del diritto fondamentale dell’interessato a un equo processo sulla base di un controllo in due fasi, vale a dire la constatazione, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati riguardanti il funzionamento del sistema giudiziario nello Stato membro emittente, dell’esistenza di carenze sistemiche o almeno generalizzate che comportino un rischio reale di violazione del contenuto essenziale di tale diritto e, in caso positivo, la verifica in concreto dell’esistenza di seri e comprovati motivi per ritenere che l’interessato corra tale rischio se consegnato a tale Stato. La natura molto rigorosa di tale controllo dimostra l’importanza e la forza del principio del riconoscimento reciproco, che mira a garantire che le decisioni di condanna siano eseguite così come sono state pronunciate.
(
27
) Decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (
GU 2008, L 327, pag. 27
). Il motivo di mancata esecuzione del mandato d’arresto europeo nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (
C‑216/18 PPU
,
EU:C:2018:586
) costituirebbe, mutatis mutandis, un motivo di mancato trasferimento ai sensi della decisione quadro 2008/909.
(
28
) Decisione quadro del Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (
GU 2008, L 220, pag. 32
). V. sentenza del 5 luglio 2018, Lada (
C‑390/16
,
EU:C:2018:532
, punti
37
e
38
).
(
29
) L’applicazione di questi due principi è menzionata al punto 19 della decisione di rinvio.
(
30
) V., per analogia, sentenza del 1o agosto 2022, TL (Assenza di un’interprete e di una traduzione) (
C‑242/22 PPU
,
EU:C:2022:611
, punto
78
).
(
31
) V. il punto 8 della decisione di rinvio.
(
32
) V., in tal senso, sentenze del 18 marzo 2010, Alassini e a. (
da C‑317/08 a C‑320/08
,
EU:C:2010:146
, punto
49
); del 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04 (
C‑93/12
,
EU:C:2013:432
, punti
35
e
36
) e del 1o agosto 2022, TL (Mancanza di un interprete e di una traduzione) (
C‑242/22 PPU
,
EU:C:2022:611
, punto
75
).
(
33
) V., in tal senso, sentenza del 1o agosto 2022, TL (Assenza di un interprete e di una traduzione) (
C‑242/22 PPU
,
EU:C:2022:611
, punto
76
). È importante sottolineare che le norme nazionali di ordine pubblico relative all’organizzazione, alla composizione e alla competenza dei giudici, la cui inosservanza deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, non hanno chiaramente un oggetto simile a quello delle disposizioni del diritto dell’Unione in questione [v. sentenze del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (
da C‑222/05 a C‑225/06
,
EU:C:2007:318
, punti
29
e
30
) e del 17 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑161/15
,
EU:C:2016:175
)].
(
34
) Sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia (
C‑497/20
,
EU:C:2021:1037
, punto
62
).
(
35
) Sentenze del 14 dicembre 1995, Peterbroeck (
C‑312/93
,
EU:C:1995:437
, punto
14
); del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (
da C‑222/05 a C‑225/05
,
EU:C:2007:318
, punto
33
), e dell’11 settembre 2019, Călin (
C‑676/17
,
EU:C:2019:700
, punto
42
).
(
36
) Sentenza del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) (
C‑278/20
,
EU:C:2022:503
, punti
59
e
60
).
(
37
) V., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2002, Cofidis (
C‑473/00
,
EU:C:2002:705
, paragrafo
37
).
(
38
) Ai sensi dell’articolo 31 del CPP, il pubblico ministero esercita l’azione pubblica e richiede l’applicazione della legge, nel rispetto del principio di imparzialità al quale è tenuto. Nel suo ruolo di direzione della polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 39‑3 del CPP, egli è responsabile del controllo di legittimità degli strumenti messi in atto dagli inquirenti e garantisce che le indagini siano finalizzate all’accertamento della verità e siano condotte tenendo conto degli elementi a carico e a discarico, nel rispetto dei diritti della vittima, del denunciante e dell’indagato.
(
39
) Corte EDU, 29 marzo 2010, Medvedyev e a. c. Francia, CE:ECHR:2010:0329JUD000339403, e 23 novembre 2010, Moulin c. Francia (CE:ECHR:2010:1123JUD003710406).
(
40
) Sentenze della Cour de cassation (Corte di cassazione) del 15 dicembre 2010 (ricorso n. 10‑83.674) e del 18 gennaio 2011 (ricorso n. 10‑84.980).
(
41
) Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale), 30 luglio 2010, QPC n. 2010‑14/22.
(
42
) Sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours) (
C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU
,
EU:C:2019:1077
, punti da
52
a
58
).
(
43
) Nella sentenza del 26 giugno 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. (
C‑305/05
,
EU:C:2007:383
, punto
31
), la Corte ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la nozione di «equo processo» di cui all’articolo 6 della CEDU è costituita da diversi elementi, i quali comprendono, specificamente, i diritti della difesa, il principio di uguaglianza delle armi, il diritto di accesso alla giustizia, nonché il diritto di accesso a un avvocato tanto in materia civile quanto in materia penale.
(
44
) V. articoli 63‑4‑3 e 64‑4‑3 del CPP.
(
45
) Va notato che, nel caso di esercizio di azioni penali con citazione ai sensi dell’articolo 390‑1 del CPP, come nel caso dei due imputati in questione, l’articolo 388‑4 del CPP stabilisce che gli avvocati delle parti possono consultare il fascicolo del procedimento presso la cancelleria del tribunale giudiziario non appena viene emessa la citazione o al più tardi due mesi dopo la notifica della citazione e che, su loro richiesta, le parti o il loro avvocato possono farsi consegnare una copia della documentazione del fascicolo.
(
46
) V. Murbach-Vibert, M., e Payen, H., «Relevé d’office des nullités et office du juge pénal» [«Il rilievo d’ufficio della nullità e il ruolo del giudice penale»], AJ Pénal, Lyon, 2018, pag. 403. I verbali, relativi a un atto come un’udienza o la perquisizione di un veicolo, valgono in linea di principio come semplici informazioni e costituiscono quindi una prova tra gli altri elementi del fascicolo, senza un valore maggiore. Essi sono dunque soggetti alla discrezionalità del giudice e le parti possono contestarli liberamente durante un contraddittorio dinanzi all’organo giudicante.
(
47
) Come si vedrà in seguito con l’analisi comparata delle legislazioni degli Stati membri, tale disposizione del diritto francese rientra tra i meccanismi noti a tali diversi Stati che consentono di prendere in considerazione l’illegittimità degli atti processuali compiuti o degli elementi di prova ottenuti in violazione dei diritti processuali degli indagati o degli imputati attraverso meccanismi di nullità o di inammissibilità e/o in sede di valutazione del valore probatorio di tali atti o elementi.
(
48
) V., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2021, Randstad Italia (
C‑497/20
,
EU:C:2021:1037
, punto
57
) e del 7 luglio 2022, F. Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑261/21
,
EU:C:2022:534
, punto
57
).
(
49
) V., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (
da C‑222/05 a C‑225/05
,
EU:C:2007:318
, punto
41
) e del 26 aprile 2017, Farkas (
C‑564/15
,
EU:C:2017:302
, punti
32
e
33
). Nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
C‑161/15
,
EU:C:2016:3
, paragrafo
42
), relativa a un ricorso contro una decisione di divieto di soggiorno giunto in Cassazione, l’avvocato generale Mengozzi aveva ritenuto che il giudice del rinvio non interpellasse la Corte in merito al principio di effettività per i seguenti motivi: «la circostanza che il giudice amministrativo di ultimo grado non possa esaminare d’ufficio o debba dichiarare irricevibile un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito sollevato per la prima volta al suo cospetto non significa affatto che le norme processuali nazionali rendano impossibile o eccessivamente difficile contestare la violazione di un tale diritto dinanzi ai giudici nazionali. Alla luce del principio di effettività, ciò che rileva, secondo la giurisprudenza della Corte, è che alle parti sia stata data la possibilità effettiva di sollevare un motivo fondato sul diritto dell’Unione dinanzi al giudice nazionale (…). In altri termini, tale principio non esige che il giudice nazionale ovvi alla carenza o all’omissione delle parti se queste ultime hanno avuto la possibilità effettiva, ai sensi delle norme processuali nazionali, di sollevare un motivo attinente alla violazione del diritto dell’Unione. Poiché ciò avviene pacificamente nella specie, considerato che il ricorrente nel procedimento principale è stato inoltre rappresentato da un avvocato sin dalla proposizione del ricorso in primo grado, l’applicazione del principio di effettività non impone al giudice del rinvio di esaminare d’ufficio un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito, indipendentemente dall’importanza di tale diritto per l’ordinamento giuridico dell’Unione». Rilevo che, nella sentenza del 17 marzo 2016 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
C‑161/15
,
EU:C:2016:175
, paragrafo
28
), la Corte ha espressamente seguito tali conclusioni, affermando che «nel procedimento principale si pone la questione collegata al rispetto non già del principio di effettività, bensì esclusivamente del principio di equivalenza».
(
50
) Sentenza del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (
da C‑222/05 a C‑225/05
,
EU:C:2007:318
, punti
39
e
40
).
(
51
) La base giuridica di tale direttiva è l’ex articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea che prevede l’adozione di misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
(
52
) Cour de cassation, «Contentieux des clauses abusives: illustration d’un dialogue des juges» [«Il contenzioso sulle clausole abusive: illustrazione di un dialogo tra giudici»],
Recueil annuel des études
[Raccolta annuale di studi della Corte di Cassazione], [OSCURATO:PERSONA] française, 2022.
(
53
) Sentenze dell’11 marzo 2020, Lintner (
C‑511/17
,
EU:C:2020:188
, punto
23
) e del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. (
C‑693/19 e C‑831/19
,
EU:C:2022:395
, punti
51
e
52
). La Corte ha dichiarato che, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che la direttiva 93/13 garantisce ai consumatori, l’articolo 6 di detta direttiva deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico, così consentendo al giudice nazionale di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale [sentenza del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA] (
C‑488/11
,
UE:C:2013:341
, punti da
44
a
46
)].
(
54
) V., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. (
C‑693/19 e C‑831/19
,
EU:C:2022:395
, punti da
53
a
55
e
58
).
(
55
) Sentenza del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑40/08
,
EU:C:2009:615
, punto
41
); del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. (
C‑693/19 e C‑831/19
,
EU:C:2022:395
, punto
60
), e del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Compensazione d’ufficio in caso di clausola abusiva) (
C‑170/21
,
EU:C:2022:518
, punto
48
).
(
56
) Dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che i poteri conferiti al giudice nazionale sono stati ritenuti necessari per garantire al consumatore una tutela effettiva, tenuto conto in particolare del rischio non trascurabile che questi ignori i suoi diritti o incontri difficoltà nell’esercitarli. La Corte ha ritenuto che, in controversie di valore spesso limitato, gli onorari dei legali possono essere superiori agli interessi in gioco, il che, unitamente all’impossibilità di richiedere il gratuito patrocinio, può dissuadere il consumatore dall’opporsi all’applicazione di una clausola abusiva.
(
57
) Sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procureurs de Lyon et de Tours) (
C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU
,
EU:C:2019:1077
, punto
43
).
(
58
) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (
GU 2010, L 280, pag. 1
); direttiva 2013/48; direttiva 2016/343 e la direttiva (UE)2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (
GU 2016, L 297, pag. 1
).
(
59
) Rilevo che la Corte EDU ritiene che sia nella fase delle indagini che un imputato si trova spesso in una situazione di particolare vulnerabilità e che, nella maggior parte dei casi, tale vulnerabilità può essere adeguatamente compensata solo dall’assistenza di un avvocato [Corte EDU, 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:EHCR:2008:1127JUD003639102, §§ 52 e 54), e Corte EDU, 13 settembre 2016, Ibrahim e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:EHRC:2016:0913JUD005054108, § 253)], ricordando che l’accesso a quest’ultimo è garantito dalla direttiva 2013/48 e dal diritto nazionale.
(
60
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (
GU 2002, L 201, pag. 37
), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (
GU 2009, L 337, pag. 11
) (in prosieguo: la «direttiva 2002/58»).
(
61
) Sentenze del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a. (
C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18
,
EU:C:2020:791
, punti da
226
a
228
), e del 2 marzo 2021, Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche) (
C‑746/18
,
EU:C:2021:152
, punto
44
).
(
62
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
GU 2008, L 348, pag. 98
).
(
63
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (
GU 2013, L 180, pag. 96
).
(
64
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (
GU 2013, L 180, pag. 31
).
(
65
) Sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e X (Esame d’ufficio del trattenimento) (
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punto
94
).
(
66
) Sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e X (Esame d’ufficio del trattenimento) (
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punti
83
e
85
).
(
67
) Sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e X (Esame d’ufficio del trattenimento) (
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punti
74
,
86
e
94
).
(
68
) La Corte EDU sottolinea che, nella fase delle indagini del procedimento penale, una censura di violazione dei diritti espressamente o implicitamente sanciti dall’articolo 6 della CEDU si concretizza di solito nella fase del giudizio, con la discussione sull’ammissione delle prove raccolte, e che, pur non dovendo pronunciarsi, in linea di principio, sull’ammissibilità di alcuni tipi di prove, essa deve esaminare se il procedimento, compreso il modo in cui le prove sono state raccolte, sia stato equo nel suo complesso. A tal fine, la Corte EDU tiene conto di diversi fattori, tra cui la normativa che disciplina il procedimento anteriore alla fase del giudizio e l’ammissibilità delle prove durante tale fase, nonché il rispetto o meno di tale normativa, la possibilità o meno per il ricorrente di contestare l’autenticità delle prove raccolte e di opporsi alla loro produzione, l’uso che è stato fatto delle prove, e in particolare se esse siano parte integrante o significativa dei documenti su cui si è basata la condanna, nonché il peso degli altri elementi del fascicolo e l’esistenza nel diritto interno e nella prassi nazionale di altre garanzie [Corte EDU, 13 settembre 2016, Ibrahim e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, §§ 254 e 274)].
(
69
) Corte EDU, 13 settembre 2016, Ibrahim e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, §§ 250, 251 e 273).
(
70
) Corte EDU, 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria (CE:ECHR:1989:1219JUD000978382, § 65), Corte EDU, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Svizzera, CE:ECHR:1993:1124JUD001397288, § 41), e Corte EDU, 26 luglio 2011, Huseyn e a. c. Azerbaigian (CE:ECHR:2011:0726JUD003548505, § 180).
(
71
) Corte EDU, 13 maggio 1980, Artico c. Italia, CE:ECHR:1980:0513JUD000669474, §§ 33 e 36.
(
72
) Corte EDU, 10 ottobre 2002, Czekalla c. Portogallo (CE:ECHR:2002:1010JUD003883097, §§ 65, 66, 68 e 71). In una sentenza del 20 gennaio 2009, Güveç c. Turchia (CE:ECHR:2009:0120JUD007033701, § 131), la Corte EDU ha eccezionalmente applicato la sua giurisprudenza sull’effettività dell’assistenza legale in un caso in cui questa era stata fornita da un avvocato di fiducia, ma in circostanze singolarmente diverse dal caso in esame. Tenuto conto della giovane età del ricorrente (15 anni), della gravità dei reati di cui era stato accusato (in particolare, attività dirette alla secessione dal territorio nazionale, allora punibili con la pena capitale), delle accuse apparentemente contraddittorie formulate nei suoi confronti dalla polizia e da un testimone dell’accusa, dell’evidente inadeguatezza della rappresentanza del suo avvocato (che non si era presentato a diverse udienze) e delle numerose assenze del ricorrente alle udienze, ha concluso che l’organo giudicante avrebbe dovuto reagire tempestivamente per garantire al ricorrente un’effettiva rappresentanza legale.
(
73
) Corte EDU, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 148).
(
74
) Al riguardo si può citare un atto processuale irregolare che, tuttavia, suggerisce l’innocenza dell’imputato, o che comunque non è sufficiente a stabilirla alla luce degli altri elementi di prova validi contenuti nel fascicolo, o la situazione di un imputato che ha già risarcito la vittima prima dell’udienza e che in tale sede vuole ammettere la propria responsabilità penale.
(
75
) A tale conclusione si deve giungere a prescindere dallo status, non specificato nella decisione di rinvio, degli avvocati dei due imputati quali avvocati nominati nell’ambito del gratuito patrocinio o retribuiti da detti imputati. Durante l’udienza, i convenuti del procedimento principale hanno fatto più volte riferimento alla sentenza della Corte EDU del 7 ottobre 2008, Bogumil c. Portogallo (CE:CEDU:2008:1007JUD003522803, §§ da 46 a 50) riguardante una persona assistita da un praticante avvocato e poi da un avvocato d’ufficio che è intervenuto nel procedimento solo per chiedere di essere sollevato dall’incarico e che è stato quindi sostituito da un nuovo avvocato d’ufficio nominato il giorno stesso dell’udienza, che ha potuto studiare il caso per poco più di cinque ore, un tempo ritenuto troppo breve per un caso grave che poteva concludersi con una pesante condanna. In tali circostanze, estranee al caso in esame, la Corte EDU ha ritenuto che il giudice nazionale avrebbe potuto rinviare il dibattimento di propria iniziativa.
(
76
) V. la nota di ricerca 22/006 sul ruolo del giudice penale in caso di violazione del diritto dell’imputato ad essere informato dei suoi diritti processuali, redatta nel contesto della presente causa, su richiesta della Corte, dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Corte. Si rimanda all’unica parte di detta nota relativa alla fase di giudizio non preceduta da un’istruttoria preparatoria che corrisponde al procedimento principale. A prescindere dal fatto che tale documento considera le leggi di soli 19 Stati membri, il suo contenuto riflette l’oggettiva difficoltà di comprensione degli ordinamenti giuridici nazionali, per quanto riguarda l’articolazione delle norme procedurali e l’organizzazione giudiziaria, le disposizioni legislative e le relative giurisprudenze nazionali, talvolta contraddittorie, nonché i commenti dottrinali.
(
77
) Condivido pienamente, al riguardo, l’osservazione della Corte EDU secondo cui un procedimento penale comporta generalmente una complessa interazione di diversi aspetti di procedura penale [Corte EDU, 13 settembre 2016, Ibrahim e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 274)].
(
78
) Mi riferisco alle preoccupazioni del governo irlandese circa l’impatto del rilievo d’ufficio su un sistema penale in cui la stragrande maggioranza dei casi è trattata nell’ambito di procedimenti semplificai fondati sull’ammissione di responsabilità che hanno portato a un’organizzazione con un numero di giudici inferiore rispetto a quello degli avvocati.
(
79
) Al di là del necessario interrogatorio da parte dell’autorità preposta all’esercizio dell’azione penale, si dovrebbe procedere all’interrogatorio delle vittime di reati, la cui partecipazione al procedimento penale e, in particolare, il loro diritto di essere sentite durante il procedimento, nonché di fornire elementi di prova, dovrebbero essere garantiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI [del Consiglio] (
GU 2012, L 315, pag. 57
). Si può quindi immaginare la situazione di una vittima, eventualmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui il reato è stato commesso e perseguito, che non compare e che ha chiesto per iscritto un risarcimento al presunto autore del reato. Il rispetto del contraddittorio dovrebbe portare a un rinvio del processo e alla successiva discussione sulla sorte dell’imputato, al fine di garantire la sua presenza alla data del rinvio e a una sua eventuale detenzione in attesa del processo, anche se egli potrebbe ancora poter beneficiare, in considerazione dei suoi precedenti giudiziari, di una sospensione della pena detentiva.
(
80
) Si pone la questione se si debba ritenere che il divieto del rilievo d’ufficio renda il diritto francese meno tutelante rispetto a un altro ordinamento giuridico che lo prevede senza tuttavia prevedere la norma, sancita dal diritto citato, ai sensi della quale gli imputati o il loro avvocato devono avere l’ultima parola nel processo penale.
(
81
) Weyembergh, A., «L’harmonisation des procédures pénales au sein de l’Union européenne» [«L’armonizzazione delle procedure penali all’interno dell’Unione europea»],
Archives de politique criminelle
, n. 26, [OSCURATO:PERSONA], pag. 60 (https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2004-1-page-37.htm). Rilevo che nella sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punti da
55
a
64
), la Corte ha ritenuto, in considerazione dei principi di fiducia reciproca e di riconoscimento reciproco, che la consegna automatica di una persona condannata in contumacia oggetto di un mandato d’arresto europeo è richiesta anche se lo Stato membro di esecuzione sviluppa nel proprio ordinamento costituzionale una concezione più rigorosa del diritto a un processo equo.
(
82
) La risposta che la Corte è chiamata a dare deve anche incorporare l’articolo 51, paragrafo 2, della Carta, secondo cui la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, «né introduce competenze nuove o compiti nuovi (…) per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati». L’interpretazione delle disposizioni rilevanti della direttiva 2012/13, alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, non può pertanto comportare un’eccessiva ingerenza nei diritti processuali nazionali.
(
83
) Rilevo che, da parte sua, pur essendo stata invitata a farlo in diverse occasioni nelle conclusioni degli avvocati generali, la Corte non ha, a quanto mi risulta, qualificato il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa come una questione di ordine pubblico e, di conseguenza, come un motivo che può o deve essere rilevato d’ufficio dal giudice dell’Unione. Inoltre, nella sentenza del 17 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑161/15
,
EU:C:2016:175
), la Corte non ha dedotto dalla natura fondamentale del principio generale del rispetto dei diritti della difesa nell’ambito del diritto europeo il fatto che esso debba essere trattato alla stregua delle norme nazionali di ordine pubblico, che in linea di principio impongono al giudice il rilievo d’ufficio in caso di loro violazione e che hanno un’importanza equivalente nel diritto nazionale.
(
84
) Lettere persiane, lettera 79.
(
85
) V. la relazione 2022 della Commissione europea per l’efficacia della giustizia (https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej-work/evaluation-of-judicial-systems).