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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2024

Cassazione n. 37810/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0333SN6 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdak-e-awise-a4e-pa-Pti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9L1 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova in data 13/03/2024.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen.

Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 13 marzo 2024, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi. -1-,,, a -120 Le motivazioni sono state depositate nei termini di quindici giorni, in data 26 arte 2024, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett. b) cod.proc.pen., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., scadeva al 27 aprile 2024 (essendo l'imputato libero presente).

Il ricorso per cassazione, depositato via pec in data 27 maggio 2024, come attestato dalla Corte d'appello, è dunque tardivo.

Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 4 ottobre 2024 Il consigl c e stensore f [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0333SN6 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdak-e-awise-a4e-pa-Pti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9L1 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova in data 13/03/2024. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 13 marzo 2024, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi. -1-,,, a -120 Le motivazioni sono state depositate nei termini di quindici giorni, in data 26 arte 2024, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett. b) cod.proc.pen., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., scadeva al 27 aprile 2024 (essendo l'imputato libero presente). Il ricorso per cassazione, depositato via pec in data 27 maggio 2024, come attestato dalla Corte d'appello, è dunque tardivo. Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 ottobre 2024 Il consigl c e stensore f [OSCURATO:PERSONA]