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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 39293/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza del reato di cui all'art. artt. 337 cod. pen., per essersi limitato l'imputato a porre in essere una resistenza cosiddetta passiva, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, che evidenziano che l'imputato, dapprima si è opposto attivamente al pubblico ufficiale non fermandosi all'alt e costringendo quest'ultimo all'inseguimento, e successivamente ha ripetutamente strattonato la persona offesa (si veda pagg. 2 e 3).

Le circostanze attenuanti generiche, infine, sono state, puntualmente, escluse per le modalità particolarmente aggressive della condotta, finalizzata, peraltro, a fare in modo che il pubblico ufficiale non si accorgesse che l'imputato era privo di copertura assicurativa.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] tre e estensore r----:\ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza del reato di cui all'art. artt. 337 cod. pen., per essersi limitato l'imputato a porre in essere una resistenza cosiddetta passiva, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, che evidenziano che l'imputato, dapprima si è opposto attivamente al pubblico ufficiale non fermandosi all'alt e costringendo quest'ultimo all'inseguimento, e successivamente ha ripetutamente strattonato la persona offesa (si veda pagg. 2 e 3). Le circostanze attenuanti generiche, infine, sono state, puntualmente, escluse per le modalità particolarmente aggressive della condotta, finalizzata, peraltro, a fare in modo che il pubblico ufficiale non si accorgesse che l'imputato era privo di copertura assicurativa. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] tre e estensore r----:\ [OSCURATO:PERSONA]