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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24738/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso riportandosi alle conclusioni che deposita; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21/12/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che erroneamente non era stata accolta dalla Corte di appello l'eccezione di nullità relativa al fatto che il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza del 30 gennaio 2018, visto che non erano stati acquisiti i verbali di udienza del procedimento pendente avanti il Tribunale di Caltanissetta e che non era stato considerato che se l'istanza fosse stata sottoposta all'attenzione dell'Autorità giudiziaria nel giorno successivo a quelloll deposito, e non nel giornio dell'udienza, vi sarebbe stao tutto il tempo di predisporre un eventuale rinvio 1.2 Il difensore eccepisce il travisamento della prova per erroneo accertamento dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, erroneo accertamento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen., fondato su una motivazione insufficiente; la mancata considerazione che la fattispecie aveva natura civilistica; la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. con riferimento alla motivazione meramente apparente relativa al rigetto delle richieste di riapertura dell'istruttoria dibattimentale a mezzo della acquisizione documentale della fattura n.297 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del cliente "[OSCURATO:SOCIETA].", oltre che della visura storica della "[OSCURATO:SOCIETA].", l'esame di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della suddetta società, o, in subordine, l'esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante della Intermotion s.r.I., risultato assente per omessa notifica all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], previa declaratoria di nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze con la quale era stata revocata l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale precedentemente ammessa. 1.3 II difensore osserva che il danno di rilevante gravità era stato considerato prima per applicare una pena oltre il limite edittale e poi calcolando l'aumento per l'aggravante; inoltre, anche la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era censurabile, attesa la sua illogicità. , [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione. 1.1 Partendo dalle eccezioni procedurali, relativamente al primo motivo di ricorso, come precisato da Sez.2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 27/01/2021, Rv. 280520, deve essere data continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'impedimento del difensore, se legittimo e motivato in coerenza con le indicazioni offerte dalla Cassazione, costituisce causa di rinvio dell'udienza ove tempestivamente comunicato con qualunque mezzo, ivi inclusa la posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279664).

Con specifico riguardo alle istanze di rinvio per legittimo impedimento la idoneità di strumenti di comunicazione "atipici", quelli cioè che non sono riconducibili al "deposito in cancelleria" previsto in via generale dall'art. 121 cod. proc. peri./ ha trovato diverse conferme nella giurisprudenza: sono state infatti ritenute ricevibili le istanze trasmesse a mezzo telefax e posta elettronica ordinaria, con la precisazione che tali modalità di trasmissione "atipiche" comportano l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame dell'istanza, di accertarsi dell'arrivo della comunicazione in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice (Sez. 2, n. 24515 del 22/05/2015, Mennella e altro, Rv. 264361) Relativamente poi alla ricevibilità dell'istanza di rinvio trasmessa a mezzo "posta elettronica certificata", si è specificamente affermato che "l'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di "mail" che attesti la ricezione da parte di detto personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria" (Sez.2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964); pertanto, le istanze trasmesse con la posta elettronica certificata non sono "irricevibili", ma possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione (vedi Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019 - dep. 24/01/2020, DI [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2781270).Ciò premesso, il ricorrente non può quindi dolersi del fatto che l'istanza di rinvio non sia stata presentata tempestivamente al giudice, essendo suo onere accertarsi di ciò; inoltre, si deve rilevare come non possa ritenersi tempestiva una istanza formulata solo in data 26 gennaio 2018, quando il difensore era a conoscenza dell'impedimento già dal 16 gennaio; l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza.

Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento. 1.2 Relativamente alle censure di cui al secondo motivo di ricorso, viene proposta una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame, i giudici di merito hanno evidenziato diversi elementi di prova a carico dell'imputato, quali l'avere affermato di avere la disponibilità di un autosalone (mentre gli era stato consentito solo di collocare alcune macchine in un magazzino), il non avere mai avuto a disposizione l'autovettura promessa in vendita, l'avere dichiarato di aver disposto la restituzione di quanto incassato mediante due bonifici, in realtà mai effettuati. 1.3 Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen., la stessa è stata ritenuta sussistente vista l'elevatezza della somma pagata dalla persona offesa (€ 40.000,00); non si sono ravvisati motivi per la concessione delle attenuanti generiche, alla luce del complessivo comportamento tenuto dall'imputato (si veda la motivazione del giudice di primo grado, a fronte della quale il ricorrente non indica per quali ragioni sarebbe meritevole del beneficio).

Non essendo il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, deve rilevarsi che il reato, alla data odierna, è estinto per prescrizione; pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conferma delle 7' statuizioni civili, alla luce di quanto sopra osservato; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli affetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante Ferrara V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso riportandosi alle conclusioni che deposita; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21/12/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che erroneamente non era stata accolta dalla Corte di appello l'eccezione di nullità relativa al fatto che il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza del 30 gennaio 2018, visto che non erano stati acquisiti i verbali di udienza del procedimento pendente avanti il Tribunale di Caltanissetta e che non era stato considerato che se l'istanza fosse stata sottoposta all'attenzione dell'Autorità giudiziaria nel giorno successivo a quelloll deposito, e non nel giornio dell'udienza, vi sarebbe stao tutto il tempo di predisporre un eventuale rinvio 1.2 Il difensore eccepisce il travisamento della prova per erroneo accertamento dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, erroneo accertamento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen., fondato su una motivazione insufficiente; la mancata considerazione che la fattispecie aveva natura civilistica; la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. con riferimento alla motivazione meramente apparente relativa al rigetto delle richieste di riapertura dell'istruttoria dibattimentale a mezzo della acquisizione documentale della fattura n.297 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del cliente "[OSCURATO:SOCIETA].", oltre che della visura storica della "[OSCURATO:SOCIETA].", l'esame di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della suddetta società, o, in subordine, l'esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante della Intermotion s.r.I., risultato assente per omessa notifica all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], previa declaratoria di nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze con la quale era stata revocata l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale precedentemente ammessa. 1.3 II difensore osserva che il danno di rilevante gravità era stato considerato prima per applicare una pena oltre il limite edittale e poi calcolando l'aumento per l'aggravante; inoltre, anche la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era censurabile, attesa la sua illogicità. , [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione. 1.1 Partendo dalle eccezioni procedurali, relativamente al primo motivo di ricorso, come precisato da Sez.2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 27/01/2021, Rv. 280520, deve essere data continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'impedimento del difensore, se legittimo e motivato in coerenza con le indicazioni offerte dalla Cassazione, costituisce causa di rinvio dell'udienza ove tempestivamente comunicato con qualunque mezzo, ivi inclusa la posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279664). Con specifico riguardo alle istanze di rinvio per legittimo impedimento la idoneità di strumenti di comunicazione "atipici", quelli cioè che non sono riconducibili al "deposito in cancelleria" previsto in via generale dall'art. 121 cod. proc. peri./ ha trovato diverse conferme nella giurisprudenza: sono state infatti ritenute ricevibili le istanze trasmesse a mezzo telefax e posta elettronica ordinaria, con la precisazione che tali modalità di trasmissione "atipiche" comportano l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame dell'istanza, di accertarsi dell'arrivo della comunicazione in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice (Sez. 2, n. 24515 del 22/05/2015, Mennella e altro, Rv. 264361) Relativamente poi alla ricevibilità dell'istanza di rinvio trasmessa a mezzo "posta elettronica certificata", si è specificamente affermato che "l'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di "mail" che attesti la ricezione da parte di detto personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria" (Sez.2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964); pertanto, le istanze trasmesse con la posta elettronica certificata non sono "irricevibili", ma possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione (vedi Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019 - dep. 24/01/2020, DI [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2781270).Ciò premesso, il ricorrente non può quindi dolersi del fatto che l'istanza di rinvio non sia stata presentata tempestivamente al giudice, essendo suo onere accertarsi di ciò; inoltre, si deve rilevare come non possa ritenersi tempestiva una istanza formulata solo in data 26 gennaio 2018, quando il difensore era a conoscenza dell'impedimento già dal 16 gennaio; l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento. 1.2 Relativamente alle censure di cui al secondo motivo di ricorso, viene proposta una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame, i giudici di merito hanno evidenziato diversi elementi di prova a carico dell'imputato, quali l'avere affermato di avere la disponibilità di un autosalone (mentre gli era stato consentito solo di collocare alcune macchine in un magazzino), il non avere mai avuto a disposizione l'autovettura promessa in vendita, l'avere dichiarato di aver disposto la restituzione di quanto incassato mediante due bonifici, in realtà mai effettuati. 1.3 Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen., la stessa è stata ritenuta sussistente vista l'elevatezza della somma pagata dalla persona offesa (€ 40.000,00); non si sono ravvisati motivi per la concessione delle attenuanti generiche, alla luce del complessivo comportamento tenuto dall'imputato (si veda la motivazione del giudice di primo grado, a fronte della quale il ricorrente non indica per quali ragioni sarebbe meritevole del beneficio). Non essendo il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, deve rilevarsi che il reato, alla data odierna, è estinto per prescrizione; pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conferma delle 7' statuizioni civili, alla luce di quanto sopra osservato; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli affetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante Ferrara V
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