CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 10363/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la motivazione posta a base della conferma della responsabilità per il reato dì cui all'art. 640 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di appello, tendono ad ottenere una inammissibile rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non si confrontano con gli argomenti offerti dalla Corte di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità (sul punto, si veda il terzultimo foglio della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); contrariamente a quanto dedotto, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di fondare la responsabilità per la truffa online sulla intestazione della carta su cui è avvenuto il pagamento anche tenuto conto che l'estraneità del titolare della carta alla azione fraudolenta non era emersa dalle prove raccolte; considerato che il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la mancata concessione dell'art. 131-bis cod. pen., l'erronea applicazione della recidiva e l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il sesto motivo di ricorso che contesta il bilanciamento tra circostanze eterogenee è manifestamente infondato in quanto censura la legittima valutazione discrezionale del giudìce che definisce il trattamento sanzionatorio, che sfugge al sindacato di legittimità qualora - come nel caso in esame - non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; si ritiene, dunque, che la scelta di operare un bilanciamento in equivalenza non si presta ad alcuna censura in questa sede le conclusioni del giudice del merito siano, pertanto, incensurabili (si veda il penultimo foglio della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere este