CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentato e difeso dall'avvocatoRoberto [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 235/2024 depo-sitata il 12/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12553/2024Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 21473/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 235/2024, pubblicata in data 12 marzo 2024,la Corte d'appello di Torino, nella regolare costituzione dell'appellataSHOWLAB SRL, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] – nella veste di successore a titolo universa-le dell'[OSCURATO:PERSONA] – avver-so la sentenza del Tribunale di Torino n. 488/2017.2. Il Tribunale di Torino, a propria volta, aveva respinto l'opposi-zione originariamente proposta dall'Agenzia Governativa RegionaleSardegna Promozione avverso il decreto ingiuntivo n. 10858/2014,ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di €900.000,00, quale corrispettivo per la prestazione di servizi in forza diuna convenzione sottoscritta tra le parti in data 2 settembre 2013,sulla scorta delle due Determinazioni n. 224, del 24 luglio 2013, e n.240, del 9 agosto 2013.3. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte d'appel-lo, dopo aver ricostruito l'articolato dipanarsi del contenzioso tra leparti – contenzioso che aveva visto succedersi: 1) l'adozione, da par-te del [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia Governativa RegionaleSardegna Promozione, di un provvedimento di annullamento in auto-tutela delle Determinazioni; 2) l'impugnazione dei provvedimenti delCommissario innanzi al TAR Sardegna da parte della [OSCURATO:PERSONA];3) l'annullamento parziale di tali provvedimenti da parte del TAR, constatuizione che aveva superato i successivi gravami innanzi al Consi-glio di Stato ed a questa Corte – ha disatteso i motivi di impugnazio-ne con i quali veniva, da un lato, dedotta l'incompetenza territorialedel Tribunale di Torino e, dall'altro lato, reiterata l'eccezione di ina-dempimento della [OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 12553/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 12553/2024Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 21473/2026Data pubblicazione 24/06/2026Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha osservato che:− la convenzione conclusa dalle parti prevedeva una clausola rela-tiva alla competenza territoriale, la cui formulazione ‒ “per tuttele controversie relative alla presente convenzione non risolte invia amministrativa sarà competente il Foro di Cagliari” – nonconteneva l'indicazione del carattere esclusivo della competenza;− alla luce dei criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. era da ritenersisussistente la competenza del Tribunale di Torino, avendo le par-ti espressamente pattuito che il pagamento del corrispettivo con-cordato doveva effettuarsi mediante versamento su uno specificoconto corrente bancario in essere presso una filiale di Torino, inconformità al disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c. da ciòderivando che il luogo nel quale doveva eseguirsi l'obbligazionededotta in giudizio, ex artt. 20 e 25 c.p.c. era Torino;− non era applicabile la previsione in tema di Foro erariale, in ra-gione del carattere facoltativo del patrocinio dell'Avvocatura delloStato riconosciuto all'[OSCURATO:PERSONA] SardegnaPromozione.Quanto al secondo profilo, la Corte territoriale ha ritenuto il moti-vo di gravame in parte inammissibile, in parte infondato, e, più preci-samente:− inammissibile in quanto non sottoponeva a rilievi critici la deci-sione di prime cure né nella parte in cui quest'ultima aveva af-fermato il carattere meramente discrezionale e non vincolantedelle osservazioni contenute nella Deliberazione n. 30/2014/VSGF della Sezione di controllo per la Sardegna della Corte deiConti ed aveva altresì affermato che tali osservazioni non vale-vano a comprovare la realizzazione di un programma difforme ri-spetto a quello pattuito negozialmente fra le parti, né nella parteSez. S1 - R.G. 12553/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 12553/2024Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 21473/2026Data pubblicazione 24/06/2026in cui la medesima sentenza aveva rilevato che l'annullamento insede di autotutela delle Determinazioni dell'Agenzia GovernativaRegionale [OSCURATO:PERSONA] non aveva privato di efficacia laconvenzione tra le parti e che detto annullamento in autotutelaera stato a propria volta annullato;− infondato nella parte in cui venivano richiamate le precedenticontestazioni mosse con una Nota da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], dovendosi invece ritene-re che la società avesse dato prova del regolare adempimentodella prestazione su di essa gravante.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torinoricorre la [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Il primo motivo di ricorso reca la seguente rubrica: “Con rife-rimento al capo della sentenza n. 235/2024 “3. [OSCURATO:PERSONA]-TENZA – INSUSSISTENZA”: si deduce contestuale violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. (per mancata considerazionedel domicilio del debitore) e dell'art. 1362 c.c. (per mancata conside-razione del tenore letterale della clausola), degli artt. 112, 132 c.p.c.(per omessa pronuncia sul decisivo motivo di appello concernente ildifetto di motivazione, in sentenza di primo grado, in ordine all'ecce-pita incompetenza territoriale) e dell'art. 115 c.p.c. (per mancataconsiderazione del fatto non contestato dell'ubicazione dell'ufficio ditesoreria e dei fatti esposti, ai fini dell'individuazione del giudice terri-Sez. S1 - R.G. 12553/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 12553/2024Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 21473/2026Data pubblicazione 24/06/2026torialmente competente), violazione delle norme in materia di conta-bilità pubblica, violazione dell'art. 132 c.p.c. per palese erroneità dellamotivazione, violazione dell'art. 25 della Costituzione; violazioni de-dotte in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 2, 3, 4, 5 c.p.c.”, e siarticola in una serie di “sotto-motivi” nel quali si deduce:a) la violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in combinatodisposto con gli artt. 19 e 20 c.p.c., per avere la Corte territoria-le erroneamente interpretato la clausola, contenuta nella Con-venzione tra le parti, relativa alla competenza territoriale, adot-tando un criterio di interpretazione che si porrebbe in conflittocon la lettera della clausola medesima, evidente essendo l'inten-to delle parti di individuare come Foro esclusivo quello di Caglia-b) la violazione o falsa applicazione degli artt. 19, 20, 115 c.p.c. peravere la Corte territoriale applicato non adeguatamente i criteridi competenza territoriale, sulla cui base, invece, dovrebbe rite-nersi la competenza territoriale del Tribunale di Cagliari, “postoche: - la Regione Sardegna, convenuta sostanziale, ha sede inCagliari; - l'obbligazione che è stata assunta da [OSCURATO:PERSONA] (ma an-che, come si vedrà, quella della Regione) doveva eseguirsi a Ca-gliari con contratto stipulato a Cagliari”;c) la violazione o falsa applicazione “dei principi generali in materiadi forum destinatae solutionis, degli artt. 115 c.p.c. e 25 Costitu-zione”, per avere la Corte territoriale disapplicato il criterio dicompetenza territoriale che, nel caso di pubblica Amministrazio-ne, individua il forum destinatae solutionis nel luogo ove ha sedel'ufficio di tesoreria incaricato del pagamento;d) la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. “per paleseerroneità della motivazione, violazione dell'art. 25 della Costitu-Sez. S1 - R.G. 12553/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 12553/2024Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 21473/2026Data pubblicazione 24/06/2026zione, per avere la Corte territoriale escluso la competenza delTribunale di Cagliari, sempre in relazione al luogo ove ha sedel'ufficio di tesoreria incaricato del pagamento, sulla scorta dellanon pertinente considerazione del carattere facoltativo dell'attri-buzione della difesa dell'Ente all'avvocatura dello Stato;e) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c., peravere omesso di valutare la doglianza con la quale si impugnavala decisione di prime cure deducendosi in relazione a quest'ulti-ma la sussistenza del vizio di assenza di motivazione in relazionealla competenza territoriale.1.2. Il secondo motivo di ricorso reca la seguente rubrica: la “Conriferimento al capo della sentenza n. 235/2024 “4. [OSCURATO:PERSONA] – INFONDATEZZA” si deduce: violazione e/o falsa applicazio-ne dell'art. 2697 c.c. per inversione dell'onere della prova, violazionee/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (con riferimento alla doman-da RAS in opposizione, nella quale si chiede di accertare l'inadempi-mento di [OSCURATO:PERSONA]); violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115c.p.c. per omesso esame della documentazione sulla prova dell'a-dempimento della resistente e per omessa considerazione di fatto in-contestato; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1,n. 4 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria; violazioni de-dotte in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, 4, 5 c.p.c.”, e si articolaanch'esso in una serie di “sotto-motivi” nel quali si deduce:a) la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere laCorte d'appello erroneamente gravato la stessa ricorrente dell'o-nere di provare l'inadempimento dell'odierna controricorrente,laddove era quest'ultima a dover dare prova di avere adempiuto;b) la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per aver laCorte d'appello ritenuto che la Deliberazione n. 30/2014/VSGFSez. S1 - R.G. 12553/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 12553/2024Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 21473/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026della Sezione di controllo per la Sardegna della Corte dei Conticontenesse valutazioni meramente discrezionali, laddove i conte-nuti di tale deliberazione si venivano a basare su verifiche obiet-tive e non erano stati contestati dall'odierna controricorrente;c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per avere laCorte d'appello omesso di valutare le prove fornite dall'odiernaricorrente in ordine alla sussistenza di un inadempimento dellaSHOWLAB SRL;d) la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per aver laCorte d'appello omesso di considerare che le contestazioni diinadempimento della Regione avevano trovato conferma nellasentenza n. 94/2022 della Corte dei conti;e) la violazione o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria per avere laCorte d'appello affermato che vi era prova agli atti che il mate-riale video girato dalla controricorrente era stato utilizzato, senzatuttavia indicare “quali sarebbero detti atti, con conseguente vio-lazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. ed erroneità della sen-tenza in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.”;f) violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 132, comma 1, n.4 c.p.c. per avere la Corte territoriale contraddittoriamente rite-nuto che nella specie poteva essere “messa in dubbio la corri-spondenza tra interessi pubblici e risultati del progetto ma non lasussistenza di inadempimento”.2. I motivi di ricorso sono, nel complesso, inammissibili.2.1. Il primo motivo, infatti, risulta irrimediabilmente carente sulpiano del rispetto della regola di specificità di cui all'art. 366 c.p.c.,affidandosi ad una ricostruzione dei gradi di merito del giudizio – eSez. S1 - R.G. 12553/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 12553/2024Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 21473/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026soprattutto delle decisive fasi iniziali ‒ del tutto carente e priva di ri-ferimenti adeguatamente puntuali.Tale radicale carenza viene a riflettersi sul complesso delle dedu-zioni poste a base del motivo medesimo, essendo sufficiente, a que-sto punto, rilevare sia che non risulta chiarito in alcun modo se l'in-competenza territoriale fosse stata tempestivamente eccepita sottotutti i possibili criteri applicabili - onere, questo, che opera anche inrelazione al criterio ancorato alla Tesoreria, non essendo tale foro néesclusivo, né inderogabile (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del18/06/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2015) - siache le deduzioni del ricorso risultano del tutto inidonee ad intercettarela ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dal rilievo percui l'eccezione di incompetenza collegata al foro dell'ufficio di Tesore-ria era stata sollevata solo nella conclusionale d'appello, e quindi tar-divamente.Già tali carenze, quindi, valgono a rendere il motivo di ricorso ra-dicalmente privo dei minimi requisiti necessari di ammissibilità, ren-dendo ultroneo l'esame delle ulteriori deduzioni in esso svolte.2.2. Quanto al secondo motivo, l'impianto complessivo della cen-sura si traduce in una mera richiesta di revisione del merito della de-cisione, richiesta peraltro in gran parte fondata su elementi dedotti,ancora una volta, senza il rispetto della regola di specificità di cui alloart. 366 c.p.c.Solo in sintesi, quindi, si deve osservare, in relazione alle etero-genee deduzioni sviluppate nel mezzo, che:− le deduzioni in ordine alla violazione dell'art. 2697 c.c. scaturi-scono da un inadeguato inquadramento della ratio della decisio-ne impugnata, dal momento che la Corte territoriale, ben lungidal violare la regola di ripartizione degli oneri probatori gravandoSez. S1 - R.G. 12553/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 12553/2024Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 21473/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026l'odierna dell'onere di provare l'inadempimento, ha accertato -con valutazione in fatto che non viene adeguatamente censurata- che l'odierna controricorrente aveva dato prova positiva delproprio adempimento;− da simile difetto sono affette le deduzioni in ordine alla valuta-zione della Deliberazione n. 30/2014/VSGF, dal momento che lestesse, ancora una volta, non si confrontano con la ratio postadalla Corte d'appello a fondamento della propria decisione, inquanto omettono di rilevare che tale ratio non è costituita dallavalutazione della rilevanza probatoria di detta Deliberazione –valutazione che è stata compiuta, semmai, dal giudice di primecure – bensì dal giudizio di radicale inammissibilità delle censureche erano state mosse nell'atto di appello al giudizio del Tribuna-− ancora una volta violando l'art. 366 c.p.c., il motivo richiama lasentenza n. 94/2022 della Corte dei conti, senza in alcun modopuntualizzare se e quando tale profilo sia stato dedotto nei pre-cedenti gradi di merito;− il dedotto vizio di nullità della motivazione non viene a prospetta-re neppure in astratto una delle ipotesi nelle quali è ancora am-missibile il c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimi-tà sulla motivazione, sostanziandosi invece le deduzioni in unainammissibile sollecitazione a procedere ad una rinnovata valuta-zione del merito della decisione;− nel dedurre l'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c., il ricorsoneppure puntualizza quali sarebbero i fatti decisivi di cui è statoomesso l'esame, e cerca di sottrarsi alla preclusione di cui all'art.348-ter c.p.c. con la mera ed apodittica affermazione della diver-sità delle motivazioni adottate nei due gradi di giudizio, senzaSez. S1 - R.G. 12553/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 12553/2024Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 21473/2026Data pubblicaz ion e 24/06/2026tuttavia in alcun modo fornire adeguato riscontro di tale asser-zione.3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della con-troricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate diretta-mente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso,condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spesedel giudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 8 aprile 2026.Sez. S1 - R.G. 12553/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 12553/2024Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 21473/2026Data pubblicazione 24/06/2026Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. 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