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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40737/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impúgnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 26 gennaio 2012.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di amministratore - avrebbe distratto svariati beni nella disponibilità della società (in quanto acquistati, noleggiati ovvero ottenuti in leasing) nonché avrebbe prelevato ingenti somme di denaro (oltre euro 500.000,00) dai conti correnti della fallita, destinandole a interessi personali suoi o di terzi.

Avrebbe anche tenuto le scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 178, 516, 517, 518, 522, 546 e 604 cod. proc. pen.

Rappresenta che: nell'originaria imputazione, al capo A, era contestato il reato di appropriazione indebita; all'udienza del 6 febbraio 2019, il pubblico ministero (nel corso dell'istruttoria dibattimentale) modificava il capo di imputazione, contestando il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; alla successiva udienza, la difesa avanzava richiesta di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato; il giudice di primo grado rigettava la richiesta, sostenendo che sarebbe intervenuta una modifica a carattere meramente formale, che non legittimava la difesa alla richiesta del rito alternativo.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il pubblico ministero avrebbe determinato una modifica sostanzialmente rilevante dell'imputazione, contestando un reato completamente diverso rispetto a quello contenuto nell'originario decreto.

La difesa, pertanto, sarebbe stata legittimata a chiedere il rito alternativo e il giudice di primo grado sarebbe incorso in un'evidente nullità, nel rigettare l'istanza di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 178, 517, 521, 522, 546 e 604 cod. proc. pen.

Sostiene che i giudici di merito avrebbero violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, avendo applicato, in assenza di qualsiasi contestazione sul punto, la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.

2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli arti. 125 e 533 cod. proc. pen.Sostiene che l'imputato, nell'ambito della società fallita, avrebbe svolto il ruolo di mera "testa di legno", come emergerebbe dalle dichiarazioni rese da alcuni testi, dalle quali sarebbe desumibile che «le persone offese» non avrebbero «avuto alcun contatto con il vero [OSCURATO:PERSONA]».

I giudici di merito, pertanto, in ordine alle condotte distrattive, avrebbero dovuto escludere la responsabilità dell'imputato, che non potrebbe basarsi sulla mera assunzione formale del ruolo di amministratore di diritto.

2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

Contesta l'entità della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la sostanziale incensuratezza dell'imputato, sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato sui punti in questione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile.

Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato In particolare, la Corte di appello ha rilevato che «le condotte distrattive dei beni, già oggetto del capo B) e ascritte al Prostamo sin dall'origine come tali, erano state, in corso del giudizio, semplicemente scorporate e trasfuse nel capo A), come evincibile dagli atti e perfettamente indicato nella sentenza del tribunale, in nota 27, la quale riporta per il segmento l'originario capo di imputazione».

Non vi è stata, dunque, alcuna effettiva modifica, atteso che il fatto contestato attualmente al capo A era già contestato nel capo B e l'imputato, se avesse voluto chiedere l'abbreviato in relazione a tale fatto, avrebbe potuto farlo fin dall'inizio.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di reati fallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., non solo perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840), ma anche perché la cd. continuazione fallimentare «si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253).

1.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha escluso che l'imputato fosse un mero amministratore formale.

Al riguardo, ha richiamato le risultanze istruttorie, dalle quali emergeva che il Prostamo era presente presso lo stand del mercato agroalimentare (ove aveva sede la società, che svolgeva attività di commercio di prodotti alimentari), era colui che ritirava gli incassi e che sottoscriveva i documenti e gli assegni della fallita.

Ha posto in rilievo che, presso l'abitazione dell'imputato, erano stati rinvenuti, all'esito di perquisizione domiciliare, documenti attenenti all'azienda, ricevute di assegni circolari e carnet di assegni relativi ai conti aziendali.

L'imputato, inoltre, era stato amministratore dell'azienda fin dalla costituzione ed era stato accertato che il denaro prelevato dai conti societari confluiva sui suoi conti personali.

1.4. Il quarto motivo è inammissibile.

Quanto alla censura relativa alle attenuanti generiche, va rilevato che i giudici di merito hanno rilevato che non erano emersi elementi che ne giustificassero il riconoscimento.

A fronte di tale motivazione, il motivo si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente, al di là del mero riferimento all'incensuratezza, specificamente indicato le ragioni per le quali le attenuanti dovessero essere riconosciute.

Al riguardo, deve essere ribadito che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).

Quanto alla censura relativa all'entità della pena, va rilevato che l'imputato è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione.

Al riguardo, occorre ribadire che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impúgnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 26 gennaio 2012. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di amministratore - avrebbe distratto svariati beni nella disponibilità della società (in quanto acquistati, noleggiati ovvero ottenuti in leasing) nonché avrebbe prelevato ingenti somme di denaro (oltre euro 500.000,00) dai conti correnti della fallita, destinandole a interessi personali suoi o di terzi. Avrebbe anche tenuto le scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 178, 516, 517, 518, 522, 546 e 604 cod. proc. pen. Rappresenta che: nell'originaria imputazione, al capo A, era contestato il reato di appropriazione indebita; all'udienza del 6 febbraio 2019, il pubblico ministero (nel corso dell'istruttoria dibattimentale) modificava il capo di imputazione, contestando il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; alla successiva udienza, la difesa avanzava richiesta di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato; il giudice di primo grado rigettava la richiesta, sostenendo che sarebbe intervenuta una modifica a carattere meramente formale, che non legittimava la difesa alla richiesta del rito alternativo. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il pubblico ministero avrebbe determinato una modifica sostanzialmente rilevante dell'imputazione, contestando un reato completamente diverso rispetto a quello contenuto nell'originario decreto. La difesa, pertanto, sarebbe stata legittimata a chiedere il rito alternativo e il giudice di primo grado sarebbe incorso in un'evidente nullità, nel rigettare l'istanza di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 178, 517, 521, 522, 546 e 604 cod. proc. pen. Sostiene che i giudici di merito avrebbero violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, avendo applicato, in assenza di qualsiasi contestazione sul punto, la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli arti. 125 e 533 cod. proc. pen.Sostiene che l'imputato, nell'ambito della società fallita, avrebbe svolto il ruolo di mera "testa di legno", come emergerebbe dalle dichiarazioni rese da alcuni testi, dalle quali sarebbe desumibile che «le persone offese» non avrebbero «avuto alcun contatto con il vero [OSCURATO:PERSONA]». I giudici di merito, pertanto, in ordine alle condotte distrattive, avrebbero dovuto escludere la responsabilità dell'imputato, che non potrebbe basarsi sulla mera assunzione formale del ruolo di amministratore di diritto. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Contesta l'entità della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la sostanziale incensuratezza dell'imputato, sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato sui punti in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato In particolare, la Corte di appello ha rilevato che «le condotte distrattive dei beni, già oggetto del capo B) e ascritte al Prostamo sin dall'origine come tali, erano state, in corso del giudizio, semplicemente scorporate e trasfuse nel capo A), come evincibile dagli atti e perfettamente indicato nella sentenza del tribunale, in nota 27, la quale riporta per il segmento l'originario capo di imputazione». Non vi è stata, dunque, alcuna effettiva modifica, atteso che il fatto contestato attualmente al capo A era già contestato nel capo B e l'imputato, se avesse voluto chiedere l'abbreviato in relazione a tale fatto, avrebbe potuto farlo fin dall'inizio. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di reati fallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., non solo perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840), ma anche perché la cd. continuazione fallimentare «si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253). 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha escluso che l'imputato fosse un mero amministratore formale. Al riguardo, ha richiamato le risultanze istruttorie, dalle quali emergeva che il Prostamo era presente presso lo stand del mercato agroalimentare (ove aveva sede la società, che svolgeva attività di commercio di prodotti alimentari), era colui che ritirava gli incassi e che sottoscriveva i documenti e gli assegni della fallita. Ha posto in rilievo che, presso l'abitazione dell'imputato, erano stati rinvenuti, all'esito di perquisizione domiciliare, documenti attenenti all'azienda, ricevute di assegni circolari e carnet di assegni relativi ai conti aziendali. L'imputato, inoltre, era stato amministratore dell'azienda fin dalla costituzione ed era stato accertato che il denaro prelevato dai conti societari confluiva sui suoi conti personali. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Quanto alla censura relativa alle attenuanti generiche, va rilevato che i giudici di merito hanno rilevato che non erano emersi elementi che ne giustificassero il riconoscimento. A fronte di tale motivazione, il motivo si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente, al di là del mero riferimento all'incensuratezza, specificamente indicato le ragioni per le quali le attenuanti dovessero essere riconosciute. Al riguardo, deve essere ribadito che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). Quanto alla censura relativa all'entità della pena, va rilevato che l'imputato è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. Al riguardo, occorre ribadire che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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