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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09817/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO .

La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa in data 01/10/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia del 04/11/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di rapina.

Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alla pag. 3 della sentenza ove si sottolinea la portata intimidatoria delle frasi rivolte all'indirizzo della persona offesa idonee a qualificare i fatti ai sensi dell'art. 628 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023 il Consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO . La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa in data 01/10/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia del 04/11/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di rapina. Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alla pag. 3 della sentenza ove si sottolinea la portata intimidatoria delle frasi rivolte all'indirizzo della persona offesa idonee a qualificare i fatti ai sensi dell'art. 628 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 il Consiglie
Sentenza Cassazione n. 09817/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris