CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato D'[OSCURATO:PERSONA] chelo rappresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende;-controricorrenti-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24289/2023Numero sezionale 3345/2025Numero di raccolta generale 10104/2026PAPERINI MASSIMO, elettivamente domiciliato in RODMataA p ubbVlicIaAzio ne 18/04/2026ASMARA 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chelo rappresenta e difende;-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.2919/2023 depositata il 24/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il signor [OSCURATO:PERSONA]Elia ha convenuto i signori Massimo,Emanuela e [OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di Roma, per ivinei confronti dei medesimi sentir pronunziare l’inefficacia ex art.2901 c.c. dell’atto di divisione ereditaria stipulato il 9 maggio 2014e trascritto il 13 maggio 2014 tra i convenuti, asseritamente postoin essere in pregiudizio del suo credito pari a euro 48.000,00, inragione di prestazioni nella sua qualità di avvocato effettuate infavore del [OSCURATO:PERSONA] e mai retribuite.Con sentenza n. 13241/2019 il Tribunale di Roma ha rigettato ladomanda.2. Con sentenza n. 2919 del 24 aprile 2023 la Corte d’Appello diRoma ha rigettato l’interposto gravame.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il D’Eliapropone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati damemoria.Resistono con controricorso le signore Emanuela e CristinaPaperini, e con distinto controricorso il [OSCURATO:PERSONA], chedeposita altresì atto che non può considerarsi memoria, in difettodei relativi requisiti di legge.2 di 5Numero registro generale 24289/2023Numero sezionale 3345/2025RAGIONI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 10104/20264.1. Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioDraitaa pruibobl,ic aizlio n e 18/04/2026terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia la violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione.Si duole che, nello statuire che “non può ravvisarsi nel negozio inesame alcun atto di disposizione (essendosi, semmai, il patrimoniodi [OSCURATO:PERSONA] incrementato quanto alla disponibilità dei benimobili e immobili)”, la corte d’appello non abbia “motivato in alcunmodo la propria argomentazione” incorrendo nella violazione degliartt. 2697, comma 2, c.c. e 115 c.p.c., perché pronunciata inmancanza di eccezione di parte (cfr. p. 9, ricorso).Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguitoindicati.Nell’impugnata sentenza la corte d’appello ha ritenuto che l’atto didivisione stipulato dal debitore non integrasse un atto didisposizione patrimoniale, escludendone, quindi, la revocabilità, sulrilievo che esso aveva comportato, per una delle parti, unincremento di beni mobili e immobili, anziché una diminuzione delpatrimonio.Tale affermazione risulta, tuttavia, priva di idonea e congruamotivazione.Gisua principio consolidato l’esercizio dell’azione revocatoriaordinaria non richiede la totale compromissione della consistenzapatrimoniale del debitore, essendo sufficiente che l’atto compiutorenda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (cfr. Sez.3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015; Cass. n. 9192/2021; Cass.,Sez. VI-3, ord. n. 15866 del 17/05/2022).A tal fine, rileva non solo la variazione quantitativa, ma anchequella qualitativa del patrimonio, ove idonea a pregiudicare, inconcreto, la garanzia generica ex art. 2740 c.c.L’atto di divisione, ove determini uno squilibrio tra le attribuzioni aicondividenti, può assumere natura dispositiva e quindi3 di 5Numero registro generale 24289/2023Numero sezionale 3345/2025Numero di raccolta generale 10104/2026pregiudizievole per i creditori, specie qualora il debitore riceva unData pubblicazione 18/04/2026corrispettivo in denaro facilmente occultabile o sottraibileall’aggressione esecutiva.Orbene, nella specie la corte d’appello ha escluso la naturadispositiva dell’atto senza confrontarsi né con la deduzione dellaparte attrice circa l’effetto qualitativo e quantitativo peggiorativodella divisione, né con l’accertamento in fatto, risultante dalgiudizio di merito, dell’occultamento del corrispettivo da parte deldebitore.La motivazione si riduce a mera affermazione apodittica, priva disupporto argomentativo e dunque inidonea a consentire il controllosulla logicità e correttezza del percorso decisionale, integrando ilvizio di motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c.È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazionebasata su una affermazione generale e astratta (cfr. Cass. n.4166/2024; Cass. n. 6758/2022).6. Alla fondatezza nei suindicati termini del 3° motivo, assorbiti glialtri [ il 1° motivo ( con il quale il ricorrente denunzia nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.); il 2° motivo ( con il quale il ricorrente denunziaviolazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 111 Cost. ); il 4°motivo ( con il quale il ricorrente denunzia la violazione degli artt.10 e 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n.147/2022 ], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diRoma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo del suindicato disatteso principio applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.M4 di 5Numero registro generale 24289/2023Numero sezionale 3345/2025Numero di raccolta generale 10104/2026La Corte accoglie il 3° motivo nei termini e limiti di cui inData pubblicazione 18/04/2026motivazione; dichiara assorbiti il 1°, il 2° e il 4° motivo. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione in data 30 giugno 2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO5 di 5