Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1971
ECLI:EU:C:1971:60
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0019
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
DEL 9 GIUGNO 1971 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] al 28 marzo 1968, l'[OSCURATO:PERSONA], assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] della CECA nel 1965, è stato direttore del Personale presso quest'istituzione ed era inquadrato in A 2.
Dopo la «fusione» e il rimaneggiamento dei servizi che ne è conseguito, il 28 marzo 1968 l'[OSCURATO:PERSONA] veniva nominato direttore delle Pubblicazioni presso la direzione generale del Personale e dell'Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA].
Contemporaneamente, pero, le autorità competenti stavano costituendo, a dire il vero in modo un po' confuso, un Ufficio pubblicazioni delle Comunità, previsto dall'art. 8 di una decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri allegata al trattato di fusione.
I lavori vennero conclusi con la decisione del 16 gennaio 1969, sulla quale tornerò, con cui fu organizzato l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità.
Nessuno però aveva pensato ad elaborare uno schema di organico per questa nuova unità.
Si ammetteva l'opportunità di conferire il grado A 2 al direttore, ma a quel momento non era disponibile alcun posto di grado A 2.
Si sarebbe frotuto ovviare all'inconveniente con la nomina dell'[OSCURATO:PERSONA], che già aveva mansioni pressoché identiche ed era già inquadrato in A 2. Però, per ragioni più complesse, la [OSCURATO:PERSONA] non adottò questa soluzione; pronunciandosi su una proposta del comitato direttivo dell'Ufficio del 18 aprile 1969, il 23 luglio la [OSCURATO:PERSONA] decise:
1.
di affidare provvisoriamente la direzione al sig. [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore generale del Personale della [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe svolto le nuove mansioni direttive congiuntamente a quelle che già rientravano nella sua competenza; la soluzione aggirava elegantemente il problema del bilancio;
2.
il [OSCURATO:PERSONA], già molto impegnato, non poteva evidentemente dedicare al nuovo compito tutta l'attenzione ed il tempo necessari: per questo motivo la [OSCURATO:PERSONA] riteneva opportuno affiancargli il sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere principale di grado A 3;
3.
la [OSCURATO:PERSONA] decideva infine di nominare l'[OSCURATO:PERSONA] consigliere principale addetto all'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], non già come direttore dell'Ufficio pubblicazioni, ma con la qualifica di vicedirettore del Personale.
Nella 106
a
riunione del 14 gennaio 1970, la [OSCURATO:PERSONA], su proposta del sig. [OSCURATO:PERSONA], «Dichiara la propria intenzione di revocare l'incarico conferito al sig. [OSCURATO:PERSONA] … nell'interesse del servizio, a norma dell'art. 50 dello statuto».
[OSCURATO:PERSONA] incaricava il [OSCURATO:PERSONA] di fare le pratiche necessarie per la revoca ed era stato previsto che l'[OSCURATO:PERSONA] venisse dispensato dal servizio entro il 21 gennaio.
Il termine non potè venir rispettato, ma il ritardo non fu lungo, giacché, l'11 febbraio, agendo nell'interesse del servizio, la [OSCURATO:PERSONA] revocava l'incarico all'[OSCURATO:PERSONA] e contemporaneamente dichiarava vacanti tre posti di grado A 2.
Con il ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] chiede in via principale l'annullamento della decisione con cui egli viene esonerato dall'incarico e, in subordine, in quanto occorra, l'annullamento delle nomine dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il risarcimento del danno da lui patito.
La nostra attenzione va anzitutto concentrata sul provvedimento di esonero dall'incarico.
I
Ritengo che le conclusioni in questo senso vadano accolte, in quanto la decisione impugnata in via principale mi pare viziata da varie illegittimità o irregolarità che possono motivarne l'annullamento:
1.
Ritengo che nel corso del procedimento di revoca dell'[OSCURATO:PERSONA] non siano state rispettate le condizioni fondamentali per la legittimità dell'atto conclusivo.
Contrariamente ad alcune discipline nazionali, lo statuto del personale si applica in linea di massima anche ai dipendenti di grado più elevato, come quelli di grado A 1 e A 2.
Per i dipendenti di grado più alto, lo statuto contiene alcune disposizioni di carattere eccezionale, come ad esempio l'art. 29, n. 2, per quanto riguarda l'assunzione e l'art. 50 che disciplina il licenziamento.
In virtù di quest'articolo, detti dipendenti possono essere dispensati dal servizio nell'interesse del servizio, ed il provvedimento non ha carattere disciplinare.
L'articolo prevede inoltre che, se non è possibile conferire ai dipendenti esonerati un incarico adeguato, essi vengono licenziati ed hanno diritto a determinate indennità.
I dipendenti di grado A 1 e A 2 ai quali viene applicato l'art. 50 sono del tutto privi di garanzie? Direi di no, anzi, direi che i principi generali del diritto, in caso di esonero dall'incarico con successivo licenziamento, provvedimento che sovente viene adottato — almeno in parte — tenendo conto della personalità del dipendente, impongono di avvertire l'interessato delle intenzioni dell'amministrazione e di prendere in considerazione le osservazioni che questi può esporre all'autorità che ha il potere di nomina.
Pare che anche la [OSCURATO:PERSONA] sia dello stesso avviso, come risulta dal procedimento amministrativo riguardante la fattispecie.
L'[OSCURATO:PERSONA] è stato avvertito delle intenzioni della [OSCURATO:PERSONA], è stato invitato a presentare le sue osservazioni e le ha presentate.
Nella fattispecie pero, non conta tanto l'invito rivolto all'[OSCURATO:PERSONA] a presentare le sue osservazioni, ma si deve accertare che quest'invito non è stato una pura formalità, e che le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione. Vi sono due motivi, entrambi molto gravi, che fanno sorgere dubbi:
a)
Il termine concesso all'[OSCURATO:PERSONA] per presentare le sue osservazioni è stato brevissimo: con lettera 20 gennaio 1970, il sig. [OSCURATO:PERSONA] lo invitava a presentare le sue difese entro il 26 gennaio.
Supponendo che la lettera sia stata recapitata il 21 gennaio e che l'[OSCURATO:PERSONA], invece di rispondere il 24, avesse voluto attendere il termine ultimo, cioè il 25, resta il fatto che tali difese dovevano essere preparate in meno di quattro giorni utili. Il termine è insufficiente per preparare un'accurata analisi dei 16 anni di servizio che finora non aveva provocato lamen tele; per di più si doveva controbattere un provvedimento che esonerava il dipendente dall'incarico e lo «metteva su una strada» a 47 anni.
È inutile sottolineare che il 19 gennaio l'[OSCURATO:PERSONA] era stato oralmente avvertito da un dipendente della direzione di Bruxelles che il 20 gennaio gli sarebbe stata inviata la lettere di esonero a firma [OSCURATO:PERSONA]; d'altro canto, nella risposta, l'[OSCURATO:PERSONA] faceva presente la necessità di concedergli un adeguato termine di riflessione.
b)
La brevità del termine non è l'unico motivo che ha impedito all'[OSCURATO:PERSONA] di presentare valide difese: in realtà gli era stato detto che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva esonerarlo dall'incarico solo in virtù delle norme riguardanti la designazione del direttore dell'Ufficio pubblicazioni e per poter riorganizzare la direzione generale IX.
La decisione della [OSCURATO:PERSONA], pero, contiene ancora un'ulteriore motivazione, cioè «si constata che gl'incarichi conferiti alle varie direzioni (della direzione generale del Personale e dell'Amministrazione), il numero e la disparità dei dipendenti che di queste direzioni fanno parte richiedono capacità specifiche che la [OSCURATO:PERSONA] non riscontra nel sig. [OSCURATO:PERSONA]».
L'[OSCURATO:PERSONA] non ha mai potuto presentare osservazioni su questo punto, mentre invece avrebbe potuto avvalersi di positive testimonianze dei suoi precedenti superiori.
Penso che quindi l'[OSCURATO:PERSONA] sia stato privato di due delle garanzie fondamentali che gli spettavano, il che giustificherebbe l'annullamento della decisione impugnata.
2.
Vi è un ulteriore motivo d'annullamento:
Secondo le osservazioni presentate in questa sede, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso il licenziamento non essendo riuscita ad ottenere il parere conforme del comitato di direzione dell'Ufficio pubblicazioni, al quale l'[OSCURATO:PERSONA] doveva venir destinato. L'art. 5 della decisione con cui si organizza l'Ufficio, stabilisce che tale parere deve essere unanime.
Detto articolo 5 mi pare illegittimo per motivi di competenza, vizio rilevabile d'ufficio.
La «decisione» del 16 gennaio 1969, che in realtà è un accordo tra i presidenti delle varie istituzioni, poteva organizzare materialmente l'Ufficio che era stato progettato, ma non poteva operare una revisione dello statuto del personale adottato in virtù dell'art. 24 del trattato di fusione ed entrato in vigore il 4 marzo 1968.
Lo statuto può essere modificato
—
se la proposta di revisione è stata presentata al comitato dello statuto, ma nella fattispecie ciò non è stato fatto;
—
inoltre la revisione deve essere decisa secondo lo stesso procedimento con cui è stato adottato il testo fondamentale, cioè mediante regolamento del Consiglio, previa proposta della [OSCURATO:PERSONA] e sentito il parere dell'assemblea e della Corte di giustizia.
L'art. 5 della decisione 16 gennaio 1969 rappresenta invece in pratica una deroga alle disposizioni dello statuto e modifica parzialmente lo statuto stesso per quanto riguarda i dipendenti dell'Ufficio in questione.
Lo statuto stabilisce che per ogni posto vi è una sola autorità che ha il potere di nomina, ma la fattispecie dimostra quali conseguenze possono scaturire dal combinato disposto della norma generica dello statuto e delle disposizioni derogatorie introdotte dall'art. 5 della decisione del 16 gennaio 1969.
Se si fosse applicata la norma generale dello statuto, a detta della [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe diventato titolare del posto, poiché la [OSCURATO:PERSONA] afferma che egli era il candidato che essa presentava e non è riuscito ad accedere al posto solo perchè il comitato di direzione non ha dato il parere unanime prescritto per la nomina specifica.
Si può osservare che l'autorità che ha il potere di nomina, nel nostro caso la [OSCURATO:PERSONA], può stabilire condizioni speciali per l'esercizio di tale facoltà.
Il ragionamento non fa una grinza, però queste condizioni speciali non possono giungere ad attribuire parte della competenza ad un organo collegiale che deve pronunciarsi conformemente ed all'unanimità, in quanto il caso [OSCURATO:PERSONA] dimostra quali conseguenze possa avere il sistema nei confronti dei dipendenti.
Le norme introdotte dall'art. 5 della decisione del 16 gennaio 1969 saranno forse indispensabili al buon funzionamento dell'Ufficio, ma viste le conseguenze che possono scaturire nei confronti dei dipendenti, esse potranno venir applicate solo se sarà stato riveduto lo statuto secondo il procedimento prescritto.
La decisione della [OSCURATO:PERSONA], che si fonda parzialmente su una norma regolamentare illegittima, dovrebbe quindi venir annullata.
3.
Vi è infine un terzo motivo d'annullamento:
Alcune settimane dopo aver esonerato dall'incarico l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava vacante un posto di consigliere principale di grado A 2 presso l'Ufficio pubblicazioni.
Il ricorrente afferma che questa mossa aveva il solo scopo di consentire al sig. [OSCURATO:PERSONA] di ottenere questo posto.
Se così fosse, si potrebbero applicare alla fattispecie i principi della sentenza Reinarz invocati dal ricorrente: nella vostra sentenza 55/70 del 12 maggio 1971, avete sancito che nella riorganizzazione di un servizio, la conferma di un dipendente già facente parte del servizio ha la precedenza su tutte le considerazioni riguardanti la situazione dei colleghi dell'interessato.
Nel caso Reinarz, si trattava di applicare provvedimenti adottati in seguito alla fusione, ma vorrei proporvi di adottare la stessa soluzione anche per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 50.
Nelle attuali condizioni non oso proporvi di accogliere questo mezzo, poiché il posto dichiarato vacante non è stato finora occupato in quanto le autorità responsabili, prima di nominare il titolare, preferiscono attendere l'esito della presente controversia.
II
Poiché già due mezzi sarebbero sufficienti all'annullamento dell'atto, è superfluo soffermarci sugli altri, vale a dire:
1.
L'[OSCURATO:PERSONA] aveva l'esperienza e l'attitudine necessarie ad occupare una delle direzioni vacanti, invece non è stato nominato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, esula dal vostro sindacato il controllo delle capacità dei candidati ad un posto, a meno che la valutazione dell'autorità competente sia viziata da errori di fatto. Nel nostro caso però tali errori non pare siano stati commessi.
2.
Il ricorrente lamenta inoltre lo sviamento di potere: la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inteso facilitare il ritorno a Lussemburgo del [OSCURATO:PERSONA], che prestava servi zio a Bruxelles. Ciascuno è libero di avere dei dubbi, ma dal fascicolo non risulta alcuno sviamento di potere.
in subordine il ricorrente chiede inoltre, in quanto occorra, l'annullamento delle nomine del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] nonché della decisione 28 marzo 1968 con cui egli viene destinato alla direzione generale IX.
Personalmente ritengo che tali conclusioni siano state formulate solo per il caso in cui riteneste che la legittimità dell'esonero dell'[OSCURATO:PERSONA] è conseguenza della legittimità dei provvedimenti di nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA], oppure del provvedimento di trasferimento.
Accogliendo le mie proposte, tali conclusioni vengono private di contenuto, come pure inconsistente diventa la domanda di risarcimento.
Propongo dunque
1.
che venga annullata la decisione 11 febbraio 1970 con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha esonerato l'[OSCURATO:PERSONA] dall'incarico affidatogli in applicazione dell'art. 50 dello statuto;
2.
che le spese siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA].
(
1
) Traduzione dal francese.