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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 44737/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 - deduce violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ritenuto che le doglianze siano inammissibili perché totalmente generiche, in quanto la compiuta motivazione della Corte territoriale - che ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche attesa l'assenza di elementi concretamente valutabili, la mancanza di resipiscenza desumibile anche dal tenore delle dichiarazioni, nonché la rilevanza dei precedenti penali a carico - è rimasta priva di qualsiasi effettiva confutazione; ritenuto che altrettanto debba dirsi in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendovi alcun effettivo confronto con le argomentazioni imperniate sul minimo edittale applicato come pena base, e sulla congruità e proporzionalità dell'aumento operato; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 - deduce violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ritenuto che le doglianze siano inammissibili perché totalmente generiche, in quanto la compiuta motivazione della Corte territoriale - che ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche attesa l'assenza di elementi concretamente valutabili, la mancanza di resipiscenza desumibile anche dal tenore delle dichiarazioni, nonché la rilevanza dei precedenti penali a carico - è rimasta priva di qualsiasi effettiva confutazione; ritenuto che altrettanto debba dirsi in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendovi alcun effettivo confronto con le argomentazioni imperniate sul minimo edittale applicato come pena base, e sulla congruità e proporzionalità dell'aumento operato; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44737/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris