Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 01306/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlfredo [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente , avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’accoglimento dei motivi diricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha integralmente confermatola sentenza del Tribunale di Enna in data 23 settembre 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazioneil suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione , che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce la mancata considerazione da parte della Corte di appello della proposta di concordato intervenuto tra le parti, depositata e ribadita anche nelle note di discussione.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta che lo smarrimento degli assegni sia stato ritenuto compatibile con la consumazione del delitto presupposto e che il dolo sia stato fatto discendere da un ragionamento meramente congetturale.

2.3. Il terzo motivo è diretto a censurare la mancata applicazione dell’attenuante speciale, avuto riguardo alla modestia dell’importo.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato,nei termini e per le ragioni che seguono.

2. È affetta da nullità, ex artt. 178, lett. b) e c) , e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello, emessa nella vigenza dell’art. 599-biscod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell’accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire alle stesse di discutere, risultando impediti, in tal modo, l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato e la partecipazione al giudizio del pubblico ministero (Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Alfano, Rv. 287790-01).

Nel caso di specie, l’istanza di concordato, con il consenso della Procura Generale vergato in calce, e la memoria di accompagnamento per l’udienza di discussione del 3 aprile 2025, risultano trasmesse alla Corte di appello, con posta elettronica certificata, dell’11 marzo 2025, ore 11:31, indirizzata a depositoattipenali.ca.caltanissetta@giustiziacert.

I giudici di appello hanno obliterato completamente questo dato processuale, pronunciando direttamente la sentenza all’esito del contraddittorio meramente cartolare (nonostante, ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, «Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo

127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti.

In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza»).

3. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per la nuova celebrazione del giudizio, attesa la fondatezza del primomotivo di impugnazione .

Le restanticensure restano assorbite.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersigli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per l’ulteriore corso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlfredo [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente , avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’accoglimento dei motivi diricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha integralmente confermatola sentenza del Tribunale di Enna in data 23 settembre 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2. Ricorre per cassazioneil suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione , che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce la mancata considerazione da parte della Corte di appello della proposta di concordato intervenuto tra le parti, depositata e ribadita anche nelle note di discussione. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta che lo smarrimento degli assegni sia stato ritenuto compatibile con la consumazione del delitto presupposto e che il dolo sia stato fatto discendere da un ragionamento meramente congetturale. 2.3. Il terzo motivo è diretto a censurare la mancata applicazione dell’attenuante speciale, avuto riguardo alla modestia dell’importo. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato,nei termini e per le ragioni che seguono. 2. È affetta da nullità, ex artt. 178, lett. b) e c) , e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello, emessa nella vigenza dell’art. 599-biscod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell’accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire alle stesse di discutere, risultando impediti, in tal modo, l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato e la partecipazione al giudizio del pubblico ministero (Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Alfano, Rv. 287790-01). Nel caso di specie, l’istanza di concordato, con il consenso della Procura Generale vergato in calce, e la memoria di accompagnamento per l’udienza di discussione del 3 aprile 2025, risultano trasmesse alla Corte di appello, con posta elettronica certificata, dell’11 marzo 2025, ore 11:31, indirizzata a depositoattipenali.ca.caltanissetta@giustiziacert. I giudici di appello hanno obliterato completamente questo dato processuale, pronunciando direttamente la sentenza all’esito del contraddittorio meramente cartolare (nonostante, ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, «Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza»). 3. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per la nuova celebrazione del giudizio, attesa la fondatezza del primomotivo di impugnazione . Le restanticensure restano assorbite. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersigli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per l’ulteriore corso. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 01306/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris