CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46791/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine al ritenuto eccessivo trattamento sanzionatorio è generico e indeducibile in sede di legittimità in quanto la Corte territoriale ha accolto l'appello che era relativo ad un unico motivo afferente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen., contestualmente giudicando detta attenuante equivalente alla contestata recidiva non messa in discussione; che manifestamente infondata risulta la censura rivolta all'operato bilanciamento in termini di equivalenza, tenuto conto che, alla luce della preclusione prevista dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., non è consentito operare un più favorevole bilanciamento in ipotesi di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il