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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26664/2026

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appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questaCorte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del 29 dicembre 2025 la Corte di Appello di Trieste, inparziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trieste il 13 gennaio 2025,per quel che qui rileva, ha confermato la confisca di alcuni beni mobili e mobiliregistrati (cinque orologi marca Rolex, 116.955 euro in contanti, un diamante, duemoto e due vespe) nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto persona che viveabitualmente almeno in parte con i proventi di attività delittuosa.2.

Avverso il decreto di appello è stato proposto ricorso per cassazionenell’interesse del proposto, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, neilimiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale è statadedotta violazione di legge in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo eoggettivo per l’applicazione della misura di prevenzione personale e dellaconseguente confisca.La Corte territoriale avrebbe ritenuto la pericolosità sociale del ricorrentenon indicando il momento a partire dal quale la sua condotta avrebbe giustificatol’applicazione di una misura di prevenzione, richiamandone i precedenti penali (perestorsione e usura) senza considerare gli esiti favorevoli dei procedimentiinstaurati nei suoi confronti (in specie, il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p.del Tribunale di Pordenone in relazione al fatto estorsivo, sulla scorta del qualenon si sarebbero dovute considerare le dichiarazioni a carico del Rossano;l’emissione di una sentenza di applicazione della pena per usura con esclusionedell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.); né avrebbe precisato da qualielementi inferire l’abitualità del suo agire.

Inoltre, difetterebbe il nesso dipertinenzialità, non essendo stata chiarita la derivazione dei beni confiscati daanche alla luce delle dedotte incongruenze temporali tra l’epoca dei prestiti usurarie quella degli ammanchi di denaro (riscontrati dal Rossano) richiamati inmotivazione.3.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoriascritta concludendo per il rigetto del ricorso, rappresentando che la confisca diprevenzione si fonda sulla pericolosità e sulla sproporzione e non presuppone unvincolo di pertinenzialità con specifici reati; che le censure concernenti lapericolosità desunta da reati lucrogenetici commessi tra il 2009 e il 2014 nonrisultavano dedotte con l’atto di appello; che la Corte di appello, valorizzandoanche la motivazione di primo grado, ha svolto un’autonoma valutazione dellerisultanze dei procedimenti per estorsione e usura e della sproporzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato.2.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità:- nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammessosoltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2,d. lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede dilegittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.),potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazioneinesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazionedell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagliartt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, in combinato dispostocon l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci,Rv. 260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 20816del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 – 01);- la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente,è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processualio si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o diproposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamentoespresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio eperciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep.05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA].221437 – 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste soloquando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenirealla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazionigeneriche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez.6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazioneadottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità deldiscorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specificimomenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti»(Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 – 01; cfr.pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).3.

La Corte territoriale ha confermato la confisca senza che possa ravvisarsialcuna violazione di legge.3.1.

La giurisprudenza di legittimità, anche successivamente a Corte cost.n. 24 del 2019, ha affermato che nel compiere il giudizio di pericolosità e, per quelche qui più rileva, nell’avere riguardo al profilo «constatativo» che ne costituiscela prima fase (cfr. Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 – 4), ilgiudice della prevenzione pure nei casi di pericolosità generica:- «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie dipericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ancheindipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertatola pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a talfine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali,eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di causeestintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01, che hapuntualizzato pure che il giudice della prevenzione «non può basare il suoaccertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fattistoricamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevatain relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzionedel proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su sempliciinformazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia nonaccompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali»);- «può valorizzare […] dati conoscitivi non presi in considerazione in alcunprocedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi[…] sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anchealla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa»(Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280145 - 01; Sez. 6, n. 36216del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372; cfr. pure Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022,Stanek, Rv. 283798 - 01, n.m. sul punto);- «può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimentopenale archiviato, purché effettui una attenta disamina del provvedimento diarchiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi allatrasmigrazione dei dati in sede di prevenzione» (Sez. 5, n. 182/2021, cit.; Sez. 6,n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 27743802).3.2.

Il decreto impugnato ha correttamente negato rilievo all’esclusionedella circostanza aggravante del metodo mafioso in relazione al delitto di usuraper cui al proposto è stata applicata la pena, osservando che al [OSCURATO:PERSONA] è statain parte, con i proventi di attività delittuosa).

E tale qualificazione non è stataincentrata ex se sul fatto estorsivo in relazione al quale è stata dispostal'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (in particolare,per il difetto di elementi che consentissero di provare la sussistenza dellaminaccia).Piuttosto, la Corte di appello, oltre a indicare i numerosi pregiudizi riportatidal [OSCURATO:PERSONA] anche per reati contro il patrimonio (truffa, rapina, ricettazione) in unarco di tempo significativo (tra il 2009 e il 2014), ha tratto dagli elementi acquisitinel procedimento archiviato (e in particolare da una intercettazione delle suedichiarazioni) la conferma dell’impossessamento da parte del proposto di importielevati di denaro dalle casse del proprio datore di lavoro Rossano, fatto comunquecostituente reato (non estorsione in mancanza di minaccia, ma comunque – comeesposto nello stesso decreto impugnato – furti), richiamando pure le conformidichiarazioni della stessa persona offesa e chiarendo le ragioni per cui ha attribuitocredibilità a quelle di contenuto accusatorio.

Inoltre, ha valorizzato i dati relativiall'agire usurario per cui al [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena su richiesta(esplicitando anche al riguardo l’apprezzamento dei dati emersi nel dettoprocedimento penale); ed ha evidenziato come la disponibilità dei beni di cui haconfermato la confisca fosse sproporzionata rispetto alle entrate lecite delproposto, disattendendo in maniera argomentata la prospettazione difensiva purenella parte in cui ha inteso correlare la disponibilità di denaro del proposto allavendita dell'azienda cointestata alla moglie.Non ricorre, allora, la violazione dei princìpi sopra richiamati, atteso che neitermini predetti la Corte di merito ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] l’agire delittuoso abituale(segnatamente, la commissione di reati lucrogenetici) che è il quid della categoriadi pericolosità nella quale è stato incluso il proposto; ed ha ritenuto la discrasia trale sue entrate lecite e la disponibilità dell’elevata somma di denaro e dei preziosie dei veicoli in discorso (art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011), argomentando inconformità al disposto del codice antimafia come interpretato da questa Corte (cfr.per tutte già Sez.

U., n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604).Ciò è a dirsi anche rispetto all’allegato difetto di pertinenzialità tra i beniconfiscati e i reati ascritti all’imputato: la confisca di prevenzione si caratterizzaper «un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato» esoprattutto per «un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa», infunzione dell'esigenza di «superare i limiti di efficacia della confisca penale"classica": limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso dipertinenza – in termini di strumentalità o di derivazione – tra i beni da confiscaree il singolo reato per cui è pronunciata condanna» (così per tutte Corte cost. n. 24del 2019, che richiama Corte cost. n. 33 del 2018, che ha annoverato la confiscadi prevenzione e quella oggi prevista dall’art. 240-bis cod. pen. tra le «formemoderne» di confisca, in ragione di tale peculiare carattere; cfr. Sez. 5, n. 26155del 07/03/2024, Valluzzi, n.m.).4.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questaCorte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 29 dicembre 2025 la Corte di Appello di Trieste, inparziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trieste il 13 gennaio 2025,per quel che qui rileva, ha confermato la confisca di alcuni beni mobili e mobiliregistrati (cinque orologi marca Rolex, 116.955 euro in contanti, un diamante, duemoto e due vespe) nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto persona che viveabitualmente almeno in parte con i proventi di attività delittuosa.2. Avverso il decreto di appello è stato proposto ricorso per cassazionenell’interesse del proposto, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, neilimiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale è statadedotta violazione di legge in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo eoggettivo per l’applicazione della misura di prevenzione personale e dellaconseguente confisca.La Corte territoriale avrebbe ritenuto la pericolosità sociale del ricorrentenon indicando il momento a partire dal quale la sua condotta avrebbe giustificatol’applicazione di una misura di prevenzione, richiamandone i precedenti penali (perestorsione e usura) senza considerare gli esiti favorevoli dei procedimentiinstaurati nei suoi confronti (in specie, il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p.del Tribunale di Pordenone in relazione al fatto estorsivo, sulla scorta del qualenon si sarebbero dovute considerare le dichiarazioni a carico del Rossano;l’emissione di una sentenza di applicazione della pena per usura con esclusionedell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.); né avrebbe precisato da qualielementi inferire l’abitualità del suo agire. Inoltre, difetterebbe il nesso dipertinenzialità, non essendo stata chiarita la derivazione dei beni confiscati daanche alla luce delle dedotte incongruenze temporali tra l’epoca dei prestiti usurarie quella degli ammanchi di denaro (riscontrati dal Rossano) richiamati inmotivazione.3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoriascritta concludendo per il rigetto del ricorso, rappresentando che la confisca diprevenzione si fonda sulla pericolosità e sulla sproporzione e non presuppone unvincolo di pertinenzialità con specifici reati; che le censure concernenti lapericolosità desunta da reati lucrogenetici commessi tra il 2009 e il 2014 nonrisultavano dedotte con l’atto di appello; che la Corte di appello, valorizzandoanche la motivazione di primo grado, ha svolto un’autonoma valutazione dellerisultanze dei procedimenti per estorsione e usura e della sproporzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità:- nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammessosoltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2,d. lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede dilegittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.),potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazioneinesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazionedell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagliartt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, in combinato dispostocon l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci,Rv. 260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 20816del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 – 01);- la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente,è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processualio si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o diproposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamentoespresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio eperciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep.05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA].221437 – 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste soloquando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenirealla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazionigeneriche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez.6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazioneadottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità deldiscorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specificimomenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti»(Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 – 01; cfr.pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).3. La Corte territoriale ha confermato la confisca senza che possa ravvisarsialcuna violazione di legge.3.1. La giurisprudenza di legittimità, anche successivamente a Corte cost.n. 24 del 2019, ha affermato che nel compiere il giudizio di pericolosità e, per quelche qui più rileva, nell’avere riguardo al profilo «constatativo» che ne costituiscela prima fase (cfr. Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 – 4), ilgiudice della prevenzione pure nei casi di pericolosità generica:- «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie dipericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ancheindipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertatola pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a talfine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali,eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di causeestintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01, che hapuntualizzato pure che il giudice della prevenzione «non può basare il suoaccertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fattistoricamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevatain relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzionedel proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su sempliciinformazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia nonaccompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali»);- «può valorizzare […] dati conoscitivi non presi in considerazione in alcunprocedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi[…] sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anchealla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa»(Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280145 - 01; Sez. 6, n. 36216del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372; cfr. pure Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022,Stanek, Rv. 283798 - 01, n.m. sul punto);- «può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimentopenale archiviato, purché effettui una attenta disamina del provvedimento diarchiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi allatrasmigrazione dei dati in sede di prevenzione» (Sez. 5, n. 182/2021, cit.; Sez. 6,n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 27743802).3.2. Il decreto impugnato ha correttamente negato rilievo all’esclusionedella circostanza aggravante del metodo mafioso in relazione al delitto di usuraper cui al proposto è stata applicata la pena, osservando che al [OSCURATO:PERSONA] è statain parte, con i proventi di attività delittuosa). E tale qualificazione non è stataincentrata ex se sul fatto estorsivo in relazione al quale è stata dispostal'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (in particolare,per il difetto di elementi che consentissero di provare la sussistenza dellaminaccia).Piuttosto, la Corte di appello, oltre a indicare i numerosi pregiudizi riportatidal [OSCURATO:PERSONA] anche per reati contro il patrimonio (truffa, rapina, ricettazione) in unarco di tempo significativo (tra il 2009 e il 2014), ha tratto dagli elementi acquisitinel procedimento archiviato (e in particolare da una intercettazione delle suedichiarazioni) la conferma dell’impossessamento da parte del proposto di importielevati di denaro dalle casse del proprio datore di lavoro Rossano, fatto comunquecostituente reato (non estorsione in mancanza di minaccia, ma comunque – comeesposto nello stesso decreto impugnato – furti), richiamando pure le conformidichiarazioni della stessa persona offesa e chiarendo le ragioni per cui ha attribuitocredibilità a quelle di contenuto accusatorio. Inoltre, ha valorizzato i dati relativiall'agire usurario per cui al [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena su richiesta(esplicitando anche al riguardo l’apprezzamento dei dati emersi nel dettoprocedimento penale); ed ha evidenziato come la disponibilità dei beni di cui haconfermato la confisca fosse sproporzionata rispetto alle entrate lecite delproposto, disattendendo in maniera argomentata la prospettazione difensiva purenella parte in cui ha inteso correlare la disponibilità di denaro del proposto allavendita dell'azienda cointestata alla moglie.Non ricorre, allora, la violazione dei princìpi sopra richiamati, atteso che neitermini predetti la Corte di merito ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] l’agire delittuoso abituale(segnatamente, la commissione di reati lucrogenetici) che è il quid della categoriadi pericolosità nella quale è stato incluso il proposto; ed ha ritenuto la discrasia trale sue entrate lecite e la disponibilità dell’elevata somma di denaro e dei preziosie dei veicoli in discorso (art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011), argomentando inconformità al disposto del codice antimafia come interpretato da questa Corte (cfr.per tutte già Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604).Ciò è a dirsi anche rispetto all’allegato difetto di pertinenzialità tra i beniconfiscati e i reati ascritti all’imputato: la confisca di prevenzione si caratterizzaper «un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato» esoprattutto per «un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa», infunzione dell'esigenza di «superare i limiti di efficacia della confisca penale"classica": limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso dipertinenza – in termini di strumentalità o di derivazione – tra i beni da confiscaree il singolo reato per cui è pronunciata condanna» (così per tutte Corte cost. n. 24del 2019, che richiama Corte cost. n. 33 del 2018, che ha annoverato la confiscadi prevenzione e quella oggi prevista dall’art. 240-bis cod. pen. tra le «formemoderne» di confisca, in ragione di tale peculiare carattere; cfr. Sez. 5, n. 26155del 07/03/2024, Valluzzi, n.m.).4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
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