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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 34414/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ischia (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia, senza spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli, che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso il 7/3/2012 dal locale Giudice per le indagini preliminari con riguardo a reati tributari.

2. Propone ricorso per cassazione il Visconti, deducendo - con unico, ampio motivo - l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., con apparenza della motivazione.

3. Con nota del 31/5/2024, il procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 9/4/2024, ha revocato la misura cautelare in corso; è stata allegata idonea documentazione.

4. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per rinuncia.

Tale declaratoria non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto la rinuncia segue ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha fatto venir meno l'interesse alla coltivazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024 Il CcrQsjAière estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ischia (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia, senza spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli, che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso il 7/3/2012 dal locale Giudice per le indagini preliminari con riguardo a reati tributari. 2. Propone ricorso per cassazione il Visconti, deducendo - con unico, ampio motivo - l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., con apparenza della motivazione. 3. Con nota del 31/5/2024, il procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 9/4/2024, ha revocato la misura cautelare in corso; è stata allegata idonea documentazione. 4. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per rinuncia. Tale declaratoria non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto la rinuncia segue ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha fatto venir meno l'interesse alla coltivazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024 Il CcrQsjAière estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34414/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris