Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50957/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto non è illogico che l'ordinanza impugnata abbia valutato cumulativamente gli episodi di violazione attribuiti al condannato durante l'esecuzione della misura, ivi comprese le violazioni precedenti all'ultima, già sanzionate con una mera diffida o con la eliminazione della facoltà di assentarsi dal domicilio in alcuni orari, perché il tipo di decisone cui era chiamato il Tribunale di sorveglianza deve contenere proprio non una valutazione frazionata degli episodi, ma un giudizio complessivo sulla affidabilità o meno del condannato; non emerge, inoltre, dal testo del provvedimento impugnato la contraddittorietà della motivazione dedotta in ricorso, perché l'ordinanza si limita a dar conto della spiegazione data dall'interessato di non aver sentito il citofono quando non è stato rinvenuto nell'abitazione in occasione di un controllo, per concludere, con argomento congruente sul piano logico, nel senso che si tratti in ogni caso di comportamento che dimostra la scarsa diligenza del condannato nel rispetto delle prescrizioni della misura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto non è illogico che l'ordinanza impugnata abbia valutato cumulativamente gli episodi di violazione attribuiti al condannato durante l'esecuzione della misura, ivi comprese le violazioni precedenti all'ultima, già sanzionate con una mera diffida o con la eliminazione della facoltà di assentarsi dal domicilio in alcuni orari, perché il tipo di decisone cui era chiamato il Tribunale di sorveglianza deve contenere proprio non una valutazione frazionata degli episodi, ma un giudizio complessivo sulla affidabilità o meno del condannato; non emerge, inoltre, dal testo del provvedimento impugnato la contraddittorietà della motivazione dedotta in ricorso, perché l'ordinanza si limita a dar conto della spiegazione data dall'interessato di non aver sentito il citofono quando non è stato rinvenuto nell'abitazione in occasione di un controllo, per concludere, con argomento congruente sul piano logico, nel senso che si tratti in ogni caso di comportamento che dimostra la scarsa diligenza del condannato nel rispetto delle prescrizioni della misura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre
Sentenza Cassazione n. 50957/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris