Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 32945/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03-03-2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 marzo 2020 (rinnovata con la sottoscrizione di Presidente e Consigliere estensore a seguito di annullamento di questa Corte operato con sentenza n. 1179 del 2021 per la mancata firma della sentenza-documento), confermava la pronuncia del 19 febbraio 2019, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Milano, per quanto in questa sede rileva, previo riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Milano del 27 dicembre 2013, irrevocabile il 24 gennaio 2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 1 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2.a), a lui contestato per aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] stupefacente di tipo cocaina non inferiore a 200 grammi, in cambio del corrispettivo di 9.000 euro, che in parte cedeva ad [OSCURATO:PERSONA] in cambio del corrispettivo di almeno 6.000 euro; fatto commesso in Buccinasco e località limitrofe, fino al 15 settembre 2013.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata altresì applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata rispetto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, osservando che la sostanza stupefacente di cui si discute non è stata sequestrata (si tratta di cd.

"droga parlata"), per cui non è stato possibile verificarne la purezza, incidendo ciò sull'offensività della condotta, ferma restando, in ogni caso, la occasionalità della condotta, comparendo [OSCURATO:PERSONA] solo in tale episodio.

Con il secondo e il terzo motivo, è stata censurata, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevandosi che la disponibilità dell'autovettura non era in alcun modo strumentalmente collegata al delitto commesso dall'imputato, il quale non ha mai avuto auto con targhe clonate, a ciò aggiungendosi che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere applicata alcuna misura con finalità deterrente, in quanto era stato proprio il primo giudice a riconoscere che l'imputato aveva già reciso i contatti con contesto criminale a fine 2013; orbene, a fronte della natura facoltativa della pena accessoria in esame, la Corte di appello avrebbe dovuto fornire congrua e specifica motivazione delle ragioni per cui sono state disattese le ragioni difensive che erano state puntualmente esposte nell'atto di appello.2.1.

Con memoria trasmessa il 23 marzo 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è infondato, mentre il secondo e il terzo, suscettibili di trattazione unitaria, sono meritevoli di accoglimento.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Sul punto occorre infatti richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

Tale approdo interpretativo è stato sviluppato ulteriormente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso; il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi, il che vuol dire che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività.

In tale ottica è stato sottolineato come anche l'elemento ponderale, quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale, non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela proprio il raffronto dello stesso con la disposizione di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990.

In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento.

Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie di lieve entità.

1.1. Orbene, la Corte di appello si è posta in sintonia con tale impostazione, valorizzando, in senso ostativo al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, la quantità dello stupefacente acquistata da [OSCURATO:PERSONA] (circa 200 grammi di cocaina) e la non occasionalità della condotta, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] indicato da Barbaro, nelle conversazioni telefoniche intercettate, come uno spacciatore abituale, tanto è vero che egli, come emerso in altro procedimento penale, era stato tratto in arresto nel dicembre 2013 (ovvero circa due mesi dopo i fatti di causa, risalenti al settembre 2013) dalla Questura di Milano allorché cedeva a un assuntore una dose di cocaina, venendo trovato in possesso di altre nove dosi e di denaro contante.

A fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito, che non è consentita in sede di legittimità.

Di qui l'infondatezza della censura difensiva.

2. Sono invece meritevoli di accoglimento il secondo e il terzo motivo, aventi ad oggetto la statuizione relativa al ritiro della patente di guida.

Al riguardo, infatti, la Corte di appello, nel confermare la decisione del primo giudice, si è limitata a richiamare la previsione di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, secondo cui, con la sentenza di condanna per uno dei reati di cui agli art. 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il ritiro della patente di guida del condannato, per cui la sanzione disposta dal G.U.P. è stata ritenuta legittima.Orbene, tale impostazione non può essere condivisa, risolvendosi in una sostanziale lacuna motivazionale, rispetto a una statuizione la cui adozione deve essere adeguatamente giustificata (il che non è avvenuto neanche con la sentenza di primo grado), dovendosi sul punto ribadire la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278537- 03 e Sez. 3, n. 16285 del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 243398), secondo cui, in materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice.

Nella vicenda in esame, tale motivazione è del tutto mancata, per cui, limitatamente alla statuizione del ritiro della patente di guida, si impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, mentre nel resto il ricorso va disatteso, da ciò conseguendo l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto per cui vi è stata condanna nel presente giudizio, ossia quello di cui al capo 2a della rubrica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al ritiro della patente di guida, con rinvio per nuovo giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03-03-2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 marzo 2020 (rinnovata con la sottoscrizione di Presidente e Consigliere estensore a seguito di annullamento di questa Corte operato con sentenza n. 1179 del 2021 per la mancata firma della sentenza-documento), confermava la pronuncia del 19 febbraio 2019, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Milano, per quanto in questa sede rileva, previo riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Milano del 27 dicembre 2013, irrevocabile il 24 gennaio 2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 1 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2.a), a lui contestato per aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] stupefacente di tipo cocaina non inferiore a 200 grammi, in cambio del corrispettivo di 9.000 euro, che in parte cedeva ad [OSCURATO:PERSONA] in cambio del corrispettivo di almeno 6.000 euro; fatto commesso in Buccinasco e località limitrofe, fino al 15 settembre 2013. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata altresì applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata rispetto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, osservando che la sostanza stupefacente di cui si discute non è stata sequestrata (si tratta di cd. "droga parlata"), per cui non è stato possibile verificarne la purezza, incidendo ciò sull'offensività della condotta, ferma restando, in ogni caso, la occasionalità della condotta, comparendo [OSCURATO:PERSONA] solo in tale episodio. Con il secondo e il terzo motivo, è stata censurata, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevandosi che la disponibilità dell'autovettura non era in alcun modo strumentalmente collegata al delitto commesso dall'imputato, il quale non ha mai avuto auto con targhe clonate, a ciò aggiungendosi che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere applicata alcuna misura con finalità deterrente, in quanto era stato proprio il primo giudice a riconoscere che l'imputato aveva già reciso i contatti con contesto criminale a fine 2013; orbene, a fronte della natura facoltativa della pena accessoria in esame, la Corte di appello avrebbe dovuto fornire congrua e specifica motivazione delle ragioni per cui sono state disattese le ragioni difensive che erano state puntualmente esposte nell'atto di appello.2.1. Con memoria trasmessa il 23 marzo 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è infondato, mentre il secondo e il terzo, suscettibili di trattazione unitaria, sono meritevoli di accoglimento. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Sul punto occorre infatti richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Tale approdo interpretativo è stato sviluppato ulteriormente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso; il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi, il che vuol dire che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è stato sottolineato come anche l'elemento ponderale, quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale, non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela proprio il raffronto dello stesso con la disposizione di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie di lieve entità. 1.1. Orbene, la Corte di appello si è posta in sintonia con tale impostazione, valorizzando, in senso ostativo al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, la quantità dello stupefacente acquistata da [OSCURATO:PERSONA] (circa 200 grammi di cocaina) e la non occasionalità della condotta, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] indicato da Barbaro, nelle conversazioni telefoniche intercettate, come uno spacciatore abituale, tanto è vero che egli, come emerso in altro procedimento penale, era stato tratto in arresto nel dicembre 2013 (ovvero circa due mesi dopo i fatti di causa, risalenti al settembre 2013) dalla Questura di Milano allorché cedeva a un assuntore una dose di cocaina, venendo trovato in possesso di altre nove dosi e di denaro contante. A fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito, che non è consentita in sede di legittimità. Di qui l'infondatezza della censura difensiva. 2. Sono invece meritevoli di accoglimento il secondo e il terzo motivo, aventi ad oggetto la statuizione relativa al ritiro della patente di guida. Al riguardo, infatti, la Corte di appello, nel confermare la decisione del primo giudice, si è limitata a richiamare la previsione di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, secondo cui, con la sentenza di condanna per uno dei reati di cui agli art. 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il ritiro della patente di guida del condannato, per cui la sanzione disposta dal G.U.P. è stata ritenuta legittima.Orbene, tale impostazione non può essere condivisa, risolvendosi in una sostanziale lacuna motivazionale, rispetto a una statuizione la cui adozione deve essere adeguatamente giustificata (il che non è avvenuto neanche con la sentenza di primo grado), dovendosi sul punto ribadire la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278537- 03 e Sez. 3, n. 16285 del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 243398), secondo cui, in materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice. Nella vicenda in esame, tale motivazione è del tutto mancata, per cui, limitatamente alla statuizione del ritiro della patente di guida, si impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, mentre nel resto il ricorso va disatteso, da ciò conseguendo l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto per cui vi è stata condanna nel presente giudizio, ossia quello di cui al capo 2a della rubrica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al ritiro della patente di guida, con rinvio per nuovo giu
Sentenza Cassazione n. 32945/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris