CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 02256/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.3203/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D 'Incecco, [OSCURATO:PERSONA]Incecco , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] Cesare ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1145/2018 , depositata il 13/06/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. Sentiti i difensori dei ricorrenti e del controricorrente che hanno chiesto, rispettivamente, di accogliere e di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo - per quanto interessa il presente giudizio - lo scioglimento della comunione ereditaria scaturente dal decesso dei genitori [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 23 dicembre 1992, e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 16 gennaio 2006. Il Tribunale di Pescara con sentenza non definitiva rigettò l'eccezione sollevata dal convenuto di prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità paterna ad opera della convenuta e della defunta madre; con successiva sentenza definitiva il Tribunale di Pescara ordinò lo scioglimento della comunione ereditaria in base al progetto di divisione elaborato dal consulente tecnico d'ufficio. 2. Entrambe le sentenze sono state impugnate da [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d'appello di L'aquila, con la sentenza n. 63/2016, ha ritenuto -in relazione all'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna - che la voltura catastale degli immobili caduti in successione costituisse atto di accettazione tacita dell'eredità, così che, essendo evidente che la voltura era stata fatta nell'interesse non solo dell'appellante, ma anche della madre e della sorella, non rilevava in concreto chi vi avesse proceduto. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte, con l’ordinanza n. 8980/2017, ha accolto il primo motivo di ricorso, sulla base del principio secondo cui l’accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre quando solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius. La Corte di cassazione ha quindi cassato la pronuncia impugnata e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello affinché provvedesse a un nuovo esame della vicenda attenendosi al principio di diritto sopra ricordato; “in sede di riesame del merito – ha sottolineato la Corte di cassazione – si potrà anche ove necessario valutare l'esistenza di altre ipotesi di accettazione tacita o ex lege della successione, trattandosi di questioni che il giudice di merito ha implicitamente ritenuto assorbite avendo attribuito rilevanza dirimente alla tesi dell'accettazione tacita derivante dalla voltura catastale”. 4. La Corte d’appello di L’Aquila, quale giudice di rinvio, ha accolto l’eccezione di prescrizione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di accettare l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] unico erede degli immobili ereditari di [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi rigettato la domanda di divisione fatta valere da [OSCURATO:PERSONA] relativamente a tali beni. 5. Avverso la sentenza del giudice di rinvio, n. 1145/2018, ricorrono per cassazione gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Incecco, [OSCURATO:PERSONA]Incecco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dal controricorrente in prossimità della pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 101, 112, 115, 183 e 153 c.p.c., 74 e 87 disp. att. c.p.c., omessa pronuncia, error in procedendo, nullità della sentenza”: il giudice di rinvio ha ritenuto non rituale la produzione del documento relativo alla domanda di voltura catastale dei beni ereditari, non risultando il medesimo incluso nell’indice delle produzioni allegate alla comparsa di costituzione in primo grado di [OSCURATO:PERSONA], ma risultando il medesimo aggiunto con il n. 99 all’elenco delle produzioni di seguito alla comparsa conclusionale e alle repliche e mancando cenno alcuno alla produzione di tale atto nella sentenza di primo grado e negli scritti difensivi di parte attrice; a tale affermazione non è però seguita, come era invece necessario, l’espunzione del documento dagli atti di causa e il rilievo della mancanza della prova del fatto costitutivo della domanda di [OSCURATO:PERSONA], ossia la presentazione della domanda di voltura catastale, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] non ha provato di avere accettato tacitamente l’eredità per effetto della presentazione della domanda di voltura; la Corte d’appello non poteva quindi dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] è l’unico erede degli immobili ereditari del padre. Il motivo è infondato. I ricorrenti non considerano che il processo è stato instaurato da [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di erede, ha chiesto, nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], lo scioglimento della comunione dei beni ereditari del padre [OSCURATO:PERSONA] e della madre [OSCURATO:PERSONA]. Costituendosi, il fratello ha contestato la qualità di coerede della sorella, essendosi prescritto il diritto di quest’ultima di accettare l’eredità del padre. Non è mai stato oggetto di contestazione nel processo il possesso della qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata è stata pronunciata in sede di giudizio di rinvio nel quale, atteso il suo carattere chiuso ex art. 394 c.p.c., il giudice è vincolato alle statuizioni della pronuncia della Corte di cassazione ed è preclusa alle parti non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nelgiudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata (cfr. Cass. n. 29879/2023 e Cass. n. 26545/2024). Pertanto, la questione della accettazione dell’eredità da parte di [OSCURATO:PERSONA] non era e non poteva costituire oggetto di esame da parte della Corte d’appello, la quale ha correttamente limitato la propria indagine – secondo quanto statuito dalla Corte di cassazione – alla prescrizione o meno del diritto di accettazione dell’eredità da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il secondo motivo contesta, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132, comma 2, c.p.c., motivazione apparente, nullità della sentenza”: il giudice di rinvio ha verificato l’esistenza di altre ipotesi di accettazione legale dell’eredità da parte di [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto non valorizzabile il fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte del padre, avesse continuato, con il consenso della madre e della sorella, a godere dell’appartamento concessogli in comodato dal padre, in quanto tale allegazione, contenuta nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non aveva trovato riscontro probatorio; tale allegazione sarebbe infatti stata espressamente contestata da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria conclusionale di replica precedente la sentenza non definitiva del 2008; tale motivazione è apparente in quanto il giudice di rinvio ha attribuito alla predetta replica un contenuto di espressa contestazione che non si rinviene affatto nel testo della replica stessa e, inoltre, la contestazione è tardiva; [OSCURATO:PERSONA] aveva invece esplicitamente ammesso il fatto di avere ricevuto in comodato gratuito il bene ereditario prima dal padre e poi dalla madre e dalla sorella; non si tratta di semplice ammissione del difensore, come tale non avente valore confessorio, ma di dichiarazione espressa di non contestazione del fatto, cosicché in base al principio di cui all’art. 115 c.p.c. il giudice doveva porre a fondamento della decisione il fatto suddetto; la concessione di un bene ereditario in comodato senza limiti di tempo implica l’esercizio di un potere di disposizione del bene che la chiamata non avrebbe avuto diritto di compiere se non nella qualità di erede. Il motivo è fondato con le seguenti precisazioni. La Corte d’appello, dopo avere escluso che possa attribuirsi efficacia di accettazione tacita dell’eredità alla mera voltura catastale, non avendo [OSCURATO:PERSONA] dimostrato di avere presentato la relativa domanda ovvero che la domanda fosse stata presentata dal fratello, spendendo anche il suo nome o comunque in forza di una delega o di una successiva ratifica, ha verificato – come aveva indicato questa Corte – la sussistenza di altre ipotesi di accettazione tacita o ex lege. Al riguardo il giudice di rinvio (cfr. le pagg. 9-11 della sentenza impugnata) ha ritenuto non provata ed espressamente contestata dal convenuto la circostanza del godimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli immobili in forza di concessione in comodato gratuito da parte della sorella. Ad avviso del giudice d’appello tale circostanza non sarebbe stata tempestivamente dedotta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], che si era limitata a sostenere che gli immobili “sono sempre stati nella detenzione di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto uso nella qualità di coerede” e solo nella terza memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. ha dedotto che il fratello aveva continuato a godere degli immobili, in precedenza concessigli in comodato dal padre, con il consenso della madre e della sorella. La circostanza tardivamente allegata sarebbe stata contestata dal convenuto nella memoria di replica, mentre alle “note critiche” svolte in udienza andrebbe riconosciuto il valore di mera allegazione difensiva, volta a contrastare la pretesa dell’attrice di attribuzione dei frutti dei beni posseduti dal fratello. Tali affermazioni del giudice d’appello non sono corrette. Anzitutto, la circostanza del consenso di [OSCURATO:PERSONA] è stata tempestivamente dedotta dall’attrice, che ha allegato il fatto della detenzione dei beni nella qualità di coerede da parte del fratello sin dall’atto introduttivo del processo e ha poi, nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., qualificato giuridicamente tale detenzione. Quanto alla contestazione da parte del fratello, la suddetta contestazione (riportata alle pagg. 14 e 15 del ricorso) è sicuramente tardiva, essendo stata fatta valere nella memoria di replica, e comunque generica; va, invece, considerato quanto dichiarato in udienza (“l’uso di detti immobili al convenuto, così come riconosciuto dalla stessa attrice nel giudizio di primo grado, […] gli [immobili] furono concessi in comodato gratuito dal padre [OSCURATO:PERSONA], dalla madre [OSCURATO:PERSONA] e dalla sorella oggi parte attrice”). Da tale dichiarazione emerge la non contestazione del fatto allegato da [OSCURATO:PERSONA], cosicché, in base al principio di cui al comma 1 dell’art. 115 c.p.c., la circostanza della concessione del bene ereditario al fratello andava ritenuta provata. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d