CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 14189/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 18 dicembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui era stata respinta l'istanza di concessione della liberazione anticipata per le frazioni detentive comprese tra il 20 novembre 2017 e il 20 maggio 2019, tra il 20 novembre 2021 e il 20 maggio 2022 e tra il 20 maggio 2023 e il 20 novembre 2023. Il provvedimento di rigetto veniva giustificato dal fatto che le condotte poste in essere da Cangiano, sia nell'arco temporale considerato sia in epoca differente, si ritenevano rivelatrici di un comportamento incompatibile con il beneficio penitenziario invocato. Si richiamavano, in proposito, la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestata in forma aperta, per il periodo compreso tra il 2017 e il 2018, nonché alcune infrazioni disciplinari intramurarie commesse per il periodo compreso tra 2021 e il 2023. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento all'art. 54 legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.). Si deduceva, innanzitutto, che dalla partecipazione del condannato all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti richiamata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli non emergevano elementi ostativi alla concessione della liberazione anticipata, in ragione del fatto che tali comportamenti criminosi, non essendo stati correlati cronologicamente alle frazioni detentive in esame, non consentivano di formulare un giudizio negativo sul processo rieducativo intrapreso dal ricorrente. Si deduceva, al contempo, che le sanzioni disciplinari irrogate al condannato, richiamate nel provvedimento censurato, erano irrilevanti ai fini della concessione della liberazione anticipata, riguardando frazioni detentive semestrali differenti da quelle per le quali era stato invocato il beneficio penitenziario oggetto di vaglio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti del diniego della liberazione anticipata invocata da [OSCURATO:PERSONA], che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli in conformità delle risultanze processuali e del comportamento tenuto dal ricorrente. Nel compiere tale valutazione il Tribunale di sorveglianza di Napoli distingueva le frazioni detentive semestrali comprese tra il 20 novembre 2017 e il 20 maggio 2019 e quelle comprese tra il 20 novembre 2021 e il 20 maggio 2022 e tra il 20 maggio 2023 e il 20 novembre 2023, che occorre esaminare partitamente. 3. Quanto, in particolare, alle frazioni detentive comprese tra il 20 novembre 2017 e il 20 maggio 2019 il Tribunale di sorveglianza di Napoli evidenziava che il provvedimento impugnato veniva pronunciato sull'assunto che l'elevato disvalore dei fatti di reato per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con la sentenza emessa nel giudizio di primo grado il 6 dicembre 2018, richiamata nel provvedimento impugnato, non consentiva la concessione del beneficio penitenziario richiesto. Occorre, in proposito, precisare che la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestata a Cangiano in forma aperta, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), si protraeva fino alla data del 6 dicembre 2018, nella quale veniva pronunciata la sentenza di primo grado. Ne consegue che l'arco temporale nel quale ricadevano le frazioni detentive per cui si chiedeva la liberazione anticipata apparivano cronologicamente correlate ai fatti di reato per i quali interveniva la condanna del ricorrente. Ne discende che il provvedimento in esame, postulando l'elevato disvalore del reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con la sentenza di cui si controverte, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio di cui all'art. 54 Ord. pen., si possono utilizzare tutti i fatti sintomatici da cui desumere l'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione del condannato. Non v'è dubbio, infatti, che le condotte illecite, se connotate da un elevato disvalore, come nel caso di specie, possono ripercuotersi sui semestri antecedenti o successivi a quelli in esame, incidendo sulla partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, in quanto sintomatiche dell'assenza di effetti positivi del percorso trattamentale (tra le altre, Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 -01). In questa cornice, infine, sono pertinenti i richiami effettuati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di concessione dei benefici penitenziari per le ipotesi di contestazioni aperte nei reati permanenti, secondo cui in «tema di reato permanente, la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta (cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita) la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza con l'ulteriore conseguenza che, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna (nella specie per associazione mafiosa), le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato» (Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707 - 01). 4. Quanto, invece, alle residue frazioni detentive semestrali, comprese tra il 20 novembre 2021 e il 20 maggio 2022 e tra il 20 maggio 2023 e il 20 novembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli evidenziava che il respingimento del beneficio penitenziario invocato si giustificava alla luce delle sanzioni disciplinari riportate dal condannato, che comprovavano l'assenza di adesione del condannato al programma trattamentale intrapreso, rispetto alla quale non assume un rilievo decisivo la circostanza che le infrazioni riguardavano periodi diversi da quelli per cui era stata invocata la liberazione anticipata. Il provvedimento impugnato, pertanto, si colloca nel solco ermeneutico, da tempo consolidato, secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 54 Ord. pen., le infrazioni intramurarie assumono una valenza oggettivamente negativa, che può rilevare anche in deroga al principio della correlazione temporale, in quanto sintomatiche dell'assenza di effetti positivi sul percorso intrapreso durante l'esecuzione della pena. Non può, in proposito, non richiamarsi il seguente principio di diritto: «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01). 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riget