CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 24025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];ricorrenticontroAIG Europe SA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Antonin, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];intimatiavverso la sentenza n. 866/2022 depositata il 15 marzo 2022 dellaCorte di appello di Milano.Sez. I – RG 25406/2022camera di consiglio 24.6.2026 1Numero registro generale 25406/2022Numero sezionale 2846/2026Numero di raccolta generale 24025/2026Data pubblicazione 24/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:PERSONA] di OSC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società operativanel settore dei servizi di call center, soggetta al controllo del socio unicoOmnia [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata insolvente ai sensi dell’art. 3 d.lgs.270/1999 dal Tribunale di Milano con sentenza del 30 aprile 2010 esuccessivamente dichiarata fallita con decreto ex art. 30 d.lgs.270/1999 del 22 novembre 2010, ha proposto azione di responsabilità,ai sensi dell’art. 146 l. fall., nei confronti degli amministratoriAlessandro Gili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei sindaci, oltre che della societàdi revisione e del socio revisore contabile, nonché nei confronti degliamministratori della società controllante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (Gili,Pittoni, Lancellotti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre chePiervittorio [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo la condanna in solido di tutti iconvenuti al risarcimento del danno nella somma di euro52.311.531,08, corrispondente all’entità del debito fiscale eprevidenziale maturato dalla società fallita (dall’anno 2006 sino alladata di dichiarazione dello stato di insolvenza); è stato dedotto che ladetta società, attraverso gli amministratori, aveva trasferito i proventidell’attività di impresa alla società controllante. Il contraddittorio è statoesteso ad AIG Europe SA, chiamata in causa quale impresa assicuratricedella responsabilità professionale degli organi sociali.La domanda nei confronti dei sindaci e dei revisori è statarespinta, mentre è stata pronunciata condanna solidale al risarcimentodei danni per la somma di euro 12.846.019,25, oltre interessi, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AdrianoVentucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e deglieredi del defunto [OSCURATO:PERSONA]; la domanda di manlevaSez. I – RG 25406/2022camera di consiglio 24.6.2026 2Numero registro generale 25406/2022Numero sezionale 2846/2026Numero di raccolta generale 24025/2026Data pubblicazione 24/07/2026nei confronti di AIG Europe è stata invece disattesa.2. ─ La Corte di appello di Milano ha accolto l’impugnazioneprincipale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha così ridotto la sommaoggetto della condanna all’importo di euro 7.000.000,00 (in ragionedella riduzione quantitativa della domanda risarcitoria, operata dalinammissibili per tardività i gravami incidentali di [OSCURATO:PERSONA], LuigiMonterisi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha infinedichiarato la carenza di legittimazione passiva delle eredi di PiervittorioAntenore Rossi e dichiarato l’estinzione del giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] il Fallimento.3. — Avverso la sentenza della Corte di Milano, pubblicata il 15marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto unricorso per cassazione basato su cinque motivi; resiste concontroricorso la sola AIG Europe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― I motivi di ricorso si riassumono come segue.[OSCURATO:PERSONA]: violazione e falsa applicazione degli artt. 303, 166c.p.c., 536 e 467 c.c.. Il motivo ha ad oggetto la mancata notificadell’atto di appello in riassunzione agli eredi dell’appellato Gili eprospetta, per tale ragione, la nullità della sentenza della Cortedistrettuale; si imputa a detta Corte di aver proseguito il giudizio indifetto di una delle «parti processuali passive».[OSCURATO:PERSONA]: violazione e falsa applicazione degli artt. 333 e343 c.p.c.. Si lamenta che la Corte di appello abbia ritenutoinammissibili gli appelli incidentali proposti dagli odierni ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA]: violazione e falsa applicazione degli artt. 354 e 164c.p.c.. Il mezzo di censura denuncia la mancata notifica dell’atto dicitazione a [OSCURATO:PERSONA] e oppone per tale ragione la nullità dellesentenze di merito.[OSCURATO:PERSONA]: violazione e falsa applicazione dell’art. 2476,Sez. I – RG 25406/2022camera di consiglio 24.6.2026 3Numero registro generale 25406/2022Numero sezionale 2846/2026Numero di raccolta generale 24025/2026Data pubblicazione 24/07/2026comma 6, c.c.. Ci si duole che la Corte di appello abbia mancato didichiarare l’avvenuta prescrizione dell’azione di responsabilitàpromossa dal Fallimento OSC nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. La sentenza impugnata sarebbe carentedi motivazione quanto alle «censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neipropri atti».2. — Occorre anzitutto rilevare che [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciatoal suo ricorso per cassazione con atto del 2 febbraio 2026, onde ilgiudizio di legittimità deve dichiararsi estinto con riguardo al dettoricorrente.Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che riguardano in viaesclusiva la posizione di [OSCURATO:PERSONA], non vanno pertanto esaminati.3. — Con riguardo alla posizione dell’altro ricorrente, si deveanzitutto esaminare il secondo motivo, vertente sulla pronuncia in ritocon cui è stato definito l’appello incidentale.È in gioco l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo cheinvesta capi autonomi della decisione di primo grado: capi che la parteabbia interesse a impugnare da subito, senza attendere la proposizionedell’appello principale.La Corte di merito ha ritenuto tardiva l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA].Posto che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 10 luglio2019, mentre l’appello di [OSCURATO:PERSONA] risultava proposto solo il 15 maggio2020, il Giudice distrettuale ha fatto applicazione del principio di dirittoenunciato da Cass. 29 ottobre 2019, n. 27616, secondo cuil'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, vadichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione nonpossa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale.[OSCURATO:PERSONA] reputa debba farsi applicazione dell’opposta regola,applicata dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte: quellasecondo cui l’impugnazione incidentale tardiva può essere formulataSez. I – RG 25406/2022camera di consiglio 24.6.2026 4Numero registro generale 25406/2022Numero sezionale 2846/2026Numero di raccolta generale 24025/2026Data pubblicazione 24/07/2026anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale,indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo dellasentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente,dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334,343 e 371 c.p.c., dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettatola decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta arimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dallapronuncia impugnata (Cass. 17 settembre 2025, n. 25469; Cass. 29maggio 2024, n. 15100; nel medesimo senso: Cass. 5 settembre 2022,n. 26139; Cass. 11 novembre 2020, n. 25285; Cass. 7 luglio 2020, n.14094; Cass. 12 luglio 2018, n. 18415; Cass. 30 maggio 2018, n.13651). Come è stato rilevato (cfr. la cit. Cass. 29 maggio 2024, n.15100, in motivazione) questa opzione ermeneutica esce rafforzatadall’arresto di Cass. Sez. U. 28 marzo 2024, n. 8486, secondo cuil'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile è ammissibile anchequando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro laparte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto chel'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazioneprincipale o da un'impugnazione incidentale tardiva.Il secondo motivo merita dunque accoglimento.4. — Il primo mezzo verte sull’interruzione del giudizio di appellodeterminata dal decesso di [OSCURATO:PERSONA] e sulla riattivazione delprocedimento, che non sarebbe stato riassunto nei confronti degli eredidel predetto: si spiega che la notifica a questi ultimi non aveva avutoluogo in quanto essi avevano rinunciato all’eredità. Secondo ilricorrente, l’atto di riassunzione avrebbe dovuto essere comunquenotificato agli eredi personalmente (posto che la notifica doveva averluogo una volta trascorso il termine annuale cui all’art. 303 c.p.c.); imedesimi eredi avrebbero poi dovuto documentare la morte diAlessandro Gili e produrre l’atto di rinuncia all’eredità.Il motivo è inammissibile.Sez. I – RG 25406/2022camera di consiglio 24.6.2026 5Numero registro generale 25406/2022Numero sezionale 2846/2026Numero di raccolta generale 24025/2026Data pubblicazione 24/07/2026Esso è del tutto carente di specificità. La deduzione di errores inprocedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementiindividuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25luglio 2019, n. 20181): infatti, l’esercizio del potere di diretto esamedegli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ovesia denunciato un error in procedendo, presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatodall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla basedell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, apena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per ilprincipio di autosufficienza di esso (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048;Cass. 29 settembre 2017, n. 22880).Si osserva, peraltro, che ipotetici vizi afferenti il rapportoprocessuale tra il Fallimento e uno degli obbligati in solido nonpotrebbero ripercuotersi sulla posizione degli altri condebitori. Infatti,in tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nelgiudizio promosso nei confronti di più coobbligati solidali, verificatasiuna causa di interruzione nei confronti di uno di essi e riassuntotempestivamente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio dellanotificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni tra ilitisconsorti facoltativi ed il mancato rispetto del termine per larinnovazione della notificazione non impediscono l'ulterioreprosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsortiritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l'eventualeestinzione del processo ex art. 307 c.p.c. relativa ad uno dei convenutioriginari (Cass. 20 agosto 2019, n. 21514; cfr. pure: Cass. 21 febbraio2020, n. 4684).5. — Il quinto motivo è fondato.Con esso si dibatte del mancato esame dei motivi di appellodell’odierno istante. La decisione sul merito dell’impugnazione diSez. I – RG 25406/2022camera di consiglio 24.6.2026 6Numero registro generale 25406/2022Numero sezionale 2846/2026Numero di raccolta generale 24025/2026Data pubblicazione 24/07/2026Monterisi è stata oggetto di assorbimento, stante la ritenutainammissibilità dell’appello da questo proposto. Si è detto, però, che ilgravame del detto ricorrente non era da considerarsi tardivo. Ora,l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non insenso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette diravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento)anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quelladell'assorbimento: in conseguenza, ove si escluda rispetto ad una certaquestione proposta la correttezza della valutazione di assorbimento,avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, nerisulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cass. 19 dicembre 2019,n. 33764; Cass. 12 novembre 2018, n. 28995).6. — In conclusione, va dichiarato estinto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] va accolto limitatamente al secondoe al quinto motivo, con conseguente cassazione dell’impugnatapronuncia e rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte di appellodi Milano.7. — Le spese del giudizio di legittimità relative al ricorso diBellusci possono compensarsi, tenuto conto che l’impugnazione, ovenon rinunciata, sarebbe stata (quantomeno parzialmente) accolta. P.Q.MLa Cortedichiara estinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e accogliequello di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al secondo e al quinto motivo,mentre respinge il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; compensale spese processuali tra [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 24 giugno 2026. Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 25406/2022camera di consiglio 24.6.2026 7