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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 17246/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo ha ridotto la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c.

I.fall. nella misura di due anni.

Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia del vizio di motivazione in relazione al dolo del reato di bancarotta, è del tutto privo di specificità Considerato che il secondo motivo, di denuncia di violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, è meramente reiterativo delle doglianze proposte con l'atto di appello, disattese correttamente dalla Corte territoriale che ha evidenziato come non risulti provata la dedotta ragione di prelievo delle somme dalle casse sociali da parte dell'imputato, né sono state giustificate singolarmente le singole operazioni, anche dal punto di vista delle loro tempistiche; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo ha ridotto la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. I.fall. nella misura di due anni. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia del vizio di motivazione in relazione al dolo del reato di bancarotta, è del tutto privo di specificità Considerato che il secondo motivo, di denuncia di violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, è meramente reiterativo delle doglianze proposte con l'atto di appello, disattese correttamente dalla Corte territoriale che ha evidenziato come non risulti provata la dedotta ragione di prelievo delle somme dalle casse sociali da parte dell'imputato, né sono state giustificate singolarmente le singole operazioni, anche dal punto di vista delle loro tempistiche; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17246/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris