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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09186/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] t

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 22/02/a23, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza autorizzazione e giustificato motivo, una noccoliera e un coltello a serramanico e lo aveva condannato alla pena di mesi sei e giorni quindici di arresto ed euro millecinquanta di ammenda.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., per non aver considerato che il coltello era destinato ad un uso lavorativo, né aver valutato la ricorrenza della ipotesi della lieve e entità e, infine, per aver disatteso la richiesta di concessione di circostanze attenuanti generiche e, infine, per eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda.

La Corte territoriale - per quanto di interesse in questa sede - ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un coltello, riconducibile al prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà.

Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio.

4. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 20 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] t 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 22/02/a23, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza autorizzazione e giustificato motivo, una noccoliera e un coltello a serramanico e lo aveva condannato alla pena di mesi sei e giorni quindici di arresto ed euro millecinquanta di ammenda. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., per non aver considerato che il coltello era destinato ad un uso lavorativo, né aver valutato la ricorrenza della ipotesi della lieve e entità e, infine, per aver disatteso la richiesta di concessione di circostanze attenuanti generiche e, infine, per eccessività del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale - per quanto di interesse in questa sede - ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un coltello, riconducibile al prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio. 4. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbr
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