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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22677/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26108/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Panaro n. 17 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Ricadi, in persona del Sindaco p.t., rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza n. 597/2020, depositata il 14 febbraio2020, della Commissione tributaria regionaledella Calabria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che:

1. –con sentenza n. 597 /2020, depositata il 14 febbraio 2020 , la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Ricadi per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dallo stesso appellantein relazione all’anno 2009, ed al possesso di terreni edificabili; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: -l’avviso di accertamento, così come già ritenuto dal primo giudice, compiutamente esponeva le ragioni della rettifica di valore operata dall’Ente impositore in relazione alle aree edificabili tassate, alle zone urbanistiche di riferimento ed al calcolo dell’imposta; - la rettifica trovava, quindi, fondamento nella delibera adottata dall’Ente ai fini della predeterminazione del valore venale di terreni edificabili, ed a fronte della presunzione correlata alla delibera il contribuente non aveva offerto riscontro probatorio al dedotto minor valore delle aree; - più specificamente, la stessa perizia di parte non dava conto - oltrechè del (solo) dedotto esproprio «di porzioni di beni» -del diverso reclamato valore delle aree né escludeva «la natura edificatoria»delle stesse; - emergeva, altresì, che i terreni in questione erano «commercialmente appetibili»in quanto adiacenti a «strade di grande comunicazione» e ricadevano in un comprensorio connotato da «un alto coefficiente di insediamenti ai fini turistico - alberghieri che comporta un'elevata capacità dei terreniedificabili a produrre reddito a favore dei proprietari.»;2. –[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinquemotivi, illustrati con memoria ; -il Comune di Ricadi resiste con controricorso.

Considerato che:

1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., il ricorrente denuncia «Omessa motivazione.

Errore di diritto»e deduce, in sintesi, che la motivazione dell’avviso di accertamento avrebbe dovuto considerarsi generica e che il giudice del gravame aveva tenuto in non calele contestazioni mosse in ordine: -al contenuto dell’atto impositivo, che non recava elementi identificativi delle aree tassate né ne precisava la consistenza, la zonizzazione (secondo PRG), il valore unitario (al mq) e complessivo; - al valore attribuito alle aree che, come documentato, erano state sottoposte a vincoli ed a espropriazioni(come poteva desumersi anche dal prodotto certificato di destinazione urbanistica; - soggiunge il ricorrente che, in un siffatto contesto, - connotato dal difetto di un preventivo contraddittorio «su un diverso valore» delle aree, - il giudice del gravame avrebbe dovuto dar accesso alla sollecitata assunzione di una CTU; 1.2 -anche il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,espone la denuncia di «Omessa motivazione della sentenza.

Errore di diritto» assumendo il ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di considerare che: - le aree a destinazione turistica - la cui edificabilità presupponeva l’approvazione di un piano di lottizzazione - erano state equiparate nella loro valutazione (in € 40,00 al mq.) alle aree ricadenti in zone già edificate (B1), per le quali era possibile l’edificazione diretta; - le aree in questione esponevano, oltretutto, diversi indici di edificabilità; - era stata, perciò, richiesta la disapplicazione della delibera comunale di determinazione del valore delle aree e l’assunzione di una CTU; 1.3 - col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212,art. 7, comma 1, ed al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 5, comma 5, assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare «il vizio di carenza di motivazione dell’accertamento intimato» in quanto -ai fini della rettifica di valore - avrebbe dovuto tenersi conto degli oneri di urbanizzazione, e dei costi di costruzione, oltrechè della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie delle aree (art. 5, c. 5, cit.), così che, in un siffatto contesto, avrebbe dovuto ammettersi la richiesta CTU; 1.4 - il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sull’assunto che il gravame era stato definito sulla base di una motivazione apparente siccome formulata per relationem alla pronuncia di prime cure, e senza dar conto delle effettive questioni controverse che involgevano, così come esposto nei precedenti motivi di ricorso, il difetto di elementi identificativi delle aree tassate , una contraddittoria equiparazione di valore di aree ricadenti in diverse zone urbanistiche, la mancata considerazione di oneri e costi di costruzione; 1.5 - col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., il ricorrente denuncia «Omessa motivazione della sentenza.

Errore di diritto»ed assume che il giudice del gravame aveva omesso di considerare, ai fini dell’accertamento di valore, che sui terreni oggetto di tassazione (al fol. 21, p.lle 40 e 41, ed al fol. 18, p.lla 343) insisteva una servitù di acquedotto e che dette particelle di terreno (nn. 343 e 40) aveva no formato oggetto di occupazione «per l’ampliamento della [OSCURATO:PERSONA]Statale 522 e per la realizzazione della tangenziale del Comune di Ricadi», così che la lite contestata non avrebbe potuto definirsi nei termini di un non assolto onere probatorio quando andava piuttosto valutata la «opportunità o meno di disporre una CTU» a chiarimento dell’effettività della rettifica di valore operata dall’Ente impositore;

2. –in via pregiudiziale va disattesa l’istanza di riunione avanzata dal ricorrente siccome trattandosi di ricorsi proposti avverso distinte sentenze la cui trattazione congiunta, nella medesima adunanza della Corte, previene il rischio di soluzioni contrastanti, ed è conforme ad esigenze di economia processuale, peraltro in difetto di profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie;

3. –tanto premesso, il ricorso - che pur prospetta plurimi profili di inammissibilità - è, nel suo complesso, destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso;

4. – in relazione al quarto motivo di ricorso, il cui es ame è logicamente pregiudiziale, va rimarcato, in termini generali, che le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053); -si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass.,18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599); 4.1- nella fattispecie , così come reso esplicito dai contenuti decisori sopra ripercorsi, la gravata sentenza ha dato compiutamente conto delle ragioni che sono state poste a fondamento del decisumné il rinvio per relationemalla pronuncia di prime cure si è risolto in un acritico recepimento di argomenti decisori avendo il giudice del gravame chiaramente espresso le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti(v.

Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. Sez.

U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232);

5. – quanto, ora, al dedotto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento (di cui alprimo ed al terzo motivo di ricorso), la Corte ha ripetutamente statuito che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta ; i n particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571); -si è, altresì, rilevato che delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensidell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili(Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755); - e, nella fattispecie, i l giudice del gravame ha dato compiuta applicazione a detti principi di diritto; 5.1 - in vero, i motivi di ricorso si risolvono (sul punto) in una (mera) riproposizione di deduzioni difensive articolate in punto di motivazione dell’avviso di accertamento e connotate da anomia di riferimenti al relativo contenuto, deduzioni che non danno alcun conto dell’effettivo contenuto motivazionale oggetto di contestazione e che, pertanto, nemmeno mettono la Corte nella condizione di poter verificare il denunciato deficitdi motivazione; - come, difatti, la Corte ha ripetutamente rimarcato, la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v.

Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786);

6. – quanto, ora, alle residue censure che (indistintamente) evocano errori di diritto e difetto di motivazione degli accertamenti in fatto svolti dal giudice del gravame, occorre premettere che con riferimentoalle delibere adottate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, cit.,la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere - con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137);6.1 – va, quindi, rilevato, quanto al sindacato di legittimità sulla motivazione (art. 360, primo comma n. 5, cit.), che la Corte ha ripetutamente statuito che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori, - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori, -non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis , Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881); 6.2 - i motivi di ricorso risultano, pertanto, inammissibili nella misura in cui le censure si risolvono in una indistinta riproposizione di argomenti, e deduzioni, probatori che investono la Corte di un (non consentito) riesame del merito del giudizio, per di più in completa anomia di riferimenti alla decisività dei fatti materiali addotti; -né le censure in questione si confrontano con gli accertamenti in fatto svolti dal giudice del gravame che, come anticipato, - nel richiamare la presunzione correlata alla delibera di determinazione del valore delle aree - ha rilevato che il contribuente non aveva offerto riscontro probatorio al dedotto minor valore delle areee che, a tal fine, inconcludente rimaneva la stessa consulenza di parte; 6.3 - secondo , poi, il costante orientamento interpretativo della Corte, anche con riferimento al rito tributario, in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare l e fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essesottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (v., ex plurimis, Cass., 15 marzo 2023, n. 7498 ; Cass., 2 settembre 2022, n. 25962; Cass., 23 novembre 2021, n. 36093; Cass., 16 febbraio 2021, n. 3941;Cass., 17 settembre 2020, n. 19351); -la consulenza tecnica d'ufficio , peraltro, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, così chenon può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati(Cass., 12 aprile 2019, n. 10373; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30218; Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130);

7. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamentodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26108/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Panaro n. 17 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Ricadi, in persona del Sindaco p.t., rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza n. 597/2020, depositata il 14 febbraio2020, della Commissione tributaria regionaledella Calabria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 597 /2020, depositata il 14 febbraio 2020 , la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Ricadi per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dallo stesso appellantein relazione all’anno 2009, ed al possesso di terreni edificabili; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: -l’avviso di accertamento, così come già ritenuto dal primo giudice, compiutamente esponeva le ragioni della rettifica di valore operata dall’Ente impositore in relazione alle aree edificabili tassate, alle zone urbanistiche di riferimento ed al calcolo dell’imposta; - la rettifica trovava, quindi, fondamento nella delibera adottata dall’Ente ai fini della predeterminazione del valore venale di terreni edificabili, ed a fronte della presunzione correlata alla delibera il contribuente non aveva offerto riscontro probatorio al dedotto minor valore delle aree; - più specificamente, la stessa perizia di parte non dava conto - oltrechè del (solo) dedotto esproprio «di porzioni di beni» -del diverso reclamato valore delle aree né escludeva «la natura edificatoria»delle stesse; - emergeva, altresì, che i terreni in questione erano «commercialmente appetibili»in quanto adiacenti a «strade di grande comunicazione» e ricadevano in un comprensorio connotato da «un alto coefficiente di insediamenti ai fini turistico - alberghieri che comporta un'elevata capacità dei terreniedificabili a produrre reddito a favore dei proprietari.»;2. –[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinquemotivi, illustrati con memoria ; -il Comune di Ricadi resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., il ricorrente denuncia «Omessa motivazione. Errore di diritto»e deduce, in sintesi, che la motivazione dell’avviso di accertamento avrebbe dovuto considerarsi generica e che il giudice del gravame aveva tenuto in non calele contestazioni mosse in ordine: -al contenuto dell’atto impositivo, che non recava elementi identificativi delle aree tassate né ne precisava la consistenza, la zonizzazione (secondo PRG), il valore unitario (al mq) e complessivo; - al valore attribuito alle aree che, come documentato, erano state sottoposte a vincoli ed a espropriazioni(come poteva desumersi anche dal prodotto certificato di destinazione urbanistica; - soggiunge il ricorrente che, in un siffatto contesto, - connotato dal difetto di un preventivo contraddittorio «su un diverso valore» delle aree, - il giudice del gravame avrebbe dovuto dar accesso alla sollecitata assunzione di una CTU; 1.2 -anche il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,espone la denuncia di «Omessa motivazione della sentenza. Errore di diritto» assumendo il ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di considerare che: - le aree a destinazione turistica - la cui edificabilità presupponeva l’approvazione di un piano di lottizzazione - erano state equiparate nella loro valutazione (in € 40,00 al mq.) alle aree ricadenti in zone già edificate (B1), per le quali era possibile l’edificazione diretta; - le aree in questione esponevano, oltretutto, diversi indici di edificabilità; - era stata, perciò, richiesta la disapplicazione della delibera comunale di determinazione del valore delle aree e l’assunzione di una CTU; 1.3 - col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212,art. 7, comma 1, ed al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 5, comma 5, assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare «il vizio di carenza di motivazione dell’accertamento intimato» in quanto -ai fini della rettifica di valore - avrebbe dovuto tenersi conto degli oneri di urbanizzazione, e dei costi di costruzione, oltrechè della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie delle aree (art. 5, c. 5, cit.), così che, in un siffatto contesto, avrebbe dovuto ammettersi la richiesta CTU; 1.4 - il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sull’assunto che il gravame era stato definito sulla base di una motivazione apparente siccome formulata per relationem alla pronuncia di prime cure, e senza dar conto delle effettive questioni controverse che involgevano, così come esposto nei precedenti motivi di ricorso, il difetto di elementi identificativi delle aree tassate , una contraddittoria equiparazione di valore di aree ricadenti in diverse zone urbanistiche, la mancata considerazione di oneri e costi di costruzione; 1.5 - col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., il ricorrente denuncia «Omessa motivazione della sentenza. Errore di diritto»ed assume che il giudice del gravame aveva omesso di considerare, ai fini dell’accertamento di valore, che sui terreni oggetto di tassazione (al fol. 21, p.lle 40 e 41, ed al fol. 18, p.lla 343) insisteva una servitù di acquedotto e che dette particelle di terreno (nn. 343 e 40) aveva no formato oggetto di occupazione «per l’ampliamento della [OSCURATO:PERSONA]Statale 522 e per la realizzazione della tangenziale del Comune di Ricadi», così che la lite contestata non avrebbe potuto definirsi nei termini di un non assolto onere probatorio quando andava piuttosto valutata la «opportunità o meno di disporre una CTU» a chiarimento dell’effettività della rettifica di valore operata dall’Ente impositore; 2. –in via pregiudiziale va disattesa l’istanza di riunione avanzata dal ricorrente siccome trattandosi di ricorsi proposti avverso distinte sentenze la cui trattazione congiunta, nella medesima adunanza della Corte, previene il rischio di soluzioni contrastanti, ed è conforme ad esigenze di economia processuale, peraltro in difetto di profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie; 3. –tanto premesso, il ricorso - che pur prospetta plurimi profili di inammissibilità - è, nel suo complesso, destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso; 4. – in relazione al quarto motivo di ricorso, il cui es ame è logicamente pregiudiziale, va rimarcato, in termini generali, che le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053); -si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass.,18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); 4.1- nella fattispecie , così come reso esplicito dai contenuti decisori sopra ripercorsi, la gravata sentenza ha dato compiutamente conto delle ragioni che sono state poste a fondamento del decisumné il rinvio per relationemalla pronuncia di prime cure si è risolto in un acritico recepimento di argomenti decisori avendo il giudice del gravame chiaramente espresso le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti(v. Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232); 5. – quanto, ora, al dedotto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento (di cui alprimo ed al terzo motivo di ricorso), la Corte ha ripetutamente statuito che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta ; i n particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571); -si è, altresì, rilevato che delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensidell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili(Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755); - e, nella fattispecie, i l giudice del gravame ha dato compiuta applicazione a detti principi di diritto; 5.1 - in vero, i motivi di ricorso si risolvono (sul punto) in una (mera) riproposizione di deduzioni difensive articolate in punto di motivazione dell’avviso di accertamento e connotate da anomia di riferimenti al relativo contenuto, deduzioni che non danno alcun conto dell’effettivo contenuto motivazionale oggetto di contestazione e che, pertanto, nemmeno mettono la Corte nella condizione di poter verificare il denunciato deficitdi motivazione; - come, difatti, la Corte ha ripetutamente rimarcato, la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786); 6. – quanto, ora, alle residue censure che (indistintamente) evocano errori di diritto e difetto di motivazione degli accertamenti in fatto svolti dal giudice del gravame, occorre premettere che con riferimentoalle delibere adottate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, cit.,la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere - con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137);6.1 – va, quindi, rilevato, quanto al sindacato di legittimità sulla motivazione (art. 360, primo comma n. 5, cit.), che la Corte ha ripetutamente statuito che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori, - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori, -non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis , Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881); 6.2 - i motivi di ricorso risultano, pertanto, inammissibili nella misura in cui le censure si risolvono in una indistinta riproposizione di argomenti, e deduzioni, probatori che investono la Corte di un (non consentito) riesame del merito del giudizio, per di più in completa anomia di riferimenti alla decisività dei fatti materiali addotti; -né le censure in questione si confrontano con gli accertamenti in fatto svolti dal giudice del gravame che, come anticipato, - nel richiamare la presunzione correlata alla delibera di determinazione del valore delle aree - ha rilevato che il contribuente non aveva offerto riscontro probatorio al dedotto minor valore delle areee che, a tal fine, inconcludente rimaneva la stessa consulenza di parte; 6.3 - secondo , poi, il costante orientamento interpretativo della Corte, anche con riferimento al rito tributario, in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare l e fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essesottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (v., ex plurimis, Cass., 15 marzo 2023, n. 7498 ; Cass., 2 settembre 2022, n. 25962; Cass., 23 novembre 2021, n. 36093; Cass., 16 febbraio 2021, n. 3941;Cass., 17 settembre 2020, n. 19351); -la consulenza tecnica d'ufficio , peraltro, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, così chenon può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati(Cass., 12 aprile 2019, n. 10373; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30218; Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130); 7. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamentodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
Sentenza Cassazione n. 22677/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris