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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 17561/2022

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ORDINANZA sui ricorsi 11861/2017 e 23797/2018 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; — controricorrente — avverso le sentenze n. 283/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 03/11/2016, e n. 95/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata in data 18/04/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA].

Occorre procedere alla riunione dei procedimenti n. 11861/2017 e n. 23797/2018, trattandosi della medesima vicenda, definita da sentenza d'appello, la quale, oltre ad essere stata impugnata con ricorso per cassazione, risulta essere stata attinta da istanza di revocazione, a sua volta definita con altra sentenza del Giudice della revocazione, anche questa impugnata per cassazione.

Procedimento R.G. n. 23797/2018 Ritenuto che della sentenza d'appello n. 283/2016 lo Zambotti chiese la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., per essere la Corte locale «incorsa in errore là dove ha affermato che il pagamento da lui effettuato fosse avvenuto senza riserva di ripetizione, giacché tal riserva era invece contenuta nell'atto di quietanza sottoscritto dalle parti e prodotto in causa dalla stessa controparte» (così testualmente riporta la decisione della Corte d'appello sulla revocazione); - che la Corte d'appello di Trento rigettò l'istanza di revocazione, con la sentenza n. 95/2018, evidenziando, per quel che qui rileva, che la sentenza presupposta, sia pure incidentalmente, aveva affermato che lo Zambotti con il versamento aveva «smentito la sua stessa eccezione di carenza di legittimazione passiva», osservando che la quietanza era intestata personalmente a costui e che in essa non vi erano «riserve per una futura eventuale ripetizione»; l'addotto errore non era decisivo e, peraltro, neppure sussisteva, in quanto «nella quietanza de qua non v'era in effetti alcuna riserva "per una futura eventuale ripetizione", chiudendosi essa solo con la frase "... il pagamento non costituisce per nessuna delle parti rinunzia, riconoscimento o transazione alcuna delle ragioni di lite anche in punto spese...">>; - che avverso quest'ultima decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria e che la controparte è rimasta intimata.

Osserva

1. Conviene prendere in esame nel suo insieme il complesso censuratorio per le ragioni che immediatamente dopo verranno illustrate.

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4), 402 e 403, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, violazione ovvero errata applicazione degli artt. 1388, 2384 e 2475 cod. civ.

Assume, in sintesi, lo Zambotti: - era indubbio l'errore percettivo nel quale era incorsa la sentenza di cui era stata chiesta la revocazione, avendo essa reputato che il pagamento fosse avvenuto senza riserve, al contrario del vero, nel mentre il giudice della revocazione aveva impropriamente integrato la motivazione sul punto; - l'errore era decisivo poiché l'esponente avrebbe avuto diritto alla revoca del decreto ingiuntivo nei di lui confronti; - la sentenza non avrebbe potuto entrare nuovamente nel merito della causa, non avendo inteso revocare la sentenza; - la sentenza presupposta era incorsa in omesso esame di un fatto decisivo, avendo ignorato la clausola di riserva apposta alla quietanza; - i giudici del merito, violando gli artt. 1388, 2384 e 2475 bis cod. civ., non avevano tenuto conto delle puntuali osservazioni del ricorrente, il quale aveva chiarito di avere agito nella qualità di rappresentante legale di persona giuridica, alla quale era legato dal rapporto legale di compenetrazione organica.2.

Il ricorso è infondato.

La sentenza pronunciata in grado d'appello può essere impugnata per revocazione, ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., se essa «è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì punto un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».

Non sussistevano nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal giudice della revocazione, le condizioni di legge per revocare la sentenza d'appello.

In primo e assorbente luogo il documento di cui si discute (la quietanza) ha formato, e ampiamente, oggetto della controversia esaminata dal giudice, sia pure con risultati interpretativi sfavorevoli allo Zambotti.

Inoltre, qui non si versa nell'ipotesi descritta dalla legge della supposizione di un fatto, «la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita».

Ma, ben diversamente, in quella dell'interpretazione giuridica (la cui correttezza non può in questa sede sindacarsi) di un documento, costituito dalla quietanza.

La sentenza presupposta aveva, infatti, reputato che con essa non fosse stata posta riserva "per una futura eventuale ripetizione", così interpretando l'espressione (riportata dalla decisione qui al vaglio): "... il pagamento non costituisce per nessuna delle parti rinunzia, riconoscimento o transazione alcuna delle ragioni di lite anche in punto spese...".

Infine, val la pena soggiungere, che non ha pertinenza di sorta in questa sede il complesso argomentativo attraverso il quale il ricorrente perora l'erroneità giuridica della sentenza presupposta, per avere reputato che lo Zambotti avesse stipulato anche a titolo personale.

3. Procedimento R.G. n. 11861/2017 Ritenuto che la vicenda, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - la [OSCURATO:PERSONA] di Tori geom. [OSCURATO:SOCIETA]. ottenne decreto ingiuntivo, per l'ammontare di C 15.480,00, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA]; - lo Zambotti propose opposizione prospettando che l'unico debitore doveva identificarsi nella [OSCURATO:PERSONA], della quale egli era il legale rappresentante; - il Tribunale, preso atto dell'intervenuto integrale pagamento della somma ingiunta da parte dello Zambotti, come comprovato dalla quietanza depositata dall'opposta, revocò il decreto ingiuntivo regolando le spese a carico dell'opponente; - avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] propose appello dolendosi, da quel che è dato ricavare dalla sentenza di secondo grado, dell'essere stato ritenuto legittimato passivo, nel mentre, a suo dire, unica legittimata sarebbe stata la [OSCURATO:SOCIETA].; - la Corte d'appello di Trento, rigettò l'impugnazione rinvenendo mancanza d'interesse in capo all'impugnante, stante l'estinzione per intervenuto pagamento del credito per il quale era stata ottenuta l'ingiunzione; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di quattro motivi, e l'intimata resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Osserva

1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, non supera lo scrutinio d'ammissibilità.In presenza di "doppia conforme", trovando applicazione "ratione temporis", l'art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

2. Con i tre successivi motivi, fra loro osmotici, il ricorrente denuncia violazione ovvero errata applicazione degli artt. 1388, 2384 e 2475 bis cod. civ.

Questo, in sintesi, il contenuto della critica: - premesso che non è richiesta un'espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato e che la "contemplati° domini" non necessita di formule sacramentali, la sentenza aveva errato a non avere adeguatamente apprezzato gli elementi probatori documentali dai quali era dato ricavare che la controparte riteneva che l'unico soggetto passivo del rapporto fosse la società, della quale il ricorrente era solo il rappresentante legale, tanto da averla evocata in giudizio, sia pure insieme a quest'ultimo; - la decisione contrastava con i principi in materia di rappresentanza delle persone giuridiche, operata attraverso l'immedesimazione organica del rappresentante, non occorrendo che la pertinenza dell'agire dovesse risultare da precipue espressioni verbali, trovando, peraltro, piena giustificazione nella compatibilità del negozio giuridico stipulato con l'attività della società rappresentata; - infine anche dalle ammissioni del terzo era dato trarre la piena consapevolezza di costui in ordine alla titolarità dei rapporto.2.1.

L'insieme censuratorio risulta inammissibile, anche a volere reputare che con esso si sia effettivamente attinta la "ratio decidendi" della sentenza d'appello.

La disquisizione giuridica sopra ripresa costituisce quadro di riferimento astratto.

Tuttavia, i Giudici del merito, lungi dall'avere contestato i principi giuridici ripresi dal ricorrente, hanno ricostruito la fattispecie fattuale difformemente dalla fattispecie astratta evocata.

Di talché quel che invoca il ricorrente è un riesame di merito, in questa sede non consentito dalla legge, peraltro, ricostruendo un quadro fattuale in assenza di qualsivoglia specificità sotto il profilo dell'a utosufficienza .

È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Nella sostanza il ricorrente, sotto l'usbergo dell'asserita violazione di legge insta per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

3. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente di cui al ricorso R.G. n. 11861/2017 siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per entrambi i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. riunito il procedimento R.G. n. 23797/2018 al procedimento R.G. n. 11861/2017, rigetta il ricorso avverso la pronuncia resa in sede di revocazione dalla Corte d'appello di Trento (R.G. n. 23797/2018) e dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza della predetta Corte locale, con la quale venne rigettata l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado (R.G. n. 11861/2017); condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per entrambi i ricorsi, a norma del comma 1-b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi 11861/2017 e 23797/2018 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; — controricorrente — avverso le sentenze n. 283/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 03/11/2016, e n. 95/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata in data 18/04/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA]. Occorre procedere alla riunione dei procedimenti n. 11861/2017 e n. 23797/2018, trattandosi della medesima vicenda, definita da sentenza d'appello, la quale, oltre ad essere stata impugnata con ricorso per cassazione, risulta essere stata attinta da istanza di revocazione, a sua volta definita con altra sentenza del Giudice della revocazione, anche questa impugnata per cassazione. Procedimento R.G. n. 23797/2018 Ritenuto che della sentenza d'appello n. 283/2016 lo Zambotti chiese la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., per essere la Corte locale «incorsa in errore là dove ha affermato che il pagamento da lui effettuato fosse avvenuto senza riserva di ripetizione, giacché tal riserva era invece contenuta nell'atto di quietanza sottoscritto dalle parti e prodotto in causa dalla stessa controparte» (così testualmente riporta la decisione della Corte d'appello sulla revocazione); - che la Corte d'appello di Trento rigettò l'istanza di revocazione, con la sentenza n. 95/2018, evidenziando, per quel che qui rileva, che la sentenza presupposta, sia pure incidentalmente, aveva affermato che lo Zambotti con il versamento aveva «smentito la sua stessa eccezione di carenza di legittimazione passiva», osservando che la quietanza era intestata personalmente a costui e che in essa non vi erano «riserve per una futura eventuale ripetizione»; l'addotto errore non era decisivo e, peraltro, neppure sussisteva, in quanto «nella quietanza de qua non v'era in effetti alcuna riserva "per una futura eventuale ripetizione", chiudendosi essa solo con la frase "... il pagamento non costituisce per nessuna delle parti rinunzia, riconoscimento o transazione alcuna delle ragioni di lite anche in punto spese...">>; - che avverso quest'ultima decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria e che la controparte è rimasta intimata. Osserva 1. Conviene prendere in esame nel suo insieme il complesso censuratorio per le ragioni che immediatamente dopo verranno illustrate. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4), 402 e 403, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, violazione ovvero errata applicazione degli artt. 1388, 2384 e 2475 cod. civ. Assume, in sintesi, lo Zambotti: - era indubbio l'errore percettivo nel quale era incorsa la sentenza di cui era stata chiesta la revocazione, avendo essa reputato che il pagamento fosse avvenuto senza riserve, al contrario del vero, nel mentre il giudice della revocazione aveva impropriamente integrato la motivazione sul punto; - l'errore era decisivo poiché l'esponente avrebbe avuto diritto alla revoca del decreto ingiuntivo nei di lui confronti; - la sentenza non avrebbe potuto entrare nuovamente nel merito della causa, non avendo inteso revocare la sentenza; - la sentenza presupposta era incorsa in omesso esame di un fatto decisivo, avendo ignorato la clausola di riserva apposta alla quietanza; - i giudici del merito, violando gli artt. 1388, 2384 e 2475 bis cod. civ., non avevano tenuto conto delle puntuali osservazioni del ricorrente, il quale aveva chiarito di avere agito nella qualità di rappresentante legale di persona giuridica, alla quale era legato dal rapporto legale di compenetrazione organica.2. Il ricorso è infondato. La sentenza pronunciata in grado d'appello può essere impugnata per revocazione, ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., se essa «è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì punto un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». Non sussistevano nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal giudice della revocazione, le condizioni di legge per revocare la sentenza d'appello. In primo e assorbente luogo il documento di cui si discute (la quietanza) ha formato, e ampiamente, oggetto della controversia esaminata dal giudice, sia pure con risultati interpretativi sfavorevoli allo Zambotti. Inoltre, qui non si versa nell'ipotesi descritta dalla legge della supposizione di un fatto, «la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita». Ma, ben diversamente, in quella dell'interpretazione giuridica (la cui correttezza non può in questa sede sindacarsi) di un documento, costituito dalla quietanza. La sentenza presupposta aveva, infatti, reputato che con essa non fosse stata posta riserva "per una futura eventuale ripetizione", così interpretando l'espressione (riportata dalla decisione qui al vaglio): "... il pagamento non costituisce per nessuna delle parti rinunzia, riconoscimento o transazione alcuna delle ragioni di lite anche in punto spese...". Infine, val la pena soggiungere, che non ha pertinenza di sorta in questa sede il complesso argomentativo attraverso il quale il ricorrente perora l'erroneità giuridica della sentenza presupposta, per avere reputato che lo Zambotti avesse stipulato anche a titolo personale. 3. Procedimento R.G. n. 11861/2017 Ritenuto che la vicenda, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - la [OSCURATO:PERSONA] di Tori geom. [OSCURATO:SOCIETA]. ottenne decreto ingiuntivo, per l'ammontare di C 15.480,00, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA]; - lo Zambotti propose opposizione prospettando che l'unico debitore doveva identificarsi nella [OSCURATO:PERSONA], della quale egli era il legale rappresentante; - il Tribunale, preso atto dell'intervenuto integrale pagamento della somma ingiunta da parte dello Zambotti, come comprovato dalla quietanza depositata dall'opposta, revocò il decreto ingiuntivo regolando le spese a carico dell'opponente; - avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] propose appello dolendosi, da quel che è dato ricavare dalla sentenza di secondo grado, dell'essere stato ritenuto legittimato passivo, nel mentre, a suo dire, unica legittimata sarebbe stata la [OSCURATO:SOCIETA].; - la Corte d'appello di Trento, rigettò l'impugnazione rinvenendo mancanza d'interesse in capo all'impugnante, stante l'estinzione per intervenuto pagamento del credito per il quale era stata ottenuta l'ingiunzione; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di quattro motivi, e l'intimata resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Osserva 1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, non supera lo scrutinio d'ammissibilità.In presenza di "doppia conforme", trovando applicazione "ratione temporis", l'art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 2. Con i tre successivi motivi, fra loro osmotici, il ricorrente denuncia violazione ovvero errata applicazione degli artt. 1388, 2384 e 2475 bis cod. civ. Questo, in sintesi, il contenuto della critica: - premesso che non è richiesta un'espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato e che la "contemplati° domini" non necessita di formule sacramentali, la sentenza aveva errato a non avere adeguatamente apprezzato gli elementi probatori documentali dai quali era dato ricavare che la controparte riteneva che l'unico soggetto passivo del rapporto fosse la società, della quale il ricorrente era solo il rappresentante legale, tanto da averla evocata in giudizio, sia pure insieme a quest'ultimo; - la decisione contrastava con i principi in materia di rappresentanza delle persone giuridiche, operata attraverso l'immedesimazione organica del rappresentante, non occorrendo che la pertinenza dell'agire dovesse risultare da precipue espressioni verbali, trovando, peraltro, piena giustificazione nella compatibilità del negozio giuridico stipulato con l'attività della società rappresentata; - infine anche dalle ammissioni del terzo era dato trarre la piena consapevolezza di costui in ordine alla titolarità dei rapporto.2.1. L'insieme censuratorio risulta inammissibile, anche a volere reputare che con esso si sia effettivamente attinta la "ratio decidendi" della sentenza d'appello. La disquisizione giuridica sopra ripresa costituisce quadro di riferimento astratto. Tuttavia, i Giudici del merito, lungi dall'avere contestato i principi giuridici ripresi dal ricorrente, hanno ricostruito la fattispecie fattuale difformemente dalla fattispecie astratta evocata. Di talché quel che invoca il ricorrente è un riesame di merito, in questa sede non consentito dalla legge, peraltro, ricostruendo un quadro fattuale in assenza di qualsivoglia specificità sotto il profilo dell'a utosufficienza . È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Nella sostanza il ricorrente, sotto l'usbergo dell'asserita violazione di legge insta per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 3. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente di cui al ricorso R.G. n. 11861/2017 siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per entrambi i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. riunito il procedimento R.G. n. 23797/2018 al procedimento R.G. n. 11861/2017, rigetta il ricorso avverso la pronuncia resa in sede di revocazione dalla Corte d'appello di Trento (R.G. n. 23797/2018) e dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza della predetta Corte locale, con la quale venne rigettata l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado (R.G. n. 11861/2017); condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per entrambi i ricorsi, a norma del comma 1-b
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