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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 18808/2026

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te d'appello di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Brescia, giudicandosull’opposizione con stessa cui la Corte territoriale, quale giudice di esecuzione, avevarespinto la richiesta di estinzione per prescrizione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] consentenza della Corte di appello di Brescia, pronunciata in data 20 giugno 2011 e divenutairrevocabile l’11 ottobre 2011, l’ha rigettata.L'ordinanza ha ribadito quanto chiarito dal primo Giudice, ovverosia che, ai fini dellaindividuazione del termine ai sensi dell'art. 172, comma primo, cod. pen., doveva aversiriguardo alla pena inflitta, nel caso di specie di otto anni e sei mesi di reclusione, senzaconsiderare l'eventuale applicazione dell'indulto.2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione della legge penale, in quanto il termine di prescrizionedella pena doveva essere determinata in relazione alla pena da scontare (cinque anni e seimesi di reclusione) computata dopo l'applicazione dell'indulto.In data 10 febbraio la difesa ha depositato conclusioni scritte in linea con le censure e lerichieste contenute nel ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Giovanni B. Bertolini, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.1.

In ordine alla questione di diritto posta dal ricorrente – ovvero se, ai fini del computodel tempo necessario al verificarsi dell’estinzione della pena per prescrizione si debbaconsiderare «pena inflitta» quella irrogata in sentenza ovvero quella concretamente dascontare, detrattalapena eventualmente condonata – il Collegio condivide il consolidatoorientamento della giurisprudenza, secondo cui la norma di cui all'art. 172, primo comma,cod. pen. fa riferimento alla pena irrogata in sentenza e non alla pena da scontare all'esitodell'applicazione di cause estintive successive alla condanna (Sez. 1, n. 49748 del26/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274486 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 21867 del 01/06/2006,Riva, Rv. 234638 – 01; il principio è stato recentemente ribadito in Sez. 6, n. 30715 del02/05/2024, Peshtani, n.m. e in Sez. 1, n. 22273 del 08/05/2024, Alampi, n.m.; Sez. 1, n.29812 del 24/06/2022, Bragaglia n.m.).Ne consegue che il termine di prescrizione della pena va determinato in diciassette anni(il doppio della pena inflitta, ai sensi dell'art. 172, primo comma, cod. pen.), che non èdecorso.L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del richiamato principio,escludendo, quindi, la prescrizione della pena.2.

Trattandosi di orientamento giurisprudenziale consolidato, il motivo di ricorso risultamanifestamente infondato.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore dellaCassa delle Ammende, che si reputa congruo determinare in tremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Brescia, giudicandosull’opposizione con stessa cui la Corte territoriale, quale giudice di esecuzione, avevarespinto la richiesta di estinzione per prescrizione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] consentenza della Corte di appello di Brescia, pronunciata in data 20 giugno 2011 e divenutairrevocabile l’11 ottobre 2011, l’ha rigettata.L'ordinanza ha ribadito quanto chiarito dal primo Giudice, ovverosia che, ai fini dellaindividuazione del termine ai sensi dell'art. 172, comma primo, cod. pen., doveva aversiriguardo alla pena inflitta, nel caso di specie di otto anni e sei mesi di reclusione, senzaconsiderare l'eventuale applicazione dell'indulto.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione della legge penale, in quanto il termine di prescrizionedella pena doveva essere determinata in relazione alla pena da scontare (cinque anni e seimesi di reclusione) computata dopo l'applicazione dell'indulto.In data 10 febbraio la difesa ha depositato conclusioni scritte in linea con le censure e lerichieste contenute nel ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Giovanni B. Bertolini, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.1. In ordine alla questione di diritto posta dal ricorrente – ovvero se, ai fini del computodel tempo necessario al verificarsi dell’estinzione della pena per prescrizione si debbaconsiderare «pena inflitta» quella irrogata in sentenza ovvero quella concretamente dascontare, detrattalapena eventualmente condonata – il Collegio condivide il consolidatoorientamento della giurisprudenza, secondo cui la norma di cui all'art. 172, primo comma,cod. pen. fa riferimento alla pena irrogata in sentenza e non alla pena da scontare all'esitodell'applicazione di cause estintive successive alla condanna (Sez. 1, n. 49748 del26/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274486 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 21867 del 01/06/2006,Riva, Rv. 234638 – 01; il principio è stato recentemente ribadito in Sez. 6, n. 30715 del02/05/2024, Peshtani, n.m. e in Sez. 1, n. 22273 del 08/05/2024, Alampi, n.m.; Sez. 1, n.29812 del 24/06/2022, Bragaglia n.m.).Ne consegue che il termine di prescrizione della pena va determinato in diciassette anni(il doppio della pena inflitta, ai sensi dell'art. 172, primo comma, cod. pen.), che non èdecorso.L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del richiamato principio,escludendo, quindi, la prescrizione della pena.2. Trattandosi di orientamento giurisprudenziale consolidato, il motivo di ricorso risultamanifestamente infondato.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore dellaCassa delle Ammende, che si reputa congruo determinare in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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