CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 agosto 2020
Cassazione n. 35372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscrittb al n. 7549/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Catania, presso cui è elettivamente domiciliata in Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 107/A - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. 97591110586), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Ronnà, Via dei`Portoghesi n. 12 - controricorrente - Avverso il decreto decisorio della Corte d'appello di Catania n. 3099/2020, pubblicato il 10/08/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Catania, con decreto n. 3099 del 2020, rigettando il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 della L. 89/2001, ritenuto insussistente dal giudice monocratico il danno per irrisorietà della pretesa o del valore della causa, per essere stata la causa presupposta abbandonata e cancellata dal ruolo ex art. 309 c.p.c., ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies legge n. 89 del 2001, presunzione semplice di non indennizzabilità non superata da prova contraria dell'opponente; - avverso il decreto della Corte di appello di Salerno il Grassia propone ricorso per Cassazione, fondato su otto motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia. Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in particolare per le difficoltà economiche sopravvenute del Grassia che lo costringevano ad avanzare una proposta transattiva alla banca nel giudizio presupposto, pari ad euro 15.000,00, e dalla stessa accolta, circostanze che non erano state contestate dal Ministero ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'applicazione dell'art. 2, comma 2 sexies legge n. 89 del 2001 e agli artt. 24 e 111 Cost. per non avere valutato la Corte di merito che non corrispondeva al vero il presunto disinteresse del ricorrente alla prosecuzione del processo per la ragione sopra esposta. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 101 c.p.c. e agli artt. 24 e 111 Cost. per avere il Corte di merito definito il giudizio in base a questione rilevata d'ufficio, quale l'estinzione del giudizio a seguito di transazione intercorsa fra le parti e non sottoposta alle parti.Con il quarto motivo il ricorrente nel lamentare la violazione ex art. 360 n.3 c.p.c. in relazione all'applicazione dell'art. 2 comma 2 sexies legge n. 89 del 2001 e degli artt. 24 e 101 Cost. per non avere il Corte tenuto conto che la estinzione del giudizio di appello avrebbe al più potuto escludere il diritto all'indennizzo limitatamente al grado in cui si era verificata la medesima estinzione. Con il quinto motivo nel denunciare la violazione di legge ex art. 360 n. 4 c.p.c. e la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere con motivazione illogica la Corte distrettuale ritenuto sussistere il disinteresse delle parti all'andamento del processo nonostante le stesse avessero coltivato il giudizio per tredici anni, con svolgimento di attività processuali. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'applicazione dell'art. 2 legge n. 89 del 2001 e violazione dell'art. 6 CEDU per non avere il giudice ritenuto la sussistenza del danno morale nonostante dopo il deposito della c.t.u. che riconosceva un suo credito di euro 29.436,58, abbia dovuto per sopravvenute situazioni di grave difficoltà economica che l'avevano costretto ad avanzare una proposta conciliativa di euro 15.00,00. Con il settimo motivo nell'insistere nella medesima denuncia di violazioni di legge chiarisce che il valore della lite al più avrebbe dovuto essere qualificato in euro 999,11, come dal calcolo degli interessi prodotto nel corso della causa presupposta. Né poteva ritenersi trattarsi di causa di valore irrisorio. Con l'ottavo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente compensato le spese processuali; - è pregiudiziale l'esame della seconda censura. Essa è fondata nei limiti di seguito precisati. Ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c) della legge n. 89/2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di [..] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile". La disposizione ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare, in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e quindi di disinteresse della parte a coltivare il giudizio, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio (v. al riguardo Cass. 25542/2019). La valutazione dell'idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento della presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un'indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art.360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 28378 del 2020). Questa Corte ha già ritenuto che, in materia di equa riparazione, la dichiarazione di estinzione del giudizio "presupposto" non esclude la sussistenza del danno non patrimoniale, in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (cfr. Cass. n. 18333 del 2016). Piuttosto, l'esistenza di un danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata del processo - la cui prova si intende di regola insita nello stesso accertamento della violazione - può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto - conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti o per rinuncia - si sia protratto dopo la definizione stragiudiziale della lite, con conseguente carenza di interesse delle parti alla celere definizione di quello (cfr. indicativamente Cass. n. 18333 del 2016; Cass. n. 13742 del 2011). Nella specie occorre considerare che la mancata comparizione delle parti è avvenuta nel giudizio di appello e che a proporre la domanda di equa riparazione è la parte appellante, comunque parzialmente vittoriosa in primo grado.Orbene, in tale situazione, precisato che nel caso in esame la estinzione del giudizio presupposto è avvenuta ai sensi dell'art. 328 c.p.c., l'inerzia della parte non è ricollegabile a disinteresse a coltivare il giudizio, il quale ha visto accogliere in primo grado almeno in parte le sue domande, per cui non può trovare applicazione tout court la presunzione di insussistenza del pregiudizio di cui all'art. 2, comma 2-sexies della legge n. 89/2001. Di converso la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza del danno per disinteresse delle parti a coltivare il processo, fondando tale conclusione sulla dichiarazione di estinzione dello stesso. Il ricorrente ha allora allegato e documentato che lo stesso aveva svolto attività processuale nella fase del giudizio presupposto antecedente alla declaratoria di estinzione, fase la cui durata era di per sé in astratto idonea al superamento del limite di durata ragionevole, proponendo appello e provvedendo poi a definire con transazione la controversia per risolvere i suoi gravosi problemi finanziari. Tali allegazioni erano state svolte per contrastare comunque la inferenza presuntiva che il comportamento delle parti del giudizio presupposto, conclusosi con l'estinzione, deponesse per il difetto di interesse alla celere definizione di quello. Al riguardo, la Corte di appello di Catania si è limitata ad affermare che la deduzione di un patema d'animo perdurante non potesse vincere l'adoperata presunzione. I giudici dell'opposizione, invece, avrebbero dovuto rendere percepibili le ragioni della decisione, spiegando, con argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del loro convincimento, perché tali fatti non si rivelassero comunque idonei a superare l'assunto presuntivo del pregiudizio per l'irragionevole protrarsi della controversia, anche alla luce del fatto che l'estinzione del giudizio era conseguenza di un'inerzia manifestatasi a brevissima distanza di tempo dalla conclusione di una transazione che aveva posto fine sul piano sostanziale alla controversia, ma che denotava un persistente interesse alla vicenda oggetto del processo (si veda in termini analoghi Cass. n. 25836 del 2019);- l'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle restanti sette censure, che contestano sempre, seppure a vario titolo, la ritenuta presunzione di disinteresse a coltivare il giudizio presupposto, oltre alla liquidazione delle spese processuali. Va quindi accolto, nei termini di cui in motivazione, il ricorso. Il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione, che terrà conto dei rilievi svolti e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte di appello di Catania