Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24495/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( VENEZUELA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 20 settembre 2021, ha parzialmente riformato assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 187 Cod.Strada, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Cuneo il 22 ottobre 2020 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno.

Il ricorso consta sostanzialmente di un unico motivo di doglianza, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e - di fatto - anche vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento della ricorrente per particolare tenuità del fatto, in relazione al fatto che la motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità è stata argomentata solo sulla base del tasso alcolemico e senza una contestualizzazione del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. non può, effettivamente, argomentarsi sulla sola base del tasso alcolemico elevato, alla luce della sentenza a Sezioni Unite Tushaj (Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).

Nella specie, tuttavia, il tasso alcolemico particolarmente elevato (g/I 3,32) concorre con il fatto che, nella specie, ricorrono due circostanze aggravanti, tra cui quella di avere provocato un incidente.

Ciò rende implicita, nel percorso argomentativo della Corte di merito, un'adeguata caratterizzazione del fatto storico, rispetto alla quale il richiamo all'elevato grado alcolemico assume rilievo affatto accessorio.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Ro a il 17 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( VENEZUELA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 20 settembre 2021, ha parzialmente riformato assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 187 Cod.Strada, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Cuneo il 22 ottobre 2020 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno. Il ricorso consta sostanzialmente di un unico motivo di doglianza, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e - di fatto - anche vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento della ricorrente per particolare tenuità del fatto, in relazione al fatto che la motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità è stata argomentata solo sulla base del tasso alcolemico e senza una contestualizzazione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. non può, effettivamente, argomentarsi sulla sola base del tasso alcolemico elevato, alla luce della sentenza a Sezioni Unite Tushaj (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Nella specie, tuttavia, il tasso alcolemico particolarmente elevato (g/I 3,32) concorre con il fatto che, nella specie, ricorrono due circostanze aggravanti, tra cui quella di avere provocato un incidente. Ciò rende implicita, nel percorso argomentativo della Corte di merito, un'adeguata caratterizzazione del fatto storico, rispetto alla quale il richiamo all'elevato grado alcolemico assume rilievo affatto accessorio. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro a il 17 m
Sentenza Cassazione n. 24495/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris