Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2023

Cassazione n. 27836/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7010/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impuonata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si sostiene il vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non .esplicitardo le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ric•r.-ente al pagamento dek spese processuali e della somma di euro tremila in favore della [OSCURATO:PERSONA] ammende.

P. Q. M. Dich:ara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos', deciso il 05/06/2023. li Consiglere estensore [OSCURATO:PERSONA] • D E [OSCURATO:PERSONA] 27 Giu 223 IL C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7010/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impuonata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si sostiene il vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non .esplicitardo le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ric•r.-ente al pagamento dek spese processuali e della somma di euro tremila in favore della [OSCURATO:PERSONA] ammende. P. Q. M. Dich:ara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos', deciso il 05/06/2023. li Consiglere estensore [OSCURATO:PERSONA] • D E [OSCURATO:PERSONA] 27 Giu 223 IL C
Sentenza Cassazione n. 27836/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris