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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 38280/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17693/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24. — RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA]. - INTIMATA— nonché [OSCURATO:PERSONA] N. 26 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4119/2015, depositata in data 9.7.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.6.2021, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; - ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. non occorre provvedere sulle spese, poiché i resistenti non hanno svolto difese.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 17.6.2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17693/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24. — RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA]. - INTIMATA— nonché [OSCURATO:PERSONA] N. 26 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4119/2015, depositata in data 9.7.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.6.2021, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; - ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. non occorre provvedere sulle spese, poiché i resistenti non hanno svolto difese. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 17.6.2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38280/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris