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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023

Cassazione n. 14490/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / R.G. n. 29200/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / R.G. n. 29200/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 14490/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris