CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33396/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2005Guarino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli in funzione di riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, che haconcluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;lette le richieste del difensore, Avv. P. Spiezia, che ha ulteriormenteargomentato i motivi di ricorso, ha replicato alla requisitoria del Sostitutoprocuratore generale e ha concluso, per [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accoglimento delricorso con annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza limitatamente alpunto delle esigenze cautelari; in subordine, l’adozione di ogni decisione perl’applicazione della misura degli arresti domiciliari anche con il braccialettoelettronico.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli in funzione diriesame ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale in sede, del 26 gennaio 2026, con la quale è stata applicata agliindagati la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione eporto di una pistola, marca Beretta cal. 9/19 Parabellum con numero di matricolapunzonato e relative munizioni.2. Avverso l’ordinanza gli indagati hanno proposto, con separati atti,tempestivi ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori.2.1. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a un unico motivo con il qualedenuncia contraddittorietà della motivazione, inosservanza dell’art. 275, comma3-bis cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, con violazione dei criteri diproporzionalità e adeguatezza, nonché eccepisce la nullità ex art. 292 cod. proc.pen.La misura è stata applicata a seguito di arresto in flagranza perdetenzione e porto dell’arma descritta nell’incolpazione provvisoria.Posti i noti limiti al sindacato di legittimità in tema di ricorso percassazione inerente alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, ilricorrente deduce - escludendo ogni censura in punto di gravità indiziaria -,quanto al profilo delle esigenze cautelari, che è censurabile la motivazione delTribunale del riesame nella parte in cui ha ritenuto concreto e attuale il pericolodi reiterazione di delitti contro la persona e il patrimonio in capo all'odiernoricorrente.Il pericolo, nella specie, è stato tratto dalla particolare gravità dellacondotta per essere stati gli indagati sorpresi in possesso di un'arma micidiale,con il colpo in canna e sicura disinserita, in un contesto sociale estremamentefrequentato, reputando inidonea la misura detentiva domiciliare per l’elevatatrasgressività, reputata tale da non offrire garanzie di rispetto delle prescrizioni edi effettivo allontanamento dal contesto di appartenenza, a maggior ragione perRonga gravato da allarmanti precedenti per delitti contro la persona e ilpatrimonio.Si deduce che, in tema di scelta della misura cautelare, ai fini dellamotivazione del provvedimento relativo alla custodia cautelare in carcere, lagiurisprudenza di legittimità reputa necessaria una motivazione specifica inordine alle ragioni per le quali risultino inadeguate le altre misure anche seapplicate cumulativamente. Si richiama il dettato di cui all'art 275, comma 3-biscod. proc. pen., nella parte in cui ha stabilito l'ulteriore onere motivazionale, acarico del giudice che dispone la misura, di specificare le ragioni per cui ritieneinidonea quella degli arresti domiciliari con le procedure di controllo a distanza,così riaffermando la funzione di extrema ratio della custodia cautelare in carcere.Nel caso in esame, secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame non haadeguatamente motivato in relazione agli elementi sulla cui base le altre misurecoercitive ed interdittive, anche se applicate congiuntamente, debbano reputarsiinidonee a fronteggiare le esigenze cautelari. Peraltro, la motivazione ècontraddittoria e superficiale perché il Tribunale fonda la sussistenza di taliesigenze sull’estrema gravità della condotta e sulla personalità negativa delricorrente, senza nulla aggiungere in punto di attualità e concretezza di queste.Inoltre, la motivazione sulle esigenze cautelari deve essere fondata sullaconcretezza dei fatti e non su criteri generici e automatici, né affidata a mereformule di stile che non comportino una valutazione individualizzata in puntoesigenze cautelari, con conseguente nullità del provvedimento ex art. 292 cod.proc. pen.2.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a due motivi.2.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione sulle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] è incensurato, infraventunenne (ventenne all’epoca dei fatti), vivein un contesto sociale agiato, è studente e lavora presso parenti con proprioreddito.La motivazione, invece, è cumulativa e non tiene conto del fatto chel’indagato ha tenuto una condotta collaborativa e che ha agito in via del tuttooccasionale, senza alcun collegamento con ambienti criminali.Manca, quindi, per il ricorrente, ogni pericolo di inquinamento probatorioe di fuga, sicché ben poteva essere applicata la custodia domiciliare con lostrumento di controllo a distanza del braccialetto elettronico.Non vi è, per il ricorrente, alcuna specifica motivazione nella parte in cui ilTribunale si riferisce all’esigenza di allontanamento da ambienti criminali,ambienti che non sono mai stati frequentati da [OSCURATO:PERSONA].2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione circa la scelta della misura, con violazione dei criteri diproporzionalità della misura.I fatti e la personalità dell’indagato avrebbero giustificato l’applicazione dimisura più proporzionata, anche in previsione di una condanna a una pena daprefigurarsi minima, sulla base degli elementi difensivi illustrati.2.3. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a tre motivi.2.3.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza dell'art 274 lett. c)cod. proc. pen., erronea applicazione dei criteri in tema di pericolo concreto eIl Tribunale del riesame ha fondato la motivazione sulla gravità oggettivadel fatto, sull’assenza di spiegazione attendibili circa la provenienza edestinazione dell'arma, sulla capacità degli indagati di procurarsi arma emunizioni, circostanza elevata ad indice di contiguità con contesti criminali,indicando formule generiche circa la contiguità degli indagati a tali contesti.La giurisprudenza di legittimità in tema di attualità del pericolo ha ritenutoche il pericolo di reiterazione debba essere prossimo all'epoca di applicazionedella misura, pur non richiedendosi che questo sia imminente escludendovalutazioni soltanto ipotetiche. Non è sufficiente poi ritenere probabile chel'imputato possa tornare a delinquere: il pericolo di reiterazione non può esserefondato su valutazioni congetturali o ipotetiche ma deve essere desunto da fattispecifici, con una valutazione globale, fondata, quindi, sulle specifiche modalità ecircostanze del fatto, sulla personalità dell'indagato desunta da precedenti penalie comportamenti significativi.Nel caso al vaglio si sostiene che il Tribunale abbia desunto il pericolosoltanto dalla particolare gravità della condotta e dal fatto che l’arma potevaessere impiegata per attività delittuose, dunque dalla presunta capacità degliindagati di procurarsi armi e munizioni, come condotta sintomatica di contiguitàin contesti criminali di allarme sociale.Tali elementi non sono individualizzati per la posizione del ricorrente, mancainfatti l'indicazione di elementi dai quali trarre lo stabile inserimento dell'indagatoin contesti criminali, esplicitato soltanto per la persona di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto allapersonalità dell'indagato questi è incensurato, non ha pregresse condotteindicative della propensione al reato, non sono indicati elementi concreti distabile inserimento in contesti criminali o circostanze attuali tali da rendereprobabile la commissione di ulteriori reati della stessa specie.2.3.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione dell'art. 275 del codice di rito, violazione del principio del minoresacrificio possibile della libertà personale e motivazione apparente circa lainidoneità degli arresti domiciliari anche attraverso l'applicazione dello strumentodi controllo a distanza.La misura cautelare in carcere è applicabile solo quando ogni altra misurarisulti inadeguata e, a tal fine, incombe sul giudice della cautela uno specificoonere di motivazione diretto a specificare le ragioni per cui si ritiene inidonea lamisura degli arresti domiciliari anche con lo strumento di controllo a distanza.Nel caso di specie la motivazione non tiene conto della possibilità diapplicare gli arresti domiciliari e non sono elencati elementi concreti per svolgereun effettivo bilanciamento tra la gravità del fatto, la condizione di incensuratezzae l'assenza di pregresse violazioni di prescrizioni.Il Tribunale, in definitiva, ha eluso l'onere di motivazione rafforzata richiestadall'art. 275, comma 3-bis del codice di rito limitandosi a un giudizio di merainadeguatezza in astratto degli arresti domiciliari.2.3.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 125 274, 275, 275-bis, cod. proc. pen., vizio dimotivazione perché apparente in punto di incensuratezza e bilanciamento conmisure meno afflittive.Il giudizio svolto è cumulativo rispetto alla personalità dei ricorrenti e la lorocontiguità con ambienti criminali. Si tratta di motivazione generica che non siconfronta con l’incensuratezza del ricorrente e con la deduzione difensiva volta aproporre l'applicazione di misure meno afflittive.L'ordinanza, quindi, è viziata perché utilizza un iter argomentativo indistintoper gli indagati, non valorizza la condizione di incensuratezza, l'assenza di carichipendenti e di precedenti di polizia, fa ricorso a formule stereotipate omettendoun reale bilanciamento fra gli elementi a carico e quelli favorevoli. Tanto, senzaosservare i canoni motivazionali fissati dalla giurisprudenza di legittimità anche aSezioni Unite per la quale la violazione di legge comprende anche vizimotivazionali così radicali da rendere l'apparato argomentativo mancante o privodi requisiti minimi di coerenza e completezza, con violazione dell'art. 125 delcodice di rito.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, A. Cocomello, ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria di replica con la quale haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e, comunque, l’adozione di ogniprovvedimento necessario a sostituire la misura in atto con gli arresti domiciliarianche con il braccialetto elettronico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.Va premesso, in via generale e con riferimento alle posizioni di tutti gliindagati odierni ricorrenti, che la costante giurisprudenza di questa Corte haevidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato delgiudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materialie fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né allarivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenzecautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito,rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato lamisura e del Tribunale con funzione di riesame.La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è,dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente oassolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice dimerito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logicida far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazionedella misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez.7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01).Quanto all’attualità del pericolo di reiterazione criminosa, si osserva chequesta è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine allaricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cuiviene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, nétantomeno imminenti, ovvero immediate.Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specificaoccasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementiconcreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anchecondizioni di vita di quest'ultimo.Sicché la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato vaesclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tuttosporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando ─ all'esitodi una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalitàdel soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove nonsottoposto a misura ─ appaia probabile, anche se non imminente, lacommissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo puòsussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediateopportunità di ricaduta (tra le altre, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019,Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del03/05/2017, Rv. 271216).Quanto al richiesto requisito della "concretezza", questo è da interpretarsicorrettamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi dellamotivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite diquesta Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere inesame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione —come pure di quello, formalmente distinto, della "attualità" —, sono daindividuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalitàdell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che igiudici della cautela devono puntualmente eseguire dandone conto nellamotivazione.Circa le caratteristiche che la motivazione deve avere per giustificarel’adozione della più grave misura in esecuzione, va precisato che, secondo lagiurisprudenza di legittimità, il giudizio del Tribunale del riesamesull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione al riscontrato pericolodella reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente epregiudiziale, costituisce pronuncia idonea a giustificare anche l’impossibilità diimpiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art.275, comma 3-bis cod. proc. pen., trattandosi di una valutazione che precludeogni possibilità concreta di una custodia domiciliare (Sez. 2, n. 43402 del25/09/2019, Rv. 277762 – 01; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv. 267933 –01).Invero, si è precisato che, in tema di arresti domiciliari, la prescrizione delcd. braccialetto elettronico non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, mauna mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare; sicché ilgiudice, ove ritenga unicamente adeguata la misura intramuraria, in ragionedella pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non ètenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti connotatidall'adozione del mezzo di controllo a distanza (tra le più recenti, Sez. 1, n. 7232del 21/11/2024, dep. 2025; Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343 – 01).2. Tanto premesso, si rileva che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile perché devolve censure non consentite in sede di legittimità.2.1. Le esigenze cautelari ravvisate, nella specie, attengono al pericolo direiterazione dei reati. Questo è tratto – secondo il Tribunale - dalla particolaregravità della condotta per essere stati gli indagati sorpresi, in data 26 gennaio2026, quindi, in epoca prossima all’applicazione della misura genetica, all’internodi una vettura, in possesso di un'arma micidiale, con il colpo in canna e sicuradisinserita, con caricatore munito di 14 colpi (v. p. 2 dell’ordinanza impugnata).Tanto, in un contesto sociale indicato dal Tribunale come estremamentefrequentato (viale Kennedy di Napoli, quartiere Fuorigrotta), reputando inidoneala misura detentiva domiciliare per l’elevata trasgressività mostrata dagliindagati, considerato che, secondo i giudici della cautela, proprio le accertatecircostanze della condotta apparivano francamente sintomatiche delladestinazione dell’arma all’imminente compimento di attività delittuose. Sisegnala infatti, che la pistola era detenuta nella vettura ai piedi di [OSCURATO:PERSONA],nemmeno nascosta, con il colpo in canna e caricatore munito di un numerocospicuo di colpi.Per la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], poi, con ragionamento ineccepibile, ilTribunale ha valorizzato anche gli allarmanti precedenti penali, per delitti controla persona e contro il patrimonio, nonché il periodo di detenzione che risulta giàpatito, considerato espressione di un’esperienza evidentemente non proficuasotto il profilo riabilitativo e risocializzante.2.2.A fronte della congrua motivazione offerta, coerente e completa, circal’individuazione della misura in esecuzione come l’unica adeguata a fronteggiarele esigenze cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della personalitàtrasgressiva dell’indagato, reputata tale da non offrire garanzie di rispetto delleprescrizioni e di effettivo allontanamento dal contesto di appartenenza, tenutoaltresì conto che l’indagato è gravato da allarmanti precedenti per delitti controla persona e il patrimonio, le censure prospettate appaiono reiterative dideduzioni svolte in sede di riesame e, comunque, dirette a sollecitare larivisitazione del profilo delle esigenze cautelari, intervento non consentito aquesta Corte di legittimità.Peraltro, le censure prospettate in punto di adeguatezza della misura piùgrave in esecuzione non appaiono specifiche, né in punto concretezza e attualitàdel pericolo che il Tribunale non affida a mere formule di stile (anzi si descrive ilcomportamento di [OSCURATO:PERSONA], all’atto del controllo, e il reperimento nella suadisponibilità di un coltello, oltre che dell’arma trovata ai piedi del coindagatoSorvino), né rispetto al profilo personale di [OSCURATO:PERSONA], quanto ai suoi precedentipenali e alla sua pregressa esperienza detentiva, argomenti con i quali il ricorsonon si confronta compiutamente.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per plurime ragioni.3.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato ecomunque non specifico.Vanno richiamati tutti gli argomenti già svolti in relazione alla posizione diRonga nel § 2.1.La condizione di incensuratezza e l’età dell’indagato, all’epoca dei fatti, èstata considerata dal Tribunale nella parte in cui reputa, con giudiziodiscrezionale, le condizioni personali non sufficienti ad assicurare affidabilitàquanto al rispetto delle prescrizioni inerenti alla meno grave misura dellacustodia domiciliare.In particolare, il Tribunale ha considerato, con un giudizio di puro merito,estremamente inaffidabile l’indagato, sorpreso mentre all'internodell'autovettura, fermata per controllo, si trovava nel sedile posteriore del mezzocustodendo, tra i piedi, nemmeno nascosta, la pistola descritta nellaincolpazione.Inoltre, viene espressamente valorizzato ai fini della concretezza e attualitàdel pericolo e della ritenuta inaffidabilità quanto all’applicazione di misure menoafflittive, il contenuto delle dichiarazioni dei coindagati, i quali hanno smentito laversione difensiva di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, invero, aveva dichiarato, nel corsodell’interrogatorio, di aver acquistato l’arma – durante una sosta della vetturacondotta da [OSCURATO:PERSONA] – da un soggetto sconosciuto, mentre i coindagati hannonegato di essere a conoscenza della presenza della pistola a bordo della vetturache, a loro parere, [OSCURATO:PERSONA] aveva con sé fin dall’inizio del loro incontro.Quindi, sotto tale profilo, il ricorso, quando richiama il comportamentodefinito collaborativo di [OSCURATO:PERSONA], non si confronta compiutamente con questaparte della motivazione. Né appare specifica la censura nella parte in cuievidenzia l’assenza di pericolo di fuga o di inquinamento probatorio, senzaconsiderare che la misura è giustificata per il pericolo di reiterazione.Infine, si riscontra che la motivazione trae, con ragionamento logico immuneda vizi, la contiguità con ambienti criminali da parte dei tre indagati proprio dallemodalità della condotta, che ha mostrato che i tre hanno avuto facile accesso alreperimento della micidiale arma e delle relative munizioni rinvenute nel loropossesso, ragionamento non attaccato specificamente dal ricorso se non conargomenti generici.3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché aspecifico e, comunque,versato in fatto.La censura attiene al profilo della proporzionalità della misura rispetto aifatti, alla pena irroganda e alla personalità dell’indagato che, a parere delricorrente, avrebbero giustificato l’applicazione di misura meno gravosa, anche inprevisione di una prognosi di una condanna descritta come minima nel motivo diricorso.Il profilo di critica investe la pretesa violazione del principio diproporzionalità che si risolve nell'astratta enunciazione del principio medesimo esi pone, rispetto al provvedimento impugnato, in modo del tutto avulso daqualsivoglia doveroso confronto anche con la vicenda processuale, in cui ladescritta pericolosità intrinseca della condotta in addebito, espressione dipersonalità estremamente trasgressiva, vale a significare all'evidenza - cosìcome opinato dal Tribunale - l'inadeguatezza di misure meno afflittive e agiustificare il ricorso, allo stato, a quella più gravosa della custodia cautelare incarcere.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per plurime ragioni.4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il Tribunale fonda la motivazione sulla gravità oggettiva del fatto,sull’assenza di congrue e adeguate indicazioni circa la provenienza edestinazione dell'arma, sulla riscontrata capacità di procurarsi arma e munizioni,espressione, secondo la motivazione non manifestamente illogica e completa, dicontiguità con contesti criminali.Sicché la motivazione, lungi dall’affidarsi a formule congetturali o ipotetiche,ha desunto l’attualità e concretezza del pericolo da fatti specifici, con unavalutazione derivata dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, dallapersonalità dell'indagato desunta anche dalle circostanze acclarate.La posizione specifica dell’indagato, ad onta della considerata incesuratezza,è stata valutata dal Tribunale che ha dato conto di esigenze cautelari ex art. 274lett. c) cod. proc. pen. Queste, invero, debbono reputarsi addirittura conclamate,alla luce dei profili fattuali di cui il Tribunale ha dato atto, non senza aggiungerecome i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della"concretezza", da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge daipassaggi argomentativi della citata Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Rv. cit.laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai finidella verifica della reale sussistenza del requisito in questione — come pure diquello, formalmente distinto, della "attualità" —, sono da individuarsi nelle"specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato oimputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale delriesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito.4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.I profili di critica che investono la pretesa violazione dei principi diproporzionalità, adeguatezza e gradualità, dei quali quello del "minor sacrificionecessario" non è altro che la declinazione, si risolvono nell'astratta enunciazionedei principi medesimi, del tutto avulsa da qualsivoglia doveroso confronto con larealtà della presente vicenda processuale, in cui la specifica e allarmantecondotta, ritenuta con ragionamento di puro merito espressione di collegamenticon contesti criminali e di intrinseca trasgressività, vale a significare all'evidenza- così come opinato dal Tribunale - l'inadeguatezza della misura degli arrestidomiciliari, e il ricorso a quella più gravosa della custodia cautelare in carcere.L’incensuratezza dell’indagato, peraltro, non appare trascurata dal Tribunalema, pur valutata, considerata recessiva rispetto al giudizio operato conl’ordinanza impugnata in punto di inadeguatezza – allo stato – della misurameno afflittiva della custodia domiciliare. Si richiamano, per il resto, gliargomenti già svolti al § 1.4.3 Il terzo motivo è inammissibile perché devolve censura non consentita.L'ordinanza non appare cumulativa, ma prende in esame anche le diversecondizioni soggettive degli indagati, le loro difese svolte in sede di interrogatoriodi garanzia, la diversità delle condotte tenute al momento del controllo e giungea giustificare l’applicazione della più grave misura in esecuzione con motivazionecompleta, in ossequio al prescritto onere di motivazione, ex art. 125 del codice dirito.5. Segue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma indicata indispositivo, in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei motividevoluti. Non derivando dal presente provvedimento la liberazione degli indagati,vengono disposti gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 16 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]