Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26177/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 39/15 in data 02/02/2022 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udita la discussione della difesa dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di appello di Lecce in data 02/02/2022, veniva confermata la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Brindisi in data 30/06/2014 con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1.500 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, n. 1 cod. pen. (capo A), 81 cpv., 110 cod. pen., 55, comma 9 d.lgs. 231/1997 (capo B), unificati dal vincolo della continuazione (fatti commessi il 24/04/2013).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 cod. proc. pen., 110 e 628 cod. pen.

La Corte territoriale omette di considerare una serie di elementi essenziali della vicenda, e principalmente: -la definizione e l'individuazione del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e l'apporto causale fornito; -la commissione del fatto posto in essere dal Chirulli e dallo stesso confessato come commesso singolarmente; -la mancata conoscenza da parte del ricorrente che il Chirulli avesse perpetrato la rapina al [OSCURATO:PERSONA] e la sua inconsapevolezza che sull'autovettura vi fosse il passamontagna utilizzato; -la giustificazione dello scambio di messaggi tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Chirulli in conseguenza dell'incontro tra i due; -l'analoga considerazione in relazione al contenuto del messaggio scambiato tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Chirulli, che al massimo potrebbe essere indiziario del reato di favoreggiamento per il [OSCURATO:PERSONA] ma non certo per il [OSCURATO:PERSONA] ovvero costituire la prova della partecipazione alla rapina.Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110, 379 cod. pen., 628 cod. pen.

La Corte territoriale non motiva in alcun modo sulla configurabilità nei confronti del ricorrente della diversa ipotesi di favoreggiamento reale, riferendo tautologicamente l'esistenza di un accordo preventivo tra gli imputati con ruolo attivo e causalmente rilevante, senza però indicare il compito svolto da ciascuno degli imputati e senza specificare in fatto gli elementi dell'accordo criminoso.

Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. ed all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/1997.

Il reato di cui al capo B) d'imputazione (commesso il 24/04/2013) era già prescritto al momento della celebrazione del giudizio di appello in quanto la sospensione del termine dal 24/09/2021 al 02/02/2022 non opera nei confronti del prevenuto non essendo la richiesta dallo stesso formulata.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili.

Quarto motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.

La motivazione dei giudici di merito appare del tutto insufficiente, in quanto da un lato si limita all'indicazione di uno solo dei parametri necessari per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (assenza di elementi diversi dall'incensuratezza), dall'altro non ha tenuto in alcun conto la circostanza che vi erano buone ragioni per poter concedere il beneficio (giovane età, incensuratezza, ruolo di minore importanza).

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 Cost., 546, 533 e 192 cod. proc. pen.

L'iter argonnentativo del giudice di appello risulta imperniato su due (insufficienti) elementi: la presenza dell'imputato nel bar della persona offesa un'ora prima del fatto delittuoso; la presenza dello stesso nell'abitacolo dell'autovettura ([OSCURATO:PERSONA] grigia) nel momento in cui vengono intercettati dai carabinieri, ovvero circa tre ore dopo il fatto di reato.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo B).

La sentenza non indica alcuna prova che consenta di riferire all'imputato la condotta contestata, ossia il tentativo di prelevare indebitamente contante tramite le carte bancomat sottratte alla vittima.

5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Non è stata specificata la condotta materiale del [OSCURATO:PERSONA] né quale apporto lo stesso avrebbe fornito nella vicenda delittuosa, commessa materialmente da un solo individuo (il Chirulli); la persona offesa, quando vide transitare la [OSCURATO:PERSONA], scorse la presenza a bordo di un passeggero, ma non seppe individuarlo; non vi è prova che il ricorrente fosse a conoscenza che il Chirulli avesse perpetrato la rapina, né tantomeno che avesse consapevolezza che sull'autovettura vi fosse il passamontagna utilizzato; l'interruzione dello scambio di messaggi tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Chirulli trova giustificazione nel fatto che i due si incontrarono di persona; il girovagare in macchina senza una meta non può assurgere ad elemento indiziario; la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] del posto ove erano stati occultati parte della refurtiva e la pistola utilizzata dal Chirulli non giustifica la convinzione che lo stesso fosse un correo della rapina, potendo al più trarsi elementi per ritenere il reato di favoreggiamento; ed analoga conclusione può trarsi con riferimento al messaggio scambiato tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Chirulli.

Secondo motivo: violazione di legge per inosservanza degli artt. 644 (rectius, 628) e 379 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

I giudici di merito hanno omesso di considerare come non risulti in alcun modo provato che il ricorrente fosse consapevole della condotta illecita posta in essere dal Chirulli, laddove, invece, dall'esame della vicenda emerge chiaramente che lo stesso si sia solo limitato ad accompagnarsi con il Chirulli e i coimputati dopo la perpetrazione della rapina da parte del primo.

Terzo motivo: violazione di legge per inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché mancanza di motivazione.

Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si basa su motivazione del tutto insufficiente, in quanto da un lato si limita all'indicazione di uno solo dei parametri necessari per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (assenza di elementi diversi dall'incensuratezza), dall'altro non ha tenuto in alcun conto la circostanza che vi erano buone ragioni per poter concedere il beneficio (giovane età, incensuratezza, ruolo di minore importanza). [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.

Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nei ricorsi non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v.

Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto).

Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 28729 del 07/07/2022, Labate, non mass.).

Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.).

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Evocativi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi di ricorso.

2.1.1. La Corte territoriale ha evidenziato come la vicenda sia stata ricostruita in forza delle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e dei risultati delle indagini condotte dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In particolare, la persona offesa, nel corso del suo esame dibattimentale ha dichiarato "che i due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi a lui noti, alle ore 0,30 del 24/04/2013 si recarono nel suo bar chiedendo di poter giocare con le slot machine.

Tuttavia, vista la tarda ora, essendo ormai le macchine spente, il [OSCURATO:PERSONA] offrì loro solo una consumazione da bere e si apprestò a chiudere il locale.

Nel tragitto di ritorno verso casa, dopo essersi soffermato alcuni minuti a casa della madre, il [OSCURATO:PERSONA] notò una [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio passare più volte.

Una volta giunto a casa vide nuovamente la stessa auto e riconobbe il [OSCURATO:PERSONA] che stava alla guida, questo dopo aver percorso via Dante in controsenso suonò un colpo di clacson che il [OSCURATO:PERSONA] scambiò inizialmente per un semplice saluto.

Pochi istanti dopo, venne raggiunto alle spalle da un uomo incappucciato con un passamontagna di colore nero con delle borchie il quale, dopo avergli puntato una pistola contro pronunciò la frase: "soldi e portafoglio"; quindi dopo aver preso il portafogli della vittima e due telefoni cellulari, il rapinatore si dileguò immediatamente ... [...] A quel punto il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere riuscito a bloccare le carte bancomat avvisò i Carabinieri che si misero sulle tracce del rapinatore.

Il teste [OSCURATO:PERSONA], appuntato scelto dei carabinieri, ha riferito che la notte del 24/04/2013, i militari in servizio di pattuglia, furono fermati direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], che poco prima era stato vittima di una rapina.

In effetti alcune ore dopo venne intercettata una [OSCURATO:PERSONA] con alcuni individui a bordo i quali, accortisi della presenza dei carabinieri, cominciarono ad accelerare la marcia: ne scaturì un inseguimento per alcuni minuti, durante il quale i militari si accorsero che qualcuno dal finestrino destro dell'autovettura aveva lanciato qualche cosa a terra.

L'auto, occupata da quattro ragazzi, venne poco dopo fermata; a bordo della stessa viaggiavano i tre imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA].

I carabinieri, nel frattempo, recuperarono nei pressi dell'auto un passamontagna con borchie bianche che in seguito fu riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] come quello utilizzato dal rapinatore.

All'esito delle verifiche svolte nell'immediatezza dai carabinieri, [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto in flagranza poiché ritenuto responsabile della rapina sulla base della individuazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] il quale riconobbe senza ombra di dubbio le scarpe del rapinatore.

In effetti, dopo aver ammesso l'addebito, il Chirulli condusse i militari sul luogo dove aveva occultato la refurtiva e la pistola situato nelle vicinanze dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Nello stesso luogo vennero rinvenuti i due telefoni nascosto su un sasso, mentre la pistola era stata gettata all'interno di un cespuglio.

Prima che venisse rinvenuta la refurtiva i militari notarono tuttavia che il Chirulli aveva tentato di inviare un SMS a [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli di aiutarlo a ritrovare quanto in precedenza occultato; il telefono fu però prelevato dai carabinieri prima dell'invio del messaggio il cui tenore era il seguente: "Se mi dite do sta nn mi fanno no"...

Ulteriore elemento indiziario è costituito dall'esame dei tabulati effettuato sull'utenza 3275510764 in uso a [OSCURATO:PERSONA] ove si registrano chiamate in entrata ed uscita con l'utenza 3334334509 in uso a [OSCURATO:PERSONA] nel lasso temporale compreso tra le ore 00.35,48 (immediatamente dopo la chiusura del bar) e le ore 1.17,52.

Per quanto riguarda poi il successivo utilizzo dei bancomat, sono stati estrapolati alcuni filmati risalenti alla stessa notte, da cui inequivocabilmente si vede la figura del [OSCURATO:PERSONA] con il medesimo vestiario utilizzato per il compimento della rapina e con il volto coperto dal passamontagna, mentre tenta di prelevare denaro contante, senza riuscirvi, da due istituti di credito ubicati in Grottaglie via Matteotti ...".

2.1.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il motivo proposto sia sostanzialmente orientato a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

Sotto tali profili, dunque, il motivo di ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità manifeste, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei capi d'imputazione in narrativa richiamati.

2.1.3. La sentenza impugnata, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], evidenzia come lo stesso fosse risultato alla guida della [OSCURATO:PERSONA] vista stranamente transitare più volte nei pressi dei luoghi frequentati dalla persona offesa subito dopo la chiusura del proprio esercizio commerciale e fino a pochi istanti prima della consumazione della rapina; lo stesso, inoltre, nel lasso temporale tra le 00.35 e le 01.17 (la rapina viene commessa tra le ore 01.15 e le ore 01.30), insieme al [OSCURATO:PERSONA], si sente più volte al telefono, contatti che cessano subito dopo la consumazione della rapina sino al fermo dei carabinieri; il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], intorno alle ore 03.00 si incontrano con il [OSCURATO:PERSONA].

Né il [OSCURATO:PERSONA], né i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno offerto una valida giustificazione del loro girovagare e del loro incontro a tarda notte, non potendo essere dirimente la loro semplice conoscenza.

A questo si aggiunge sia il rinvenimento nei pressi dell'auto del passamontagna utilizzato per la rapina che il comune tentativo di disfarsi delle tessere bancomat provento della rapina: si tratta di circostanze, che ad una lettura unitaria e non parcellizzata, rendono evidente il comune piano criminoso ed il contributo offerto da ciascun partecipe (nella specie, del [OSCURATO:PERSONA]) per la sua realizzazione.

La sequenza temporale degli eventi dimostra in via logica l'esistenza di un accordo preventivo tra tutti gli imputati.

E questo basta per sconfessare la tesi difensiva volta a ritenere configurabile, al più, la diversa ipotesi di favoreggiamento rispetto al reato commesso e confessato dal Chirulli.

2.1.4. In particolare, i giudici di merito hanno poi fatto corretta applicazione del diritto vivente in tema di concorso di persone nel reato: la responsabilità di chi partecipa a un fatto criminoso presuppone che l'apporto di chi coopera sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto; carattere decisivo riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (cfr., Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260).

Pertanto, per la configurabilità del concorso di persone è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (cfr., ad es., Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755; Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2017, Barbato, Rv. 274521; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177).

Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non è affatto contraddittoria, avendo attribuito ai ricorrenti un contributo sia morale, di rafforzamento e agevolazione del proposito criminoso dei correi, con i quali furono in costante contatto nelle fasi preparatorie della rapina, sia materiale, essendosi essi ripartiti le "competenze" nella fase esecutiva e in quella successiva.

Sulla base di questa ricostruzione in fatto, non è affatto configurabile il diverso reato di favoreggiamento personale, che per espressa previsione dell'art.378 cod. pen. presuppone un'azione realizzata «dopo che fu commesso un 8' delitto», giammai «durante» o nel corso della permanenza dello stesso (Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510; Sez. 3, n. 363 del 17/09/2019, Aiello, C., Rv. 278392; Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Pacilli, Rv. 271005) ovvero quello di favoreggiamento reale, essendo indiscusso «che si abbia concorso di persone quando un'attività successiva al reato sia stata preventivamente promessa all'autore materiale del fatto» (così, Sez.

U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, non mass. sul punto).2.1.5.

Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri.

L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, per ciò, inevitabilmente palese e di immediata riconoscibilità, cioè di spessore e consistenza tali da emergere ictu ocu/i.

Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza e logicità (nel senso appena specificato) della motivazione della sentenza impugnata non sono state minimamente aggredite dal ricorrente, limitatosi a prospettare critiche sulle valutazioni dalla Corte territoriale rese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, la cui rivisitazione, come già osservato, non è in alcun modo percorribile in questa sede.

2.2. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Si assume che il reato di cui al capo B), consumato in data 24/04/2013, fosse già prescritto al momento della celebrazione del giudizio di appello, conclusosi con sentenza in data 02/02/2022.

Risulta dagli atti un differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data del 04/07/2018 a seguito di richiesta formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso a quella udienza, in sostituzione di tutte le altre difese, a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., difensore che in quella sede dichiarava di aderire all'agitazione indetta dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA].

In siffatta ipotesi, il termine di differimento, da calcolarsi nella sua integralità ai fini della prescrizione del reato (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, non massimata sul punto), è stato pari a complessivi anni uno, mesi tre e giorni dodici.

Considerato il periodo ordinario di prescrizione (anni sei), la durata degli eventi interruttivi (anni uno e mesi sei) e di quelli sospensivi (anni uno, mesi tre e giorni dodici), il termine di prescrizione per il reato di cui al capo B), risulta pertanto venuto a scadenza solo il 05/02/2022, data successiva alla pronuncia della sentenza di appello, anche se ad oggi spirato.

Tuttavia, come da consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).

2.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo.

Il giudice di secondo grado, per escludere nei confronti del ricorrente, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, evoca l'assenza di elementi di meritevolezza in aggiunta allo stato di incensuratezza, ritenendo così recessivi gli elementi asseritamente favorevoli prospettati dal ricorrente; il primo giudice, aveva altresì evidenziato la oggettiva gravità del fatto e la dimostrata capacità a delinquere desunta dalle modalità esecutive della condotta.

Si tratta di motivazioni ampiamente sufficienti per escludere il beneficio.

La motivazione è da reputarsi adeguata in base agli orientamenti stabiliti in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986, così massimata: "Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).

Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Evocativi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi di ricorso.

Si rimanda a quanto argomentato nel precedente paragrafo

2.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Evocativi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi di ricorso.

Si rimanda, anche qui, a quanto argomentato nel precedente paragrafo

2.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto.

4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Attesa l'identità di censura e l'assimilabilità delle posizioni, si riprendono le medesime considerazioni esposte nel precedente paragrafo

2.3. in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 39/15 in data 02/02/2022 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udita la discussione della difesa dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Lecce in data 02/02/2022, veniva confermata la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Brindisi in data 30/06/2014 con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1.500 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, n. 1 cod. pen. (capo A), 81 cpv., 110 cod. pen., 55, comma 9 d.lgs. 231/1997 (capo B), unificati dal vincolo della continuazione (fatti commessi il 24/04/2013). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 cod. proc. pen., 110 e 628 cod. pen. La Corte territoriale omette di considerare una serie di elementi essenziali della vicenda, e principalmente: -la definizione e l'individuazione del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e l'apporto causale fornito; -la commissione del fatto posto in essere dal Chirulli e dallo stesso confessato come commesso singolarmente; -la mancata conoscenza da parte del ricorrente che il Chirulli avesse perpetrato la rapina al [OSCURATO:PERSONA] e la sua inconsapevolezza che sull'autovettura vi fosse il passamontagna utilizzato; -la giustificazione dello scambio di messaggi tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Chirulli in conseguenza dell'incontro tra i due; -l'analoga considerazione in relazione al contenuto del messaggio scambiato tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Chirulli, che al massimo potrebbe essere indiziario del reato di favoreggiamento per il [OSCURATO:PERSONA] ma non certo per il [OSCURATO:PERSONA] ovvero costituire la prova della partecipazione alla rapina.Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110, 379 cod. pen., 628 cod. pen. La Corte territoriale non motiva in alcun modo sulla configurabilità nei confronti del ricorrente della diversa ipotesi di favoreggiamento reale, riferendo tautologicamente l'esistenza di un accordo preventivo tra gli imputati con ruolo attivo e causalmente rilevante, senza però indicare il compito svolto da ciascuno degli imputati e senza specificare in fatto gli elementi dell'accordo criminoso. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. ed all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/1997. Il reato di cui al capo B) d'imputazione (commesso il 24/04/2013) era già prescritto al momento della celebrazione del giudizio di appello in quanto la sospensione del termine dal 24/09/2021 al 02/02/2022 non opera nei confronti del prevenuto non essendo la richiesta dallo stesso formulata. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili. Quarto motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. La motivazione dei giudici di merito appare del tutto insufficiente, in quanto da un lato si limita all'indicazione di uno solo dei parametri necessari per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (assenza di elementi diversi dall'incensuratezza), dall'altro non ha tenuto in alcun conto la circostanza che vi erano buone ragioni per poter concedere il beneficio (giovane età, incensuratezza, ruolo di minore importanza). 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 Cost., 546, 533 e 192 cod. proc. pen. L'iter argonnentativo del giudice di appello risulta imperniato su due (insufficienti) elementi: la presenza dell'imputato nel bar della persona offesa un'ora prima del fatto delittuoso; la presenza dello stesso nell'abitacolo dell'autovettura ([OSCURATO:PERSONA] grigia) nel momento in cui vengono intercettati dai carabinieri, ovvero circa tre ore dopo il fatto di reato. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo B). La sentenza non indica alcuna prova che consenta di riferire all'imputato la condotta contestata, ossia il tentativo di prelevare indebitamente contante tramite le carte bancomat sottratte alla vittima. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Non è stata specificata la condotta materiale del [OSCURATO:PERSONA] né quale apporto lo stesso avrebbe fornito nella vicenda delittuosa, commessa materialmente da un solo individuo (il Chirulli); la persona offesa, quando vide transitare la [OSCURATO:PERSONA], scorse la presenza a bordo di un passeggero, ma non seppe individuarlo; non vi è prova che il ricorrente fosse a conoscenza che il Chirulli avesse perpetrato la rapina, né tantomeno che avesse consapevolezza che sull'autovettura vi fosse il passamontagna utilizzato; l'interruzione dello scambio di messaggi tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Chirulli trova giustificazione nel fatto che i due si incontrarono di persona; il girovagare in macchina senza una meta non può assurgere ad elemento indiziario; la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] del posto ove erano stati occultati parte della refurtiva e la pistola utilizzata dal Chirulli non giustifica la convinzione che lo stesso fosse un correo della rapina, potendo al più trarsi elementi per ritenere il reato di favoreggiamento; ed analoga conclusione può trarsi con riferimento al messaggio scambiato tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Chirulli. Secondo motivo: violazione di legge per inosservanza degli artt. 644 (rectius, 628) e 379 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. I giudici di merito hanno omesso di considerare come non risulti in alcun modo provato che il ricorrente fosse consapevole della condotta illecita posta in essere dal Chirulli, laddove, invece, dall'esame della vicenda emerge chiaramente che lo stesso si sia solo limitato ad accompagnarsi con il Chirulli e i coimputati dopo la perpetrazione della rapina da parte del primo. Terzo motivo: violazione di legge per inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché mancanza di motivazione. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si basa su motivazione del tutto insufficiente, in quanto da un lato si limita all'indicazione di uno solo dei parametri necessari per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (assenza di elementi diversi dall'incensuratezza), dall'altro non ha tenuto in alcun conto la circostanza che vi erano buone ragioni per poter concedere il beneficio (giovane età, incensuratezza, ruolo di minore importanza). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti inammissibili. Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nei ricorsi non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 28729 del 07/07/2022, Labate, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.). 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Evocativi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi di ricorso. 2.1.1. La Corte territoriale ha evidenziato come la vicenda sia stata ricostruita in forza delle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e dei risultati delle indagini condotte dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare, la persona offesa, nel corso del suo esame dibattimentale ha dichiarato "che i due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi a lui noti, alle ore 0,30 del 24/04/2013 si recarono nel suo bar chiedendo di poter giocare con le slot machine. Tuttavia, vista la tarda ora, essendo ormai le macchine spente, il [OSCURATO:PERSONA] offrì loro solo una consumazione da bere e si apprestò a chiudere il locale. Nel tragitto di ritorno verso casa, dopo essersi soffermato alcuni minuti a casa della madre, il [OSCURATO:PERSONA] notò una [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio passare più volte. Una volta giunto a casa vide nuovamente la stessa auto e riconobbe il [OSCURATO:PERSONA] che stava alla guida, questo dopo aver percorso via Dante in controsenso suonò un colpo di clacson che il [OSCURATO:PERSONA] scambiò inizialmente per un semplice saluto. Pochi istanti dopo, venne raggiunto alle spalle da un uomo incappucciato con un passamontagna di colore nero con delle borchie il quale, dopo avergli puntato una pistola contro pronunciò la frase: "soldi e portafoglio"; quindi dopo aver preso il portafogli della vittima e due telefoni cellulari, il rapinatore si dileguò immediatamente ... [...] A quel punto il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere riuscito a bloccare le carte bancomat avvisò i Carabinieri che si misero sulle tracce del rapinatore. Il teste [OSCURATO:PERSONA], appuntato scelto dei carabinieri, ha riferito che la notte del 24/04/2013, i militari in servizio di pattuglia, furono fermati direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], che poco prima era stato vittima di una rapina. In effetti alcune ore dopo venne intercettata una [OSCURATO:PERSONA] con alcuni individui a bordo i quali, accortisi della presenza dei carabinieri, cominciarono ad accelerare la marcia: ne scaturì un inseguimento per alcuni minuti, durante il quale i militari si accorsero che qualcuno dal finestrino destro dell'autovettura aveva lanciato qualche cosa a terra. L'auto, occupata da quattro ragazzi, venne poco dopo fermata; a bordo della stessa viaggiavano i tre imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA]. I carabinieri, nel frattempo, recuperarono nei pressi dell'auto un passamontagna con borchie bianche che in seguito fu riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] come quello utilizzato dal rapinatore. All'esito delle verifiche svolte nell'immediatezza dai carabinieri, [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto in flagranza poiché ritenuto responsabile della rapina sulla base della individuazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] il quale riconobbe senza ombra di dubbio le scarpe del rapinatore. In effetti, dopo aver ammesso l'addebito, il Chirulli condusse i militari sul luogo dove aveva occultato la refurtiva e la pistola situato nelle vicinanze dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Nello stesso luogo vennero rinvenuti i due telefoni nascosto su un sasso, mentre la pistola era stata gettata all'interno di un cespuglio. Prima che venisse rinvenuta la refurtiva i militari notarono tuttavia che il Chirulli aveva tentato di inviare un SMS a [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli di aiutarlo a ritrovare quanto in precedenza occultato; il telefono fu però prelevato dai carabinieri prima dell'invio del messaggio il cui tenore era il seguente: "Se mi dite do sta nn mi fanno no"... Ulteriore elemento indiziario è costituito dall'esame dei tabulati effettuato sull'utenza 3275510764 in uso a [OSCURATO:PERSONA] ove si registrano chiamate in entrata ed uscita con l'utenza 3334334509 in uso a [OSCURATO:PERSONA] nel lasso temporale compreso tra le ore 00.35,48 (immediatamente dopo la chiusura del bar) e le ore 1.17,52. Per quanto riguarda poi il successivo utilizzo dei bancomat, sono stati estrapolati alcuni filmati risalenti alla stessa notte, da cui inequivocabilmente si vede la figura del [OSCURATO:PERSONA] con il medesimo vestiario utilizzato per il compimento della rapina e con il volto coperto dal passamontagna, mentre tenta di prelevare denaro contante, senza riuscirvi, da due istituti di credito ubicati in Grottaglie via Matteotti ...". 2.1.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il motivo proposto sia sostanzialmente orientato a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, il motivo di ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità manifeste, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei capi d'imputazione in narrativa richiamati. 2.1.3. La sentenza impugnata, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], evidenzia come lo stesso fosse risultato alla guida della [OSCURATO:PERSONA] vista stranamente transitare più volte nei pressi dei luoghi frequentati dalla persona offesa subito dopo la chiusura del proprio esercizio commerciale e fino a pochi istanti prima della consumazione della rapina; lo stesso, inoltre, nel lasso temporale tra le 00.35 e le 01.17 (la rapina viene commessa tra le ore 01.15 e le ore 01.30), insieme al [OSCURATO:PERSONA], si sente più volte al telefono, contatti che cessano subito dopo la consumazione della rapina sino al fermo dei carabinieri; il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], intorno alle ore 03.00 si incontrano con il [OSCURATO:PERSONA]. Né il [OSCURATO:PERSONA], né i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno offerto una valida giustificazione del loro girovagare e del loro incontro a tarda notte, non potendo essere dirimente la loro semplice conoscenza. A questo si aggiunge sia il rinvenimento nei pressi dell'auto del passamontagna utilizzato per la rapina che il comune tentativo di disfarsi delle tessere bancomat provento della rapina: si tratta di circostanze, che ad una lettura unitaria e non parcellizzata, rendono evidente il comune piano criminoso ed il contributo offerto da ciascun partecipe (nella specie, del [OSCURATO:PERSONA]) per la sua realizzazione. La sequenza temporale degli eventi dimostra in via logica l'esistenza di un accordo preventivo tra tutti gli imputati. E questo basta per sconfessare la tesi difensiva volta a ritenere configurabile, al più, la diversa ipotesi di favoreggiamento rispetto al reato commesso e confessato dal Chirulli. 2.1.4. In particolare, i giudici di merito hanno poi fatto corretta applicazione del diritto vivente in tema di concorso di persone nel reato: la responsabilità di chi partecipa a un fatto criminoso presuppone che l'apporto di chi coopera sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto; carattere decisivo riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (cfr., Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260). Pertanto, per la configurabilità del concorso di persone è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (cfr., ad es., Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755; Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2017, Barbato, Rv. 274521; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177). Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non è affatto contraddittoria, avendo attribuito ai ricorrenti un contributo sia morale, di rafforzamento e agevolazione del proposito criminoso dei correi, con i quali furono in costante contatto nelle fasi preparatorie della rapina, sia materiale, essendosi essi ripartiti le "competenze" nella fase esecutiva e in quella successiva. Sulla base di questa ricostruzione in fatto, non è affatto configurabile il diverso reato di favoreggiamento personale, che per espressa previsione dell'art.378 cod. pen. presuppone un'azione realizzata «dopo che fu commesso un 8' delitto», giammai «durante» o nel corso della permanenza dello stesso (Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510; Sez. 3, n. 363 del 17/09/2019, Aiello, C., Rv. 278392; Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Pacilli, Rv. 271005) ovvero quello di favoreggiamento reale, essendo indiscusso «che si abbia concorso di persone quando un'attività successiva al reato sia stata preventivamente promessa all'autore materiale del fatto» (così, Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, non mass. sul punto).2.1.5. Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, per ciò, inevitabilmente palese e di immediata riconoscibilità, cioè di spessore e consistenza tali da emergere ictu ocu/i. Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza e logicità (nel senso appena specificato) della motivazione della sentenza impugnata non sono state minimamente aggredite dal ricorrente, limitatosi a prospettare critiche sulle valutazioni dalla Corte territoriale rese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, la cui rivisitazione, come già osservato, non è in alcun modo percorribile in questa sede. 2.2. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Si assume che il reato di cui al capo B), consumato in data 24/04/2013, fosse già prescritto al momento della celebrazione del giudizio di appello, conclusosi con sentenza in data 02/02/2022. Risulta dagli atti un differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data del 04/07/2018 a seguito di richiesta formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso a quella udienza, in sostituzione di tutte le altre difese, a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., difensore che in quella sede dichiarava di aderire all'agitazione indetta dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA]. In siffatta ipotesi, il termine di differimento, da calcolarsi nella sua integralità ai fini della prescrizione del reato (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, non massimata sul punto), è stato pari a complessivi anni uno, mesi tre e giorni dodici. Considerato il periodo ordinario di prescrizione (anni sei), la durata degli eventi interruttivi (anni uno e mesi sei) e di quelli sospensivi (anni uno, mesi tre e giorni dodici), il termine di prescrizione per il reato di cui al capo B), risulta pertanto venuto a scadenza solo il 05/02/2022, data successiva alla pronuncia della sentenza di appello, anche se ad oggi spirato. Tuttavia, come da consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 2.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Il giudice di secondo grado, per escludere nei confronti del ricorrente, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, evoca l'assenza di elementi di meritevolezza in aggiunta allo stato di incensuratezza, ritenendo così recessivi gli elementi asseritamente favorevoli prospettati dal ricorrente; il primo giudice, aveva altresì evidenziato la oggettiva gravità del fatto e la dimostrata capacità a delinquere desunta dalle modalità esecutive della condotta. Si tratta di motivazioni ampiamente sufficienti per escludere il beneficio. La motivazione è da reputarsi adeguata in base agli orientamenti stabiliti in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986, così massimata: "Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Evocativi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi di ricorso. Si rimanda a quanto argomentato nel precedente paragrafo 2.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Evocativi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi di ricorso. Si rimanda, anche qui, a quanto argomentato nel precedente paragrafo 2.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto. 4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Attesa l'identità di censura e l'assimilabilità delle posizioni, si riprendono le medesime considerazioni esposte nel precedente paragrafo 2.3. in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricor
Sentenza Cassazione n. 26177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris