CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33783/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 81 OSSERVA Considerata la memoria depositata dalla difesa volta a contrastare la ipotizzata inammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo e il secondo motivo (inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla moglie e quindi insufficienza del quadro probatorio) da critiche aspecifiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito e comunque manifestamente infondate: si vedano, in particolare, pag. 6 sulla imprevedibilità - "al momento" in cui la moglie aveva reso le dichiarazioni la moglie - del suo successivo allontanamento verso destinazione sconosciuta (cfr. al riguardo tra tante, Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 28249; sulla impossibilità di rintracciare il teste, cfr. Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021); pag. 8 sul quadro probatorio quanto alle lesioni cagionate alla moglie che si fondava su ulteriori, univoci e concordanti elementi a sostegno, (cfr. al riguardo, sulla decisività della prova, Grande Camera CEDU 15/12/2011, Al-Khawaja e Tahery contro U.K); nonché pagg. 8-9 sulla richiesta di rinnovazione della prova; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos