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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 37797/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che, in data 24/01/2020, ha parzialmente riformato la pronuncia resa dal Tribunale di Fermo in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 4 e 7 cod. pen., escludendo l'aggravante della destrezza e mantenendo ferma la condanna inflitta in primo grado.

Era contestato all'imputato di essersi impossessato di una somma di danaro imprecisata, contenuta all'interno di una slot-machine ubicata in un esercizio commerciale.

2. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione ala pubblica fede.

La Corte di merito, si legge nel ricorso, sì sarebbe limitata ad affermare la sussistenza dell'aggravante sul mero rilievo che la video-slot si trovava in un luogo pubblico, al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario, affidata interamente all'altrui senso di onestà e dì rispetto.

Non si sarebbe specificato, nella motivazione, se l'aggravante in questione debba essere ritenuta ricorrente sotto il profilo della necessità, della consuetudine o della destinazione.

L'imprecisata somma di danaro esistente all'interno dell'apparecchio avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello ad una motivazione maggiormente rigorosa e puntuale sul punto.

Secondo la migliore opinione, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 7), cod.pen., che concerne il furto su cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, non è configurabile con riguardo alla sottrazione di "monete" poste all'interno di una slot manomessa e come tale non più tutelabile.

Di conseguenza, dovendosi qualificare il reato perpetrato come furto semplice, deve pervenirsi a pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza della condizione di procedibilità della querela.

3. Il ricorso è inammissibile.

Secondo consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, nel caso di oggetti esposti in luoghi aperti o comunque accessibili al pubblico (come nella fattispecie in esame), ricorre comunque l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod.pen. in caso di furto, salvo l'esistenza di una forma di "custodia" continuativa e diretta.

I giudici di merito hanno evidenziato come la video-machine si trovasse in un esercizio commerciale aperto al pubblico, pertanto risulta soddisfatta la condizione richiamata.

Non si individua - nemmeno la difesa lo chiarisce - la ragione per la quale debba operarsi, nel presente caso, un distinguo tra le varie ipotesi previste dalla norma (necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede).

Spesso tali nozioni sono nella realtà compresenti (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 14305 del 19/03/2008, Rv. 239488 - 01:«Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno»).

In generale può affermarsi che la "necessità" si realizzi allorquando, anche in relazione a determinate circostanze di tempo e luogo, la persona offesa sia indotta a lasciare le cose al di fuori della propria sfera di vigilanza e controllo.

La "consuetudine" corrisponde alla pratica, rientrante in usi e abitudini sociali, di lasciare determinati beni incustoditi.La destinazione alla pubblica fede si realizza quando il bene abbia tale intrinseca vocazione indipendentemente dalla volontà del possessore [cfr. sull'argomento Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 01/04/2020, Rv. 278798 - 02:"Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la sottrazione di frutti pendenti da alberi, trattandosi di cose esposte alla pubblica fede per destinazione naturale, non essendo necessario che l'esposizione consegua alla volontà del proprietario o possessore del bene. (Fattispecie relativa alla asportazione di un grosso quantitativo di uva da una vigna)].

E' facilmente intuibile, nel presente caso, che la video-machine, destinata ad essere utilizzata dagli avventori del bar per intrattenimento, avesse una intrinseca vocazione ad essere esposta alla pubblica fede.

Il fatto che fosse stata manomessa in precedenza, circostanza che ha facilitato il furto delle monete contenute al suo interno, non ha rilievo ai fini della insussistenza dell'aggravante: la ricorrenza della circostanza in parola, come detto in precedenza, dipende dal fatto che la cosa si trovi affidata al rispetto dei consociati.

La ricorrenza dell'aggravante rende privo di fondamento il rilievo sulla mancanza della condizione di procedibilità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 21 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che, in data 24/01/2020, ha parzialmente riformato la pronuncia resa dal Tribunale di Fermo in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 4 e 7 cod. pen., escludendo l'aggravante della destrezza e mantenendo ferma la condanna inflitta in primo grado. Era contestato all'imputato di essersi impossessato di una somma di danaro imprecisata, contenuta all'interno di una slot-machine ubicata in un esercizio commerciale. 2. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione ala pubblica fede. La Corte di merito, si legge nel ricorso, sì sarebbe limitata ad affermare la sussistenza dell'aggravante sul mero rilievo che la video-slot si trovava in un luogo pubblico, al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario, affidata interamente all'altrui senso di onestà e dì rispetto. Non si sarebbe specificato, nella motivazione, se l'aggravante in questione debba essere ritenuta ricorrente sotto il profilo della necessità, della consuetudine o della destinazione. L'imprecisata somma di danaro esistente all'interno dell'apparecchio avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello ad una motivazione maggiormente rigorosa e puntuale sul punto. Secondo la migliore opinione, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 7), cod.pen., che concerne il furto su cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, non è configurabile con riguardo alla sottrazione di "monete" poste all'interno di una slot manomessa e come tale non più tutelabile. Di conseguenza, dovendosi qualificare il reato perpetrato come furto semplice, deve pervenirsi a pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza della condizione di procedibilità della querela. 3. Il ricorso è inammissibile. Secondo consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, nel caso di oggetti esposti in luoghi aperti o comunque accessibili al pubblico (come nella fattispecie in esame), ricorre comunque l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod.pen. in caso di furto, salvo l'esistenza di una forma di "custodia" continuativa e diretta. I giudici di merito hanno evidenziato come la video-machine si trovasse in un esercizio commerciale aperto al pubblico, pertanto risulta soddisfatta la condizione richiamata. Non si individua - nemmeno la difesa lo chiarisce - la ragione per la quale debba operarsi, nel presente caso, un distinguo tra le varie ipotesi previste dalla norma (necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede). Spesso tali nozioni sono nella realtà compresenti (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 14305 del 19/03/2008, Rv. 239488 - 01:«Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno»). In generale può affermarsi che la "necessità" si realizzi allorquando, anche in relazione a determinate circostanze di tempo e luogo, la persona offesa sia indotta a lasciare le cose al di fuori della propria sfera di vigilanza e controllo. La "consuetudine" corrisponde alla pratica, rientrante in usi e abitudini sociali, di lasciare determinati beni incustoditi.La destinazione alla pubblica fede si realizza quando il bene abbia tale intrinseca vocazione indipendentemente dalla volontà del possessore [cfr. sull'argomento Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 01/04/2020, Rv. 278798 - 02:"Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la sottrazione di frutti pendenti da alberi, trattandosi di cose esposte alla pubblica fede per destinazione naturale, non essendo necessario che l'esposizione consegua alla volontà del proprietario o possessore del bene. (Fattispecie relativa alla asportazione di un grosso quantitativo di uva da una vigna)]. E' facilmente intuibile, nel presente caso, che la video-machine, destinata ad essere utilizzata dagli avventori del bar per intrattenimento, avesse una intrinseca vocazione ad essere esposta alla pubblica fede. Il fatto che fosse stata manomessa in precedenza, circostanza che ha facilitato il furto delle monete contenute al suo interno, non ha rilievo ai fini della insussistenza dell'aggravante: la ricorrenza della circostanza in parola, come detto in precedenza, dipende dal fatto che la cosa si trovi affidata al rispetto dei consociati. La ricorrenza dell'aggravante rende privo di fondamento il rilievo sulla mancanza della condizione di procedibilità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma in data 21 settembre 2021
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