CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 1988
Cassazione n. 19323/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/12/1988 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di FICHERA Andrea ha proposto ricorso avverso la sentenza del 15/9/2022, con la quale la Corte d'appello di Catania ha confermato quella del Tribunale di condanna per furto pluriaggravato, con le generiche equivalenti (in Catania il 5/12/2015); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze (giudizio di comparazione tra le circostanze), riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica; che, in particolare, parte ricorrente ha omesso di considerare che il giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali del reato è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice il quale, nella specie, ha dato conto delle ragioni della decisione (escludendo invero che l'autovettura oggetto dell'azione predatoria fosse in pessime condizioni), sì da scongiurare ogni profilo di arbitrarietà della decisione, del tutto genericamente opposto da parte ricorrente attraverso doglianze che, in definitiva, prescindono da un effettivo confronto con le giustificazioni adottate dai giudici del merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P/1r s,idente [OSCURATO:PERSONA] EmaPtiele di [OSCURATO:PERSONA] DEPO&[OSCURATO:PERSONA] Cls: A