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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 settembre 2025

Cassazione n. 28192/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18269/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] I GI e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 780/2023,depositata il 24/05/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., creditore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa edile individuale, in forza di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Monza, ha intrapreso esecuzione mobiliare presso terzi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta debitrice dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] per oltre euro 500.000, come da inventario successorio.

Nel procedimento esecutivo è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., creditrice degli stessi debitori in forza di altro decreto ingiuntivo. [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo pignorato, ha reso dichiarazione negativa, deducendo l’insussistenza di obbligazioni verso l’impresa [OSCURATO:PERSONA], evidenziando di avere già corrisposto importi eccedenti rispetto al dovuto in esecuzione di contratti di appalto stipulati con [OSCURATO:PERSONA], di essere a sua volta creditrice per lavori non eseguiti e difettosi e rilevando che il lodo arbitrale invocato dal Fallimento era stato annullato dal Tribunale di Monza con sentenza passata in giudicato.

Nel merito, la [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la fondatezza della domanda, negando di essere debitrice di somme nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA].

La società eccepiva, in particolare, l’irrilevanza probatoria sia del lodo arbitrale annullato, sia dell’inventario del patrimonio del de cuius, trattandosi – secondo la tesi difensiva – di un documento unilaterale e privo di valore accertativo ai fini della prova del credito dedotto.

Con ordinanza del 27 ottobre 2021, il Giudice dell’esecuzione disponeva l’assegnazione delle somme pignorate in favore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sino alla concorrenza integrale del proprio credito, e in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per la parte residua.

Avverso tale ordinanza la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., la cui fase sommaria era definita sfavorevolmente per l’opponente dal giudice dell’esecuzione. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva quindi reclamo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, accogliendo il gravame, sospendeva l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, rilevando che, nella fase di accertamento ex art. 549 c.p.c., il giudice dell’esecuzione aveva omesso di instaurare il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, in violazione del principio del contraddittorio.

Instaurata la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in sede di cognizione piena la [OSCURATO:SOCIETA]. (terzo pignorato), la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (creditore intervenuto) e [OSCURATO:PERSONA] (debitore esecutato), al fine di ottenere l’accertamento dell’esistenza del debito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale.

Nel merito, la [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la fondatezza della domanda, negando di essere debitrice di somme nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA].

La società eccepiva, in particolare e tra l’altro, l’irrilevanza probatoria sia del lodo arbitrale annullato, sia dell’inventario del patrimonio del de cuius, trattandosi – secondo la tesi difensiva – di un documento unilaterale e privo di valore accertativo ai fini della prova del credito dedotto.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 780/2023, ha rigettato l’opposizione, confermando l’ordinanza di assegnazione.

Ha ritenuto le difese di [OSCURATO:SOCIETA] generiche e la documentazione prodotta inidonea a dimostrare l’eccepito controcredito o l’inadempimento dell’appaltatore, reputando inammissibile la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio in quanto esplorativa e utilizzando, quale elemento valutativo, anche gli accertamenti posti a base del lodo arbitrale annullato.

Ha quindi condannato [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese di lite in favore del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura.

Ha depositato memoria.

3.1. Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:SOCIETA].

3.2. il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (onere della prova).

Denuncia che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato una inammissibile inversione dell’onere della prova, ritenendo provato il credito degli eredi [OSCURATO:PERSONA] in quanto [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe dimostrato l’esistenza di un controcredito o l’inesigibilità delle somme pretese.

Secondo la ricorrente, spettava invece al [OSCURATO:PERSONA] fornire prova dell’effettiva esistenza e liquidità del credito del proprio debitore, specie a seguito dell’annullamento del lodo arbitrale, non potendo desumersi l’adempimento dell’appaltatore dalla sola inidoneità delle difese di [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1.1.Il motivo è infondato.

Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, anche nella sua attuale connotazione di subprocedimento del processo esecutivo a seguito della riforma del 2012, il creditore pignorante è tenuto a provare l’esistenza del credito del proprio debitore, mentre il terzo pignorato - che eccepisca l’estinzione di detto credito per compensazione con un proprio controcredito, contestato dal creditore procedente, verso l’esecutato - deve provare il fatto estintivo dedotto (Cass., ord. 19/04/2018, n. 9624; Cass.11/05/2021, n. 12439; Cass., ord. 23/01/2023, n. 1943).

Nel caso concreto, il Tribunale ha individuato il fatto costitutivo del credito nei contratti di appalto stipulati tra l’impresa [OSCURATO:SOCIETA]., dei quali era pacifica l’esistenza.

La stessa [OSCURATO:SOCIETA] ha riconosciuto di avere effettuato pagamenti per importi molto prossimi al prezzo contrattuale (cantiere di Lentate) e addirittura superiori (cantiere di Inverigo).

La sussistenza di tali contratti e dei pagamenti costituisce dunque valida dimostrazione della fonte obbligatoria.

Le eccezioni formulate dalla ricorrente - relative alla mancata ultimazione delle opere, ai difetti esecutivi e alla conseguente insorgenza di controcrediti o penali - rientrano nell’ambito dei fatti impeditivi o estintivi, di cui incombeva ad [OSCURATO:SOCIETA] la prova.

La censura che pretendeva di far gravare sul creditore procedente l’onere di dimostrare la perfetta esecuzione delle opere equivale a postulare una inammissibile inversione dell’onere probatorio, non conforme all’art. 2697 c.c. Né può trascurarsi che le allegazioni di [OSCURATO:SOCIETA] sono state giudicate dal Tribunale generiche, prive di specifica indicazione dei lavori asseritamente non eseguiti o difettosi, e supportate da documenti unilaterali.

Tale valutazione, espressione del potere discrezionale del giudice di merito nella ricostruzione del fatto, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vizio motivazionale, che qui non si configura.

4.2. Con il secondo motivo - di “Violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. - Omessa e/o errata valutazione delle prove” - si lamenta che il Tribunale abbia rifiutato, senza congrua motivazione, l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e delle prove testimoniali dedotte da [OSCURATO:SOCIETA]., reputandole esplorative, e abbia altresì omesso di esaminare documenti rilevanti (tra cui le prove di pagamento e la consulenza di parte).

In tal modo, il giudice avrebbe fornito una motivazione generica e contraddittoria, incorrendo in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. sul dovere di motivazione. 4.2.1.Il motivo è inammissibile.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

U., 30/09/2020, n. 20867; Cass 09/06/2021, n. 16016), essa è configurabile solo nel caso in cui il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.

Analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ravvisabile soltanto se al materiale probatorio sia attribuito un valore legale diverso da quello normativamente previsto, il che non è stato dedotto né dimostrato.

In realtà, la censura investe la valutazione di merito delle prove e delle istanze istruttorie, che è riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Il Tribunale ha motivatamente escluso l’ammissibilità della CTU, ritenendola esplorativa, ed ha giudicato inidonea la documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] in quanto unilaterale.

Ha inoltre considerato generiche le allegazioni circa i vizi e le penali.

Tale ratio decidendi non è stata specificamente censurata e, comunque, il ricorso difetta di specificità quanto alle istanze istruttorie non ammesse, non essendo stati riportati integralmente i capitoli di prova e le circostanze che si intendeva dimostrare, impedendo a questa Corte di valutare se esse potessero dirsi effettivamente decisive.

4.3. Il terzo motivo, di “nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.)”, censura la motivazione adottata dal Tribunale laddove ha attribuito rilevanza al lodo arbitrale annullato, ritenendolo comunque utilizzabile come documento da cui desumere l’infondatezza delle difese di [OSCURATO:SOCIETA].

Tale motivazione, fondata su un titolo giudizialmente caducato, sarebbe meramente apparente e inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione, con conseguente nullità della sentenza.

4.3.1. Il motivo è infondato.

È principio consolidato che il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di qualsiasi percorso logico- argomentativo, ovvero quando le ragioni poste a fondamento della decisione siano meramente assertive e non consentano il controllo sulla correttezza del ragionamento seguito (Cass. 07/04/2017, n. 9105; Cass. 05/08/2019, n. 20921; Cass. 30/06/2020, n. 13248).

Nel caso in esame, il Tribunale ha esplicitato le ragioni della propria decisione, ritenendo che il lodo arbitrale, pur annullato, potesse essere utilizzato come mero documento anche quanto ai fatti ivi considerati, idoneo a rafforzare la convinzione già maturata circa l’infondatezza delle difese di [OSCURATO:SOCIETA].

La sentenza ha dato atto che l’annullamento era intervenuto per motivi formali, non incidendo pertanto sul contenuto fattuale delle valutazioni e degli accertamenti svolti in sede arbitrale e, quindi, sostanzialmente recependole o facendole proprie.

Pertanto, non può ritenersi che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

Resta fermo che il lodo, privo di efficacia vincolante, non poteva valere quale fonte diretta di prova, ma il Tribunale lo ha utilizzato solo come elemento integrativo di un più ampio quadro probatorio già fondato sulla documentazione e sulle stesse allegazioni di parte opponente.

La motivazione è quindi intellegibile e sufficiente a sorreggere la decisione. 5.Pertanto, il ricorso va rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.700 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18269/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] I GI e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 780/2023,depositata il 24/05/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., creditore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa edile individuale, in forza di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Monza, ha intrapreso esecuzione mobiliare presso terzi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta debitrice dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] per oltre euro 500.000, come da inventario successorio. Nel procedimento esecutivo è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., creditrice degli stessi debitori in forza di altro decreto ingiuntivo. [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo pignorato, ha reso dichiarazione negativa, deducendo l’insussistenza di obbligazioni verso l’impresa [OSCURATO:PERSONA], evidenziando di avere già corrisposto importi eccedenti rispetto al dovuto in esecuzione di contratti di appalto stipulati con [OSCURATO:PERSONA], di essere a sua volta creditrice per lavori non eseguiti e difettosi e rilevando che il lodo arbitrale invocato dal Fallimento era stato annullato dal Tribunale di Monza con sentenza passata in giudicato. Nel merito, la [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la fondatezza della domanda, negando di essere debitrice di somme nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA]. La società eccepiva, in particolare, l’irrilevanza probatoria sia del lodo arbitrale annullato, sia dell’inventario del patrimonio del de cuius, trattandosi – secondo la tesi difensiva – di un documento unilaterale e privo di valore accertativo ai fini della prova del credito dedotto. Con ordinanza del 27 ottobre 2021, il Giudice dell’esecuzione disponeva l’assegnazione delle somme pignorate in favore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sino alla concorrenza integrale del proprio credito, e in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per la parte residua. Avverso tale ordinanza la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., la cui fase sommaria era definita sfavorevolmente per l’opponente dal giudice dell’esecuzione. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva quindi reclamo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, accogliendo il gravame, sospendeva l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, rilevando che, nella fase di accertamento ex art. 549 c.p.c., il giudice dell’esecuzione aveva omesso di instaurare il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, in violazione del principio del contraddittorio. Instaurata la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in sede di cognizione piena la [OSCURATO:SOCIETA]. (terzo pignorato), la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (creditore intervenuto) e [OSCURATO:PERSONA] (debitore esecutato), al fine di ottenere l’accertamento dell’esistenza del debito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale. Nel merito, la [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la fondatezza della domanda, negando di essere debitrice di somme nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA]. La società eccepiva, in particolare e tra l’altro, l’irrilevanza probatoria sia del lodo arbitrale annullato, sia dell’inventario del patrimonio del de cuius, trattandosi – secondo la tesi difensiva – di un documento unilaterale e privo di valore accertativo ai fini della prova del credito dedotto. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 780/2023, ha rigettato l’opposizione, confermando l’ordinanza di assegnazione. Ha ritenuto le difese di [OSCURATO:SOCIETA] generiche e la documentazione prodotta inidonea a dimostrare l’eccepito controcredito o l’inadempimento dell’appaltatore, reputando inammissibile la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio in quanto esplorativa e utilizzando, quale elemento valutativo, anche gli accertamenti posti a base del lodo arbitrale annullato. Ha quindi condannato [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese di lite in favore del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura. Ha depositato memoria. 3.1. Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:SOCIETA]. 3.2. il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (onere della prova). Denuncia che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato una inammissibile inversione dell’onere della prova, ritenendo provato il credito degli eredi [OSCURATO:PERSONA] in quanto [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe dimostrato l’esistenza di un controcredito o l’inesigibilità delle somme pretese. Secondo la ricorrente, spettava invece al [OSCURATO:PERSONA] fornire prova dell’effettiva esistenza e liquidità del credito del proprio debitore, specie a seguito dell’annullamento del lodo arbitrale, non potendo desumersi l’adempimento dell’appaltatore dalla sola inidoneità delle difese di [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1.1.Il motivo è infondato. Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, anche nella sua attuale connotazione di subprocedimento del processo esecutivo a seguito della riforma del 2012, il creditore pignorante è tenuto a provare l’esistenza del credito del proprio debitore, mentre il terzo pignorato - che eccepisca l’estinzione di detto credito per compensazione con un proprio controcredito, contestato dal creditore procedente, verso l’esecutato - deve provare il fatto estintivo dedotto (Cass., ord. 19/04/2018, n. 9624; Cass.11/05/2021, n. 12439; Cass., ord. 23/01/2023, n. 1943). Nel caso concreto, il Tribunale ha individuato il fatto costitutivo del credito nei contratti di appalto stipulati tra l’impresa [OSCURATO:SOCIETA]., dei quali era pacifica l’esistenza. La stessa [OSCURATO:SOCIETA] ha riconosciuto di avere effettuato pagamenti per importi molto prossimi al prezzo contrattuale (cantiere di Lentate) e addirittura superiori (cantiere di Inverigo). La sussistenza di tali contratti e dei pagamenti costituisce dunque valida dimostrazione della fonte obbligatoria. Le eccezioni formulate dalla ricorrente - relative alla mancata ultimazione delle opere, ai difetti esecutivi e alla conseguente insorgenza di controcrediti o penali - rientrano nell’ambito dei fatti impeditivi o estintivi, di cui incombeva ad [OSCURATO:SOCIETA] la prova. La censura che pretendeva di far gravare sul creditore procedente l’onere di dimostrare la perfetta esecuzione delle opere equivale a postulare una inammissibile inversione dell’onere probatorio, non conforme all’art. 2697 c.c. Né può trascurarsi che le allegazioni di [OSCURATO:SOCIETA] sono state giudicate dal Tribunale generiche, prive di specifica indicazione dei lavori asseritamente non eseguiti o difettosi, e supportate da documenti unilaterali. Tale valutazione, espressione del potere discrezionale del giudice di merito nella ricostruzione del fatto, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vizio motivazionale, che qui non si configura. 4.2. Con il secondo motivo - di “Violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. - Omessa e/o errata valutazione delle prove” - si lamenta che il Tribunale abbia rifiutato, senza congrua motivazione, l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e delle prove testimoniali dedotte da [OSCURATO:SOCIETA]., reputandole esplorative, e abbia altresì omesso di esaminare documenti rilevanti (tra cui le prove di pagamento e la consulenza di parte). In tal modo, il giudice avrebbe fornito una motivazione generica e contraddittoria, incorrendo in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. sul dovere di motivazione. 4.2.1.Il motivo è inammissibile. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 30/09/2020, n. 20867; Cass 09/06/2021, n. 16016), essa è configurabile solo nel caso in cui il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti, ipotesi che non ricorre nel caso in esame. Analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ravvisabile soltanto se al materiale probatorio sia attribuito un valore legale diverso da quello normativamente previsto, il che non è stato dedotto né dimostrato. In realtà, la censura investe la valutazione di merito delle prove e delle istanze istruttorie, che è riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 10/06/2016, n. 11892). Il Tribunale ha motivatamente escluso l’ammissibilità della CTU, ritenendola esplorativa, ed ha giudicato inidonea la documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] in quanto unilaterale. Ha inoltre considerato generiche le allegazioni circa i vizi e le penali. Tale ratio decidendi non è stata specificamente censurata e, comunque, il ricorso difetta di specificità quanto alle istanze istruttorie non ammesse, non essendo stati riportati integralmente i capitoli di prova e le circostanze che si intendeva dimostrare, impedendo a questa Corte di valutare se esse potessero dirsi effettivamente decisive. 4.3. Il terzo motivo, di “nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.)”, censura la motivazione adottata dal Tribunale laddove ha attribuito rilevanza al lodo arbitrale annullato, ritenendolo comunque utilizzabile come documento da cui desumere l’infondatezza delle difese di [OSCURATO:SOCIETA]. Tale motivazione, fondata su un titolo giudizialmente caducato, sarebbe meramente apparente e inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione, con conseguente nullità della sentenza. 4.3.1. Il motivo è infondato. È principio consolidato che il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di qualsiasi percorso logico- argomentativo, ovvero quando le ragioni poste a fondamento della decisione siano meramente assertive e non consentano il controllo sulla correttezza del ragionamento seguito (Cass. 07/04/2017, n. 9105; Cass. 05/08/2019, n. 20921; Cass. 30/06/2020, n. 13248). Nel caso in esame, il Tribunale ha esplicitato le ragioni della propria decisione, ritenendo che il lodo arbitrale, pur annullato, potesse essere utilizzato come mero documento anche quanto ai fatti ivi considerati, idoneo a rafforzare la convinzione già maturata circa l’infondatezza delle difese di [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza ha dato atto che l’annullamento era intervenuto per motivi formali, non incidendo pertanto sul contenuto fattuale delle valutazioni e degli accertamenti svolti in sede arbitrale e, quindi, sostanzialmente recependole o facendole proprie. Pertanto, non può ritenersi che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. Resta fermo che il lodo, privo di efficacia vincolante, non poteva valere quale fonte diretta di prova, ma il Tribunale lo ha utilizzato solo come elemento integrativo di un più ampio quadro probatorio già fondato sulla documentazione e sulle stesse allegazioni di parte opponente. La motivazione è quindi intellegibile e sufficiente a sorreggere la decisione. 5.Pertanto, il ricorso va rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.700 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d
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