CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 35628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza il 07/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di calunnia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Assume l'imputato che con l'atto di appello fosse stata criticata la sentenza di primo grado in modo specifico; si aggiunge che il reato era estinto per prescrizione già prima che il Tribunale depositasse la motivazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non è in contestazione che, al momento in cui il processo fu deciso all'esito del giudizio di primo grado (il 28.5.2020), il reato - commesso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]- non era estinto per prescrizione. Rispetto alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, nulla di specifico è stato dedotto, non essendo stato spiegato perché, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, risultavano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la c:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 3.000,00 (tremila) euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]