Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02446/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato.

Considerato, infatti, che il riconoscimento della irrilevanza del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod. pen. è stato negato dalla Corte di appello - con motivazione congrua e priva di vizi logici - tenuto conto dei precedenti penali per reati contro il patrimonio e che i fatti per i quali l'odierno ricorrente è stato condannato si pongono in continuità con i precedenti, di talché non è possibile ritenere i fatti di particolare tenuità.

Rilevato, poi, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato spiegato, sempre con motivazione adeguata e non contraddittoria, dando rilievo ai precedenti penali e, comunque, alla assenza di elementi di segno positivo.

COnsiderato, al riguardo, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 27 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il riconoscimento della irrilevanza del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod. pen. è stato negato dalla Corte di appello - con motivazione congrua e priva di vizi logici - tenuto conto dei precedenti penali per reati contro il patrimonio e che i fatti per i quali l'odierno ricorrente è stato condannato si pongono in continuità con i precedenti, di talché non è possibile ritenere i fatti di particolare tenuità. Rilevato, poi, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato spiegato, sempre con motivazione adeguata e non contraddittoria, dando rilievo ai precedenti penali e, comunque, alla assenza di elementi di segno positivo. COnsiderato, al riguardo, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre
Sentenza Cassazione n. 02446/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris