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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29650/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 17 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, che - per quanto qui rileva - li aveva dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto, in concorso tra loro e con tale Mena, hashish e cocaina; che, con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la violazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente il concorso degli imputati nella detenzione dello stupefacente, che invece avrebbe dovuto essere ritenuto nella disponibilità del solo Mena, che deteneva un borsone che si trovava in un'area della casa diversa e da distante da quella in cui erano presenti gli odierni imputati; che, in secondo luogo, si lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. citato, sul rilievo che il quantitativo degli stupefacenti sarebbe compatibile con tale ipotesi, trattandosi di una vicenda legata al piccolo spaccio.

Considerato che i motivi non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, generici e inerenti a vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato; che, con riguardo al primo motivo, i giudici di primo a secondo grado, con conforme valutazione, hanno ritenuto sussistente la detenzione in concorso in capo agli imputati, sul corretto rilievo che il Mena stava guadagnando la fuga proprio dalla loro abitazione e che la conformazione dei luoghi impediva di ritenere che lo stesso provenisse da qualche altra parte o che si fosse introdotto sul posto a loro insaputa, avendo tale ricostruzione trovato ampia conferma in quanto direttamente appreso dagli operanti; che il secondo motivo di doglianza è inammissibile, sia perché non formulato in grado di appello, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, non contestata dalla difesa sul punto, sia perché i giudici di merito hanno comunque apprezzato in modo adeguato la complessiva gravità del fatto, per l'eterogeneità delle sostanze e le modalità dello stesso.2 ATenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 17 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, che - per quanto qui rileva - li aveva dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto, in concorso tra loro e con tale Mena, hashish e cocaina; che, con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la violazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente il concorso degli imputati nella detenzione dello stupefacente, che invece avrebbe dovuto essere ritenuto nella disponibilità del solo Mena, che deteneva un borsone che si trovava in un'area della casa diversa e da distante da quella in cui erano presenti gli odierni imputati; che, in secondo luogo, si lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. citato, sul rilievo che il quantitativo degli stupefacenti sarebbe compatibile con tale ipotesi, trattandosi di una vicenda legata al piccolo spaccio. Considerato che i motivi non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, generici e inerenti a vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato; che, con riguardo al primo motivo, i giudici di primo a secondo grado, con conforme valutazione, hanno ritenuto sussistente la detenzione in concorso in capo agli imputati, sul corretto rilievo che il Mena stava guadagnando la fuga proprio dalla loro abitazione e che la conformazione dei luoghi impediva di ritenere che lo stesso provenisse da qualche altra parte o che si fosse introdotto sul posto a loro insaputa, avendo tale ricostruzione trovato ampia conferma in quanto direttamente appreso dagli operanti; che il secondo motivo di doglianza è inammissibile, sia perché non formulato in grado di appello, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, non contestata dalla difesa sul punto, sia perché i giudici di merito hanno comunque apprezzato in modo adeguato la complessiva gravità del fatto, per l'eterogeneità delle sostanze e le modalità dello stesso.2 ATenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q. P.Q.M
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