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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22300/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: /// [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti e tre i ricorsi; udita per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 28/11/2016, in accoglimento della proposta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1-2-3, in anni sei e mesi cinque di reclusione ed euro 31.000,00 di multa, e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile del reato di cui al capo 2, in anni sei e mesi uno di reclusione ed euro 28.000,00 di multa; confermava, poi, l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi a)- b)-d) e la conseguente condanna alla pena detentiva di anni nove e mesi nove di reclusione, rideterminando la pena pecuniaria in euro 38.685,59 di multa.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 56 e 629 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al capo 1), lamentando che la Corte di appello aveva disatteso il motivo di appello con il quale si rappresentava che la condotta del Russo aveva costituito l'attuazione di un unico piano criminoso con motivazione apparente e contraddittoria; in particolare, i Giudici di appello, pur partendo dalla premessa che sussistessero due richieste estorsive, concludevano che l'imputato aveva corrisposto integralmente la complessiva somma di euro diecimila alla prima richiesta di denaro senza indicare le modalità esecutive del presunto secondo episodio.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 268, comma 7, 178, comma 1 lett. c) e 195 cod.proc.pen., con riferimento al capo 2) ex capo D, lamentando che non vi erano elementi dai quali desumere che il Russo avesse concorso in altre condotte illecite diversa da quella contestata al capo 1) dell'imputazione; la circostanza che il Russo si sarebbe recato in qualche occasione in [OSCURATO:PERSONA] (luogo in cui sarebbe avvenuto il rifornimento di stupefacenti) era solo supposta dal teste M.[OSCURATO:PERSONA] e la conversazione tra l'imputato e la moglie dello stesso, nella quale quest'ultima si sarebbe informata se il primo fosse giunto a destinazione, non risultava trascritta ma emergeva solo dalle dichiarazioni testimoniali del M.[OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di merito aveva ritenuto sussistente la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata limitandosi a dare rilievo unicamente ai precedenti penali, così avallando una sorta di automatismo, messo al bando da tempo dalla giurisprudenza di legittimità.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod.pen., lamentando che la Corte di appello non aveva giustificato con specifiche argomentazioni i singoli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso.

Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 Cost., 132, comma 1 e 133 cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva giustificato l'entità della pena richiamando con mere clausole di stile i criteri fattuali di cui all'art. 133 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso.

Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 Cost., 132, comma 1 e 133 cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva giustificato l'entità della pena richiamando con mere clausole di stile i criteri fattuali di cui all'art. 133 cod.pen. 3.

La difesa dei ricorrenti ha chiesto la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si trattano congiuntamente perché basati su analoga doglianza, vanno dichiarati inammissibili.

Entrambi i ricorrenti, per i quali è stata accolta proposta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., censurano la motivazione espressa dalla Corte di appello in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il motivo è inammissibile, in quanto non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01).

2. Inammissibile è anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle argomentazioni che seguono.

2.1. I primi due motivi di ricorso, con i quali si censura l'affermazione di responsabilità, sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità.La Corte di appello, nel confermare l'affermazione di responsabilità del Russo, ha spiegato, disattendo la censura difensiva qui riproposta, che i fatti contestati al capo 1), come emergente dalle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] riguardavano due distinti episodi estorsivi, il primo consumato ed il secondo tentato e che, quindi, correttamente, erano stati ritenuti integrati due reati e non un unico episodio criminoso (cfr pag 10 della sentenza impugnata).

Ha, poi, evidenziato quanto al reato di cui al capo 2), che dalle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dalle conversazioni captate emergeva chiaramente che il Russo, in data 14.2.2012, si era recato unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], fermandosi in piazza Kennedy, ove risultava abitare un noto trafficante di droga, tale [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, vi si era recato anche in data 21.3.2013 unitamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, poi, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quando veniva sequestrata la sostanza stupefacente (eroina e cocaina) presso la falegnameria di [OSCURATO:PERSONA], luogo di ritrovo dei correi; le plurime trasferte del Russo, unitamente ai correi, nel luogo ove veniva acquistata la sostanza stupefacente e la significativa circostanza che, in occasione di una trasferta dei correi Mazzuti e Lamarmora, il Russo aveva avvisato telefonicamente il Lamarmora del fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato dai Carabinieri per un controllo, costituivano elementi fattuali dimostrativi del consapevole apporto concorsuale nel reato contestato (cfr pp 11,12,13,14 della sentenza impugnata).

Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e la motivazione si sottrae al sindacato di legittimità.

A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, il Russo propone censure in fatto, orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

Nè coglie nel segno la doglianza con cui si lamenta che la conversazione telefonica del 15.5.2012 (intervenuta tra la moglie del Russo e [OSCURATO:PERSONA]) non risulta trascritta e che il contenuto della stessa è stato riferito in sede di escussione testimoniale dai M.[OSCURATO:PERSONA].

Va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen ( Sez.3, n. 2507 dei 28/10/2021, dep.24/01/2022, Rv.282696 - 01; Sez.1, n. 41632 del 03/05/2019, Rv.277139 - 01; Sez.6, n. 25806 del 20/02/2014, Rv.259675 - 01).

2.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464).

Nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i plurimi precedenti dell'imputato ma anche la natura non omogenea degli stessi e la circostanza che, dopo essere stato già riconosciuto recidivo reiterato il Russo aveva continuato a delinquere, ponendo in essere l'ultimo delitto, peraltro in materia di coltivazione di piante produttive di sostanze stupefacenti, in data 4.7.2017, successivamente ai fatti contestati; tali elementi, complessivamente valutati, sono stati, quindi, ritenuti dimostrativi, del fatto che il nuovo delitto contestato fosse espressione di una progressione criminosa allarmante e di una elevata capacità a delinquere dell'imputato.

2.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente.

La Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'entità dell'aumento di pena disposto a titolo di continuazione tra i reati contestati, precisando che, quanto alla pena detentiva, era stato riconosciuto un aumento di pena inferiore ai 2/3 della pena irrogata per il delitto più grave tra quelli posti in continuazione (delitto di cui al capo D) e, quindi, un complessivo aumento per la continuazione in melius, inferiore a quello da determinarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 81 cod.pen.

Va ricordato che, in tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento ex art. 81, comma quarto, cod. pen., deve essere applicato sulla pena già aumentata per effetto della recidiva stessa (Sez.2, n. 49488 del 14/11/2014, Rv. 261055 - 01) e, non può essere inferiore ad 1/3 della pena fissata per il reato più grave.

A fronte di un siffatto percorso argomentativo, il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni esposte dalla Corte di appello, propone censura meramente contestativa e priva di concretezza.

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: /// [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti e tre i ricorsi; udita per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 28/11/2016, in accoglimento della proposta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1-2-3, in anni sei e mesi cinque di reclusione ed euro 31.000,00 di multa, e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile del reato di cui al capo 2, in anni sei e mesi uno di reclusione ed euro 28.000,00 di multa; confermava, poi, l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi a)- b)-d) e la conseguente condanna alla pena detentiva di anni nove e mesi nove di reclusione, rideterminando la pena pecuniaria in euro 38.685,59 di multa. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 56 e 629 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al capo 1), lamentando che la Corte di appello aveva disatteso il motivo di appello con il quale si rappresentava che la condotta del Russo aveva costituito l'attuazione di un unico piano criminoso con motivazione apparente e contraddittoria; in particolare, i Giudici di appello, pur partendo dalla premessa che sussistessero due richieste estorsive, concludevano che l'imputato aveva corrisposto integralmente la complessiva somma di euro diecimila alla prima richiesta di denaro senza indicare le modalità esecutive del presunto secondo episodio. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 268, comma 7, 178, comma 1 lett. c) e 195 cod.proc.pen., con riferimento al capo 2) ex capo D, lamentando che non vi erano elementi dai quali desumere che il Russo avesse concorso in altre condotte illecite diversa da quella contestata al capo 1) dell'imputazione; la circostanza che il Russo si sarebbe recato in qualche occasione in [OSCURATO:PERSONA] (luogo in cui sarebbe avvenuto il rifornimento di stupefacenti) era solo supposta dal teste M.[OSCURATO:PERSONA] e la conversazione tra l'imputato e la moglie dello stesso, nella quale quest'ultima si sarebbe informata se il primo fosse giunto a destinazione, non risultava trascritta ma emergeva solo dalle dichiarazioni testimoniali del M.[OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di merito aveva ritenuto sussistente la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata limitandosi a dare rilievo unicamente ai precedenti penali, così avallando una sorta di automatismo, messo al bando da tempo dalla giurisprudenza di legittimità. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod.pen., lamentando che la Corte di appello non aveva giustificato con specifiche argomentazioni i singoli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso. Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 Cost., 132, comma 1 e 133 cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva giustificato l'entità della pena richiamando con mere clausole di stile i criteri fattuali di cui all'art. 133 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso. Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 Cost., 132, comma 1 e 133 cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva giustificato l'entità della pena richiamando con mere clausole di stile i criteri fattuali di cui all'art. 133 cod.pen. 3. La difesa dei ricorrenti ha chiesto la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si trattano congiuntamente perché basati su analoga doglianza, vanno dichiarati inammissibili. Entrambi i ricorrenti, per i quali è stata accolta proposta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., censurano la motivazione espressa dalla Corte di appello in relazione al trattamento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile, in quanto non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01). 2. Inammissibile è anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle argomentazioni che seguono. 2.1. I primi due motivi di ricorso, con i quali si censura l'affermazione di responsabilità, sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità.La Corte di appello, nel confermare l'affermazione di responsabilità del Russo, ha spiegato, disattendo la censura difensiva qui riproposta, che i fatti contestati al capo 1), come emergente dalle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] riguardavano due distinti episodi estorsivi, il primo consumato ed il secondo tentato e che, quindi, correttamente, erano stati ritenuti integrati due reati e non un unico episodio criminoso (cfr pag 10 della sentenza impugnata). Ha, poi, evidenziato quanto al reato di cui al capo 2), che dalle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dalle conversazioni captate emergeva chiaramente che il Russo, in data 14.2.2012, si era recato unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], fermandosi in piazza Kennedy, ove risultava abitare un noto trafficante di droga, tale [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, vi si era recato anche in data 21.3.2013 unitamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, poi, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quando veniva sequestrata la sostanza stupefacente (eroina e cocaina) presso la falegnameria di [OSCURATO:PERSONA], luogo di ritrovo dei correi; le plurime trasferte del Russo, unitamente ai correi, nel luogo ove veniva acquistata la sostanza stupefacente e la significativa circostanza che, in occasione di una trasferta dei correi Mazzuti e Lamarmora, il Russo aveva avvisato telefonicamente il Lamarmora del fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato dai Carabinieri per un controllo, costituivano elementi fattuali dimostrativi del consapevole apporto concorsuale nel reato contestato (cfr pp 11,12,13,14 della sentenza impugnata). Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e la motivazione si sottrae al sindacato di legittimità. A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, il Russo propone censure in fatto, orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Nè coglie nel segno la doglianza con cui si lamenta che la conversazione telefonica del 15.5.2012 (intervenuta tra la moglie del Russo e [OSCURATO:PERSONA]) non risulta trascritta e che il contenuto della stessa è stato riferito in sede di escussione testimoniale dai M.[OSCURATO:PERSONA]. Va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen ( Sez.3, n. 2507 dei 28/10/2021, dep.24/01/2022, Rv.282696 - 01; Sez.1, n. 41632 del 03/05/2019, Rv.277139 - 01; Sez.6, n. 25806 del 20/02/2014, Rv.259675 - 01). 2.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464). Nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i plurimi precedenti dell'imputato ma anche la natura non omogenea degli stessi e la circostanza che, dopo essere stato già riconosciuto recidivo reiterato il Russo aveva continuato a delinquere, ponendo in essere l'ultimo delitto, peraltro in materia di coltivazione di piante produttive di sostanze stupefacenti, in data 4.7.2017, successivamente ai fatti contestati; tali elementi, complessivamente valutati, sono stati, quindi, ritenuti dimostrativi, del fatto che il nuovo delitto contestato fosse espressione di una progressione criminosa allarmante e di una elevata capacità a delinquere dell'imputato. 2.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente. La Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'entità dell'aumento di pena disposto a titolo di continuazione tra i reati contestati, precisando che, quanto alla pena detentiva, era stato riconosciuto un aumento di pena inferiore ai 2/3 della pena irrogata per il delitto più grave tra quelli posti in continuazione (delitto di cui al capo D) e, quindi, un complessivo aumento per la continuazione in melius, inferiore a quello da determinarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 81 cod.pen. Va ricordato che, in tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento ex art. 81, comma quarto, cod. pen., deve essere applicato sulla pena già aumentata per effetto della recidiva stessa (Sez.2, n. 49488 del 14/11/2014, Rv. 261055 - 01) e, non può essere inferiore ad 1/3 della pena fissata per il reato più grave. A fronte di un siffatto percorso argomentativo, il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni esposte dalla Corte di appello, propone censura meramente contestativa e priva di concretezza. 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ri
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